lunedì 7 febbraio 2011

MANETTI: «CI ATTIVEREMO ANCHE PER L’ARIA»


QUARRATA. Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota di Daniele Manetti del Comitato di Olmi-Vignole e Legambiente.

Da Daniele Manetti
a tutti gli amici di Quarrata
Comitato di Olmi e Vignole

Quali sono i compiti dei sindaci?
Ci attiveremo a livello tecnico per fare tutte le nostre verifiche e osservazioni.
Un saluto.
Per il Comitato
Daniele Manetti
* * * 
Aria
Regione Toscana:
nuove regole per combattere
le polveri sottili

Lo scorso 17 gennaio, la Giunta della Regione Toscana ha adottato la delibera n. 22 introducendo nuove disposizioni relative al monitoraggio della qualità dell’aria nella nostra regione e lotta al PM10, le cosiddette polveri sottili.
Il nuovo quadro delineato con la Delibera di Giunta n. 22 del 17.01.2011 è il frutto del recepimento a livello nazionale, con decreto legislativo 155 del 13 agosto 2010, della direttiva CE 2008/50 del 21 maggio 2008 volta a definire nuove norme per la qualità dell’aria per un ambiente ed un’aria più pulita in Europa.
Ci sono diverse novità, che comprendono sia una nuova rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria per tutti gli inquinanti normati (Delibera n.1025 del 6.12.2010), sia il numero di superamenti consentiti del valore limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo per il PM10, che rimangono 35 nell’arco dell’anno solare, sia la previsione ed attuazione di una serie di misure-interventi da parte dei Sindaci coinvolti al fine di contenere e ridurre l’inquinamento legato alle polveri sottili.
È stata portata a termine la zonizzazione del territorio regionale toscano che ha generato la suddivisione in zone e agglomerati (all. 1 DGRT 1025-2010): in ogni zona o agglomerato sono state scelte alcune stazioni di riferimento per il monitoraggio del PM10 relativamente agli interventi contingibili ed urgenti (all. 1 DGRT 22-2011). Tali stazioni sono quelle definite come urbane fondo, ovvero sono le stazioni che rilevano livelli di inquinamento riferibili al contributo integrato di tutte le sorgenti presenti nell’area, rispondenti ai criteri di cui all’allegato 5 della DGRT 1025/2010.
Sulla base della direttiva CE 2008/50 del 21 maggio 2008 (recepita su scala nazionale con D. Lg. 155 del 2010, come riportato sopra), le stazioni di misurazione di fondo nei siti urbani sono inoltre quelle da utilizzarsi per la valutazione dell’esposizione media della popolazione.
La scelta definitiva, tra le stazioni urbane fondo presenti in regione, è caduta su quelle stazioni valutate come rappresentative del territorio in esame (sempre tenendo come riferimento l’esposizione media della popolazione, vedi delibera n.1025 del 6.12.2010).
In tabella sono mostrate le stazioni di riferimento ed i comuni interessati ai relativi provvedimenti (allegato 1 della delibera n. 22/2011):


Zona – Agglomerato
(Delibera n.1025 del 6.12.2010)

Stazione
Comune
Agglomerato di Firenze
FI – Boboli
FI – Bassi
FI – Scandicci Buozzi

Bagno a Ripoli
Firenze
Scandicci
Lastra a Signa
Signa
Sesto Fiorentino
Campi Bisenzio
Calenzano

Prato Pistoia

Montale
Pt – Montale
Valdarno pisano e piana Lucchese


LU – Capannori

Capannori
Lucca
Porcari
Montecatini terme

Costiera

LU – Viareggio2
Viareggio

Quali sono i compiti dei Sindaci?

I Sindaci dei Comuni interessati dalla Delibera n. 22 del 17.01.2011 hanno precisi obblighi (anche con il coordinamento delle rispettive Province) tra i quali in primo luogo predisporre un elenco di interventi da attuare per contenere ed abbattere l’inquinamento atmosferico dovuto al PM10.
In attesa di definire appropriate linee guida, la Regione Toscana individua una prima serie di misure contingibili (all. 4 della delibera della GRT n.22/2011) che i Sindaci possono definire ed attuare. Esse spaziano dalla disincentivazione alla circolazione con mezzi propri, che può essere realizzata con diverse modalità che vanno dalla limitazione all’accesso in zone urbane in specifiche fasce orarie sino al divieto di circolazione per alcune categorie di veicoli particolarmente inquinanti, alla regolamentazione della circolazione degli autobus turistici o delle manifestazioni sportive e culturali, sino alla previsione di riduzione temporanea delle emissioni provenienti da impianti civili ed industriali.
I Sindaci, una volta ricevuta la comunicazione di allerta da parte di ARPAT, sono obbligati a dare attuazione alle misure preventivamente definite, a partire dal 15esimo superamento annuo del valore limite giornaliero del PM10.
I Sindaci, comunque, mantengono la potestà di intervenire anche prima del 15esimo superamento annuale quando si verifichi una situazione di inquinamento da polveri sottili particolarmente significativa (es. perdurare del fenomeno del superamento giornaliero dei limiti associato ad un’elevata intensità dei valori medi).
Infine ultimo obbligo, ma non ultimo in termini di importanza, a carico dei Sindaci è quello di comunicare tempestivamente ed efficacemente alla popolazione le misure che dovranno porre in essere, analoga informazione va inoltrata alla Regione, alla Provincia ed alla Ausl competenti per territorio.
Qualora i Sindaci si mostrino inadempienti,è previsto che il Presidente della Giunta Regionale diffidi il Sindaco inadempiente, imponendogli di attivare le misure contingibili entro 24 ore. Se l’inadempienza permane, il Presidente della Giunta Regionale avoca a sé i poteri sostituendosi al Sindaco inadempiente.

Qual è il compito di ARPAT ?

ARPAT, quale gestore e supervisore della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria (all.3 DGRT 1025-2010), è tenuta a comunicare ai Sindaci dei Comuni della zona-agglomerato interessati il superamento del valore limite giornaliero di PM 10 ogni qualvolta una stazione urbana-fondo tra quelle dell’allegato 1 della delibera n. 22/2011 registra tale superamento.
La comunicazione avviene secondo le modalità riportare nell’allegato 3 della delibera n. 22/2011 utilizzando un modello predefinito da inviarsi tramite fax e posta elettronica. La comunicazione viene inoltrata da ARPAT a tutti i Sindaci dei Comuni interessati, alla Regione, alla Provincia e alle AUSL competenti per territorio.
Per PM10, il monitoraggio della qualità dell’aria su territorio regionale viene eseguito impiegando stazioni di rilevamento fisse e mobili. Le normative di riferimento per il PM10 (EN 12341:2001) e PM2.5 (EN 14907:2005) prevedono come metodo “ufficiale” il metodo gravimetrico, cioè la determinazione della polvere raccolta mediante determinazioni di massa da effettuarsi su filtri campionati per 24 ore.
Questo metodo non consente di avere risultati “in continuo”, ma solo campionamenti ad intervalli temporali regolari con determinazione delle concentrazioni giornaliere non prima di 7-10 giorni dal campionamento. Per venire incontro alle esigenze di informazione della popolazione e degli EE.LL., anche al fine di predisporre opportuni interventi, nelle stazioni di monitoraggio vengono usualmente utilizzati metodi in continuo, che sono certificati come “metodi equivalenti” rispetto al metodo ufficiale.
Per lo studio e l’analisi approfondita di situazioni non rappresentabili con il solo utilizzo delle stazioni della rete regionale, ARPAT impiega anche laboratori mobili. Tali stazioni, dotate della stessa strumentazione presente nelle stazioni fisse, possono essere utilizzate per specifiche campagne di monitoraggio secondo coperture temporali che, nel rispetto delle norme vigenti, consentono il confronto dei dati rilevati con i limiti normativi, sia pure con una maggiore incertezza rispetto al monitoraggio in continuo con stazioni fisse.


Cliccare sull’immagine per ingrandirla.
[Lunedì 7 febbraio 2011]

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