giovedì 9 febbraio 2017

L’AVV. ELENA BALDI CONDANNATA PER INFEDELE PATROCINIO



Un anno di reclusione, con sospensione condizionata della pena, ma assoluzione per il reato di truffa al cliente. I capi d’imputazione

L’avvocata Elena Baldi
PISTOIA. L’avvocato Elena Baldi del Foro di Pistoia è stata condannata per infedele patrocinio a un anno di reclusione (con sospensione condizionata della pena) ex articolo 380 c. p. Assolta, invece, per il reato di truffa (ex art. 640 c.p.).
L’avvocato è stata condannata anche a una multa di 150 euro e al pagamento di una provvisionale di 3mila euro nei confronti della parte civile. Anche questa pena è stata sospesa.
La sentenza è arrivata ieri, 8 febbraio.
La vicenda, per farla breve, risale al 2012, quando una donna si rivolge all’avvocato Baldi per una causa civile contro l’Usl.
Da lì, dopo il rigetto del ricorso, l’avvocato fa appello, comunicando poi alla sua assistita la vittoria dello stesso, ma si rifiuta di mostrarle la sentenza, causa difficoltà derivate dal trasferimento degli uffici giudiziari di Firenze.
Seguono altre vicende che portano alla condanna del legale per infedele patrocinio.
Qui di seguito i capi di imputazione:
reato di cui all’art. 380 c.p. perché, quale patrocinatore di *** nella causa civile tra la stessa (dipendente dell’azienda Asl – n.d.r.) e Azienda Usl n. 3 di Pistoia, si rendeva infedele ai suoi doveri professionali e arrecava nocumento agli interessi della parte patrocinata; in particolare a seguito di rigetto del ricorso presentato dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Pistoia, la Baldi proponeva appello, atto depositato in data 29.04.2010; nel Maggio 2012 la Baldi comunicava alla *** la vittoria della causa con condanna della USL al pagamento della somma di € 80.000 ma, alla richiesta di consegna copia della sentenza, accampava difficoltà derivate dal trasferimento degli uffici giudiziari di Firenze; successivamente nel mese di Maggio Giugno informava la *** di un contatto con l’Usl e della disponibilità di questo ufficio a corrispondere la somma superiore pari a € 100.000 ove si fosse manifestata la disponibilità al silenzio stampa; a seguito di tale buona notizia la *** provvedeva a effettuare operazioni bancarie dirette a smobilizzare somme di denaro che, unitamente a quelle in attesa di riscossione, le avrebbero consentito di effettuare un acquisto di beni immobili; nel luglio 2012 la Baldi comunicava a *** che la causa stava andando male e si raccomandava di non dire niente alla ***; in un incontro del luglio 2012 comunicava infine alla *** che la causa non era andata bene ma neanche male, che aveva parlato con il giudice, che la cosa si poteva risolvere perché se on c’era mobbing c’era comunque “straining”, comunicava che si doveva fare una causa laterale e chiedeva a ***, che aveva accompagnato la ****, se fosse disponibile a testimoniare; induceva in tal modo la *** a sottoporsi ad una visita medico legale presso il Dr. *** che le cagionava la spesa di € 1.140; dopo l’estate del 2012 la Baldi comunicava che il Dr. *** aveva sbagliato tutto e che vi era necessità di una ulteriore perizia integrativa avvalendosi di un diverso professionista; successivamente la *** apprendeva che l’appello proposto era stato dichiarato inammissibile con aggravio di spese liquidate in € 1.600, con sentenza depositata in data 7.3.2012 e che non esisteva alcuna causa laterale. Pistoia nel 2012 fino al febbraio 2013”.
Di seguito il capo d’imputazione per il reato di truffa, per il quale la Baldi è stata assolta:
– delitto p.p. dagli artt. 81, 640, c.p. aggravato ex art. 61 n. 11 giacché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri, consistiti nell’aver volontariamente omesso e nascosto, anche in violazione di precisi obblighi professionali e deontologici, sussistenti in capo a Baldi Elena nella sua qualità di Avvocato e patrocinatore di *** nella causa civile n. 522/2010 Corte di Appello Firenze, di comunicare alla cliente l’infausto esito della lite ed anzi comunicandole falsamente la vittoria della stessa,  induceva la predetta *** in errore determinandola altresì a disinvestire somme per oltre € 100.000,00 sul falso presupposto dell’intervenuta vittoria di causa, con ingiusto profitto altresì per la Baldi Elena rappresentato dall’apprensione di somme a titolo di acconto per € 800,00 in danno di ***, oltre a poter vantare crediti professionali per oltre € 7.000,00 per i quali esercitava altresì azione civile.
In particolare: a seguito di rigetto del ricorso presentato dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Pistoia, la Baldi proponeva appello, atto depositato in data 29.04.2010; nel Maggio 2012 la Baldi comunicava alla cliente la vittoria della causa con condanna della USL al pagamento della somma di € 80.000 ma, alla richiesta di consegna copia della sentenza, accampava difficoltà derivate dal trasferimento degli uffici giudiziari di Firenze; successivamente nel mese di Maggio Giugno informava la donna di un contatto con l’Usl e della disponibilità di questo ufficio a corrispondere la somma superiore pari a € 100.000 ove si fosse manifestata la disponibilità al silenzio stampa; a seguito di tale buona notizia la cliente provvedeva a effettuare operazioni bancarie dirette a smobilizzare somme di denaro che, unitamente a quelle in attesa di riscossione, le avrebbero consentito di effettuare un acquisto di beni immobili”.
***
Non ci sentiamo di aggiungere altro a questa notizia dopo la condanna pronunciata dal giudice Emanuela Francini.

Ma una domanda ce la poniamo: non accade tutti i giorni che un avvocato venga condannato per infedele patrocinio, specie in questa città. Non ci risulta, però, che la stampa cittadina abbia dato notizia del fatto.

Ed ecco la domanda: se questa non è una notizia, quali sarebbero le notizie da dare ai lettori?
[quarratanews]

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