PISTOIA. Come Organizzazione Sindacale abbiamo più volte segnalato ai Dirigenti
Scolastici della Provincia di Pistoia e allo stesso Dirigente dell’Ufficio
Scolastico Provinciale il deprecabile e illegale utilizzo dei
docenti di sostegno come
«tappabuchi» per sostituire docenti assenti, togliendoli all’alunno
diversamente abile. La storia non è nuova, ma è diventata ancora più grave dopo
i tagli dei fondi alle scuole e la costante riduzione degli insegnanti di
sostegno.
Questa situazione è ulteriormente
aggravata dal comportamento di molti Dirigenti Scolastici che nella nostra
provincia utilizzano i docenti di sostegno con modalità che finiscono per
azzerare il diritto allo studio e all’integrazione del diversamente abile.
Nemmeno il contratto d’istituto può
derogare a norme imperative di legge come nel caso dell’art. 13 comma 6 della
L. 104/92, che recita: «Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei
docenti».
L’ utilizzo improprio dei docenti di
sostegno, ampiamente tollerato dall’amministrazione scolastica, in molti casi
ha compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni con handicap. L’insegnante
di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza
dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario
si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104/92 e
si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato. In caso di assenza
dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è
contitolare. Infatti in assenza del diversamente abile, il docente di sostegno
non può essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell’art. 62
D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre
per il principio della contitolarità previsto dall’art. 13 comma 6 della L. 104/92.
Inoltre, poiché il docente di sostegno lavora sempre in compresenza, l’assenza
del docente curricolare deve essere supplita con un altro docente.
Sulla base di quanto sopra esposto, si
invitano i docenti di sostegno e i genitori a segnalare gli istituti scolatici
in cui i dirigenti scolastici non rispettano le leggi vigenti, al fine di
mettere in campo tutte le iniziative necessarie affinché venga garantito anche
a Pistoia il diritto allo studio e all’integrazione scolastica degli alunni
diversamente abili.
Per contatti: Cobas Scuola di Pistoia tel./fax
0573 994608, e-mail: cobaspt@tin.it.
[cobas-scuola
pistoia]
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[Sabato 30 novembre 2013 | 12:28- © Quarrata/news]
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