sabato 19 gennaio 2013

LE ROCCHINE. QUANDO SI PARLA DI BASSI PROFILI…


PISTOIA-CASALGUIDI. Ho appena finito di pubblicare il post che precede sulle Rocchine, sul Rondò Priscilla e sull’Hotel Miramonti (vedi), che mi giunge questa comunicazione da Antonio Sessa di Legambiente Pistoia.
Sessa aveva denunciato l’operazione Rocchine, ma nessuno – pare – lo stette a sentire (vedi).
Anche questo è sufficientemente indicativo di cosa possa significare un “basso profilo” a Pistoia.
Ecco il testo della mail:

Caro Bianchini,
in tempi non sospetti Legambiente presentò questo esposto alla Procura di Pistoia. Non ricordo grandi sommosse popolari in nostro aiuto.
Un saluto
Antonio
 L’ESPOSTO DI LEGAMBIENTE ALLA PROCURA DI PISTOIA


Il sottoscritto Antonio Sessa, nato a Pistoia il 5/4/52 e residente in via Trento 24 Castiglioncello, in qualità di legale rappresentante di Legambiente Pistoia con sede in Pistoia via dei Cancellieri 30.
espone quanto segue
Il Regolamento Urbanistico del Comune di Serravalle Pistoiese, approvato con deliberazione del C.C. nr. 36 del 06/11/2006, prevede in località Rocchine, sul rilievo collinare del Montalbano, la realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo di circa 25.000 mc, pari ad un indice di fabbricabilità 0,45 su una superficie territoriale di 55.000 mq.
– Si tratta di un insediamento di forte impatto territoriale, in una zona di grande valore paesaggistico posta ai margini della piana che va da Firenze a Pistoia, un patrimonio naturale e culturale che dovrebbe, secondo numerosi studi e progetti, diventare una vera e propria area protetta. Inoltre, la localizzazione prevista e le dimensioni dell’insediamento comporterebbero la necessità di nuove infrastrutture stradali o di un pesante intervento di adeguamento della viabilità esistente.
– Il Regolamento Urbanistico del Comune di Serravalle Pistoiese segue il Piano Strutturale approvato con deliberazione del C:C: nr 54 del 29 agosto 2003. Nel Piano Strutturale non vi è alcuna indicazione specifica relativa al villaggio delle Rocchine. Il PS all’art. 48 recita testualmente (V. allegato 1, pag. 3)
ART. 48 – Sistema territoriale della collina. Obiettivi
...........
Il R.U. potrà prevedere in tale sistema la realizzazione di parchi territoriali, anche in accordo con i Comuni limitrofi.
Gli obiettivi sopra indicati potranno essere integrati tenendo conto delle finalità perseguite attraverso il “Patto Territoriale del Montalbano” promosso dagli otto Comuni del Montalbano (Capraia e Limite, Carmignano, Lamporecchio, Larciano, Monsummano, Quarrata, Serravalle Pistoiese e Vinci), dalle Province di Firenze, di Pistoia e di Prato e dalle organizzazioni sia imprenditoriali che sindacali, che potranno promuovere progetti di nuovi investimenti per lo sviluppo e l’occupazione, nonché per la valorizzazione turistico-ricettiva.
La localizzazione di una struttura turistico-ricettiva, secondo tale procedura e comunque di intesa con l’Amministrazione Provinciale, ai sensi dell’art. del P.T.C., non costituisce variante al presente P.S.
Al fine di garantire tali obiettivi di tutela e valorizzazione, tutto il sistema ambientale della collina, ad eccezione della ristretta fascia pedecollinare, è incluso tra le invarianti strutturali inquadrate nello Statuto dei Luoghi.
– La località Rocchine in cui dovrebbe sorgere l’insediamento turistico ricettivo fa parte dell’Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) n. 2 - Casalguidi-Montegrillo. Le dimensioni massime ammissibili dei carichi insediativi nell’UTOE 2 comportano 210 nuovi alloggi per 650 abitanti insediabili. Non vi è alcuna traccia di dimensionamento del villaggio turistico la cui ricettività è stimabile in circa 300 persone (v. allegato 1, pag. 4).
– Alla data di approvazione del PS del Comune di Serravalle Pistoiese era in vigore la LR 5/95 di governo del territorio.
– La legge 1/95, all’art. 24, comma 2 recita:
Il PS contiene: .... e)            gli indirizzi e i parametri da rispettare nella predisposizione della parte gestionale del PRG (cioè del RU)
e al comma 3: Gli indirizzi e i parametri di cui al secondo comma, lettera e) consistono:............. c) nella definizione delle dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni, nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari in ciascuna delle unità territoriali organiche elementari.
– A dimostrarne l’importanza, i commi precedenti sono quasi testualmente riportati nell’art. 53 della LR 1/2005, comma 2, lettera c).
Pertanto si rilevano i seguenti motivi di illegittimità:
1. Il Piano Strutturale del Comune di Serravalle Pistoiese omette di dimensionare nell’UTOE 2 il villaggio turistico in termini precisi, sia come volumetrie sia come infrastrutture e servizi relativi.
2. La previsione dell’insediamento turistico è espressa in termini generici ed ipotetici.
3. È evidente l’illegittimità della clausola che “la localizzazione di una struttura turistico-ricettiva secondo tale procedura ..... non costituisce variante al PS”. Non spetta infatti agli enti locali stabilire ciò che costituisce o non costituisce variante al PS, bensì è la legge che definisce tale casistica.
– Ai precedenti fondamentali motivi di illegittimità si aggiunge il fatto che la località Rocchine in cui è previsto l’insediamento turistico è nel Piano Strutturale inclusa nelle Aree prevalentemente boscate del Montalbano e della collina della Castellina-Nievole (art. 49), dove “Non sono consentite nuove costruzioni ad uso abitativo ma solo l’adeguamento, anche con ampliamento, di quelle esistenti e la trasformazione d’uso di annessi ai fini residenziali e agrituristici”. Questa prescrizione viene elusa nel Regolamento Urbanistico semplicemente scontornando la zona delle Rocchine dalle aree boscate e apponendovi la nuova destinazione T5, di struttura turistico ricettiva del Montalbano Loc. Le Rocchine. Anche in questo caso si tratta di una variante sostanziale al PS, non motivata se non dall’interesse di realizzare l’insediamento turistico proprio in quella specifica localizzazione.
– La procedura seguita dal Comune di Serravalle Pistoiese oltre che essere illegittima nella sostanza, stabilisce un precedente estremamente pericoloso. Se infatti fosse consentito ai Comuni annunciare genericamente e ipoteticamente e senza alcun dimensionamento nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali cesserebbe ogni possibilità di congruenza e conformità, nonché di controllo da parte di Regione e Provincia sui piani regolatori dei Comuni, essendo solo il PS soggetto ad un parere di conformità da parte degli enti sovraordinati, e essendo il Regolamento Urbanistico un atto puramente interno al Comune. Secondo la procedura seguita dal Comune di Serravalle Pistoiese, un qualsiasi Comune potrebbe indicare nel Piano Strutturale soltanto l’eventualità di un nuovo plesso insediativo o di una nuova area industriale o di un nuovo insediamento turistico – senza che questi insediamenti siano dimensionati e senza alcuna indicazione relativamente ai servizi e alle infrastrutture necessarie – da decidere e precisare nel Regolamento Urbanistico, stabilendo “motu proprio” che ciò non costituisce variante al PS stesso. Una procedura non solo illegittima, ma contraria allo spirito delle leggi regionali 5/1995 e 1/2005 e ai dichiarati obiettivi di sostenibilità nelle politiche della Regione Toscana.
Tutto quanto sopra rappresentato il sottoscritto
CHIEDE
che la S.V. voglia disporre accertamenti al fine di verificare, alla luce di quanto sopra esposto, l’eventuale sussistenza di fatti costituenti reato, con ogni conseguenza di legge.

Si allegano:
– Estratti Pianificazione Urbanistica
Pistoia 5.11.2007
Antonio Sessa
Legambiente Pistoia
Cliccare sull’immagine per ingrandirla.
[Sabato 19 gennaio 2013 | 20:21 - © Quarrata/news]

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