PISTOIA. Riteniamo storicamente utile pubblicare – senza aggiunte
né commenti – la lettera che Massimo Vernetti, Presidente della
Napoletana Parcheggi, ha fatto pervenire al Sindaco Bertinelli.
Ecco il testo integrale:
Spett.le COMUNE DI PISTOIA
Piazza del Duomo 1 - 51100 – PISTOIA - PEC: comune.pistoia@postacert.toscana.it
Alla cortese attenzione del: Illustrissimo Signor Sindaco Dott. Samuele Bertinelli sindaco@comune.pistoia.it – Capo di Gabinetto dott. Simone Ferretti s.ferretti@comune.pistoia.it – Dirigente Servizio Urbanistica arch. Elisa Spilotros e.spilotros@comune.pistoia.it – RUP arch. Eduardo Russo e.russo@comune.pistoia.it – Direzione del Servizio Affari Legali Avv. Vito PAPA v.papa@comune.pistoia.it
Prot. n. 04/2014/MG/mg
Napoli 14 gennaio 2014
Oggetto: Piano di Recupero del Comparto di San Bartolomeo a Pistoia
Facciamo seguito alla
pubblicazione della sentenza del TAR Toscana, Sez. I°, 20 novembre 2013 n.
1585, la quale ha accertato che il Comune si trova tutt’ora in una situazione
di obbligo di provvedere, con riferimento alla proposta di Piano di Recupero
presentata dalla sottoscritta assieme alla Parrocchia di San Bartolomeo ed
all’Asilo Infantile Regina Margherita, poiché secondo il TAR Toscana il termine
per provvedere in proposito è scaduto il 31.12.2013, con il maturare del
silenzio rifiuto a partire da tale data.
La sentenza del TAR chiarisce
infatti che “ la deliberazione C.C. n.
113/2012 non contiene alcuna determinazione in ordine al Piano di Recupero di
cui si tratta, né risulta ostativa all'ulteriore corso dello stesso; il
Consiglio Comunale, nella seduta del 19/11/2012, si è limitato in realtà a
prendere atto delle comunicazioni del Sindaco di Pistoia, che in merito al
Piano in questione ha espresso proprie valutazioni (di rilievo eminentemente
politico e programmatico) senza adottare alcun provvedimento amministrativo,
non avendone peraltro la competenza; - ancora più evidente è la mancanza di
valenza provvedimentale della relazione previsionale e programmatica 2013-2015,
in cui sono espressi indirizzi politici, da tradurre semmai in provvedimenti
amministrativi che tuttora mancano”; inoltre,
sempre secondo il TAR, “- i dubbi in
passato avanzati circa la demanialità o meno di un'area ricompresa nel
perimetro dell'intervento sono stati superati dall'Agenzia del Demanio con le
citate note del 23/4/2013 e dunque non sono più di ostacolo alla conclusione
del procedimento (non rilevano, in senso contrario, le perplessità vagamente
prospettate dal Comune resistente nella sua ultima memoria); - anche l'attività
di controllo di competenza del Genio Civile è infine sfociata, al termine di un
percorso piuttosto faticoso, nella formulazione di un parere, seppur
condizionato, comunque favorevole alla parte ricorrente; dunque, in relazione a
quanto disposto dagli artt. 10 e 11 del D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53/R, non
sussistono ostacoli, per quanto riguarda il profilo geologico, a che il piano
attuativo di cui si controverte sia adottato e approvato dall'Amministrazione Comunale
di Pistoia.”.
Dunque spetterà oggi
all’Amministrazione Comunale pronunciarsi sulla proposta del piano di recupero
in oggetto in applicazione al principio di buona fede oggettiva, anche tenuto
conto che è già avvenuta una notevolissima dilatazione dei tempi del
procedimento.
***
Pertanto per spirito
collaborativo, proprio perché le determinazioni che l’Amministrazione Comunale
verrà ad assumere conseguano ad una completa ricognizione di tutti gli aspetti
della vicenda, si segnala che le modifiche apportate al PAI non possono imporsi
sic et simpliciter sulle prescrizioni
contenute nel Regolamento Urbanistico approvato con delibera C.C. n. 35 del 17
aprile 2013, perché a ciò osta la previsione, contenuta all’art. 27 delle NTA
del PAI, richiamata del resto all’art. 2 del suddetto decreto del Segr. Gen.,
secondo cui gli strumenti di governo del
territorio non sono oggetto di una eterointegrazione automatica rispetto alle
norme del PAI, ma abbisognano di un’attività di adeguamento che presuppone una
previa verifica di coerenza tra il medesimo PAI ed il singolo strumento di
pianificazione urbanistica; dopodiché, “le
risultanze di tale verifica sono comunicate all’Autorità di bacino entro 90
giorni decorrenti dall’entrata in vigore del PAI”, consentendo così
all’Autorità di adottare un proprio parere in proposito.
Di conseguenza, solo dopo detta
verifica ed il parere dell’Autorità può compiersi l’adeguamento da parte degli
enti interessati, il quale “consiste
nell’introdurre nei propri strumenti di governo del territorio le condizioni
d’uso contenute nel PAI”.
Ebbene, inutile dire che, a
quanto consta, nessuna attività di
formale adeguamento si è svolta nel nostro caso, quantomeno rispetto al
recepimento delle nuove delimitazioni cartografiche del PAI nel Regolamento
Urbanistico Comunale; ed invero che un adeguamento procedimentale dovesse
esservi nella specie era ed è tanto più irrinunciabile, se solo si tiene conto
che un’immediata ed automatica eterointegrazione del regolamento urbanistico
approvato con la citata delibera n. 35 del 17 aprile 2013 avrebbe dovuto
ipoteticamente realizzarsi in conseguenza di modifiche nella individuazione
delle aree a pericolosità idraulica decretate in data 11 aprile 2013, cioè solo sei giorni prima della data di
approvazione del R.U., in evidente dispregio delle norme partecipative
dettate dagli artt. 17 e 18 della L. R. 1/2005, là dove, proprio ai fini di
consentire l’apporto partecipativo e la presa in considerazione delle
osservazioni dei consociati, prevedono la duplice e distinta fase dell’adozione
e dell’approvazione, con una precisa scansione temporale del passaggio dall’una
all’altra.
Tant’è che dal combinato disposto
degli artt. 27 e 32 delle NTA del PAI emerge come il suddetto parere favorevole
dell’Autorità di Bacino costituisca “presupposto
necessario per l’adozione dell’atto di adeguamento dello strumento di governo
del territorio”, cosicché l’approvazione finale di tale atto di
adeguamento, sulla scorta dei principi di cui all’art. 10 della L. 1150/1942,
proprio perché altrimenti i soggetti privati verrebbero privati del potere,
garantito dall'ordinamento giuridico, di fornire il loro apporto di
collaborazione e partecipazione, dovrà seguire le regole sue proprie, che
postulano, tra l’altro, la sottoposizione della variante adottata alle
osservazioni dei privati interessati.
***
Ciò posto, e ribadito che nel
caso di specie alcun adeguamento del R.U. approvato è ad oggi avvenuto nei
termini di cui sopra rispetto alle modifiche della perimetrazione delle aree a
pericolosità idraulica della cartografia del PAI, come disposte con decreto del
Segr. Gen. dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno in data 11 aprile 2013, occorre considerare che l’attuale testo di
detto R.U. contiene disposizioni urbanistiche che non solo non si pongono in
contrasto, ma anzi sono perfettamente compatibili con l’attuazione del
prefigurato Piano di Recupero Comparto San Bartolomeo.
Infatti, premesso che al momento
della presentazione presso gli uffici comunali competenti (Luglio 2011), l’area
su cui è previsto il Piano di Recupero in oggetto era inserita tra quelle
classificate a pericolosità idraulica P I 1 (pericolosità idraulica bassa),
ossia quelle allagate per eventi con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500
anni e che effettivamente, a seguito degli aggiornamenti cartografici
dell'Aprile 2013, la medesima area rientra ora all'interno di quelle
perimetrate a pericolosità idraulica P I 2 (pericolosità idraulica media),
ossia allagabili per eventi con tempo di ritorno inferiore a 200 anni, l’art. 8
delle NTA del PAI specifica che per le aree a pericolosità bassa e media (tra
cui ora rientra anche quella in oggetto) sono comunque consentiti “gli interventi previsti dagli strumenti di
governo del territorio”, il che denota una sostanziale equiparazione tra
queste due tipologie di pericolosità idraulica ai fini della tutela da
possibili danni a beni e persone, tanto più se si considera come invece dal
combinato disposto degli artt. 6, 7 e 36 delle medesime NTA del PAI emerga che
una limitazione, peraltro solo parziale, della fattibilità degli interventi
edilizi sia circoscritta ad aree a pericolosità idraulica molto elevata (P I 4)
ed elevata (P I 3).
In ogni caso, limitandosi alle
questioni poste dalle aree P I 2 che interessano qui, e quindi alla necessità
di aver riguardo ex art. 8 delle NTA del PAI a quanto per esse previsto e
consentito “dagli strumenti di governo
del territorio”, risulta che l’art. 108 par. 1, lett. b) delle NTA del R.U.
stabilisce effettivamente, questa essendo la norma urbanistica cui
implicitamente si richiama il Genio Civile nel suo provvedimento in data 1°
ottobre 2013, che “la realizzazione di
interrati e seminterrati non è consentita nelle aree che risultino soggette ad
allagamenti con tempo di ritorno ≤ 200 anni, definite nelle tavole 1 e 12 del presente RU e nella tavola 8 del Piano
Strutturale”.
Va però precisato che le tavole
in questione sono quelle del R.U., non
invece quelle in cui la classe di appartenenza del grado di pericolosità
idraulica della singola area, come è nel caso del comparto di San Bartolomeo
ove insiste il Piano di Recupero in oggetto, risulti dalle perimetrazioni del
PAI.
E non solo.
Come indicato al par. 3 dell'art.
108 cit., per la determinazione delle classi di pericolosità idraulica in cui
ricade un'area, si deve far riferimento alle cartografie di cui al D.P.C.M.
06/05/2005 di approvazione del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del
Segretario Generale n. 82 del 12/10/2007 (vigenti al momento della
presentazione della pratica) e quindi, in difetto del suddetto adeguamento del
R.U. alle modifiche del PAI recentemente approvate, ai fini della determinazione delle classi di pericolosità idraulica
come rilevanti nel caso di specie, le perimetrazioni dell'Aprile 2013 non
possono essere tenute in conto.
***
Infine, è ancora opportuno
rilevare, sempre a comprova della compatibilità del vigente R.U. rispetto al
divisato Piano di recupero, che il par. 9 dell’art. 112 delle NTA individua,
tra i piani urbanistici “derivanti dal
PRG previgente”, anche quello denominato “AT28 Piano per la Città Storica di cui alla DCC 30/08” per il quale
il successivo par. 10 del medesimo art. 112 specifica che vale la disciplina
urbanistica di cui agli elaborati grafici e normativi approvati con la delibera
suddetta.
Quindi siamo di fronte ad una disposizione di conferma di piani pregressi,
ed in particolare appunto del Piano della Città Storica che, come rilevato fin
dal ricorso introduttivo, ricomprende specificamente anche il Comparto di San
Bartolomeo.
Più esattamente il “Piano della
Città Storica” (indicato come Piano
Particolareggiato del Centro Storico P.P.C.S.- sugli elaborati
cartografici), all’art. 1, inserisce il Comparto di San Bartolomeo all’interno
dall’Ambito n° 4 del Comparto Sud, che viene individuato da specifica
perimetrazione nella Tav. 1b “Quadro
generale degli Interventi” e nella
Tav. 2 “Interventi edilizi – atlante
dei tipi” del P.P.C.S.” – e nella Tav.
3 “Interventi negli spazi pubblici e nelle aree verdi”.
Le tipologie di intervento
all’interno della perimetrazione sono regolamentati dagli art. 25 e 27:
Art. 25 Verde pubblico e parcheggi pubblici
(…)
Connesso con le aree di verde pubblico è il sistema dei parcheggi pubblici,
in superficie o interrati, individuati in cartografia in accordo con il piano
urbano della mobilità.
I parcheggi sono definiti dal Comune con progetti esecutivi che, nel
rispetto delle norme vigenti, devono prevedere, se in superficie, le alberature
nella misura almeno di una pianta ogni 30 mq e pavimentazioni permeabili alle
acque, che consentano l’inerbimento di parte delle superfici. Se interrati,
dopo gli opportuni sondaggi archeologici, la copertura del parcheggio dovrà
essere realizzata in modo da essere utilizzata a verde pubblico, secondo gli
schemi individuati nelle cartografie di piano, e i progetti dovranno essere
completati dalle valutazioni degli effetti ambientali, come previsto dalla L.R.
1/2005.
Art. 27 I progetti delle piazze
(…)
Le ipotesi si attuano sulla base di progetti esecutivi da soggetti
pubblici, pubblici/privati, eventualmente con project-financing nei casi in cui
è pensata la realizzazione dei servizi e opere di interesse pubblico. Con i
progetti si sono evidenziate le seguenti problematiche, di cui tenere conto nei
progetti esecutivi:
(…)
4 – Piazza san Bartolomeo Ambito dell’intervento: mq 12.500
Obiettivi dell’intervento:
·
Restauro della piazza
ripristinando le pendenze originarie, recuperandola integralmente alla mobilità
pedonale. Nella parte monumentale si ripristina il disegno originario,
documentato anche da immagini otto/novecentesche, con l’alternarsi di percorsi
selciati e spazi sistemati con calcestruzzo architettonico o simile in modo da
richiamare il rapporto fra terra battuta e percorsi favoriti e tutelati. Per il
sagrato si mantiene e si recupera la pietra esistente. Gli spazi aperti della
piazza sono sistemati con pietra forte grigia posta in opera in fasce a correre
di larghezza variabile. Sul lato destro della piazza si propone la demolizione
dei manufatti recenti, ripristinando il giardino, come documentato nei catasti
ottocenteschi.
·
Con l’eliminazione dei parcheggi attuali nella piazza, circa 50 stalli, si
propone la sistemazione di un nuovo parcheggio nell’area alle spalle della
basilica, già utilizzata per varie attività. Il parcheggio, in accordo con il
piano della mobilità, può essere interrato e, in questo caso, investire anche
l’ambito occupato dal campetto di calcio. Sistemazione a verde di uso pubblico
di tutta l’area con la cura delle alberature presenti e dei manufatti di pregio
e la demolizione di quelli precari”.
In sostanza, il rinvio contenuto
nel R.U. al previgente Piano della Città Storica opera alla stregua di quella
che la giurisprudenza ha definito (sia pure in riferimento al rapporto tra il
PRG e precedenti convenzioni di lottizzazione) una “recezione materiale”, in
virtù della quale le prescrizioni sancite dal Piano della Città Storica
assumono il valore di norma di R.U. e, quindi, dettano una disciplina specifica
per le aree interessate, eventualmente diversa da quella che lo stesso R.U.
fissa per le aree circostanti (mentre se si fosse invece trattato di un mero
rinvio formale, tali prescrizioni avrebbero potuto conservare la propria originaria
natura, restando così subordinate, quanto al regime dell'efficacia, alle
successive vicende del Piano di appartenenza): “Quando il Piano Regolatore Generale inglobi in sé le previgenti
lottizzazioni convenzionate, confermandone le corrispondenti caratteristiche
volumetriche ed urbanistiche, opera una ricezione materiale (in virtù della
quale le prescrizioni sancite dalle lottizzazioni stesse assumono il valore di
norma di p.r.g. e, quindi, non sono suscettibili di decadenza e dettano una disciplina
specifica per le aree interessate, diversa da quella che lo stesso p.r.g. fissa per le aree circostanti) e
non un mero rinvio formale (in virtù del quale tali prescrizioni avrebbero
potuto conservare la propria originaria natura, restando così subordinate,
quanto al regime dell’efficacia, alle successive vicende delle convenzioni)”(Cons. Stato, Sez. V 3 giugno 1996
n. 621 [m.]).
Cosicché, dovendosi ritenere, in
forza dell’art. 112 cit., che la normativa del Piano attuativo sia stata
interamente recepita dal R.U., ne deriva che quest’ultimo ha inteso stabilire,
per il Comparto di San Bartolomeo incluso in quel piano attuativo, una
disciplina specifica, diversa da quella della più ampia zona circostante,
rendendosi così inapplicabile, anche solo in via integrativa, la diversa
normativa prevista per tale zona, con specifico riferimento, per quanto qui
interessa, alle limitazioni edilizie dettate dall’art. 108 cit. per le zone a
pericolosità idraulica P I 2.
Ne consegue che il pianificatore
ha in realtà inteso tributare piena salvezza alle previsioni urbanistiche
correlate all’adozione e successiva approvazione del Piano di recupero in
oggetto.
Secondo la sottoscritta quindi il
nuovo regolamento urbanistico non ha modificato in alcun modo la pianificazione
urbanistica sovraordinata, cosicché si confida che sulla base di quello che la
sottoscritta ritiene essere l’intervenuto esaurimento della discrezionalità
amministrativa in proposito, l’Amministrazione Comunale possa adottare il Piano
di Recupero in oggetto.
***
Sempre per fornire
all’Amministrazione Comunale ulteriori elementi conoscitivi in proposito si
ricorda che gli oneri e le attività sino ad oggi svolte dalla sottoscritta sono
le seguenti:
- Esecuzione
di rilievi topografici dell’area
- Ricerche
di tipo storico documentale
- Acquisizione
di documentazione catastale
- Verifica
del contesto urbanistico e dell’iter amministrativo della proposta
- Indagini
archeologiche condotte alla presenza dei rappresentanti della Sovrintendenza
- Indagini
geotecniche a mezzo esecuzione sondaggi e prove di laboratorio
- Realizzazione
prospezioni sismiche
- Monitoraggio
continuo del livello di falda con misure freatimetriche (tuttora in corso)
- Analisi
dei valori del traffico nel quadrante limitrofo
- Studio
e rappresentazione delle gore medioevali presenti
- Redazione
del Piano di Recupero del comparto di San Bartolomeo con elaborazione del
progetto definitivo del Parcheggio
- Redazione
del Piano Economico e Finanziario
- Produzione
garanzia bancaria a favore della Parrocchia San Bartolomeo
- Spese
di registrazione dei Contratti Preliminari di vendita dei terreni con la
Parrocchia di San Bartolomeo e con l’Asilo Regina Margherita.
L’insieme di tutte queste
operazioni ha comportato un costo complessivo, fin qui accumulato, di 520.000
Euro, importo questo soggetto a rivalutazione monetaria per gli oltre due anni
trascorsi.
Vanno inoltre sommati i mancati
ricavi che, nel Piano Economico e Finanziario, allegato al Piano di Recupero
consegnato all’Amministrazione Comunale, sono stati valutati per i primi 30
anni di gestione dell’opera in 1.486.435 Euro pari al VAN (Valore Attualizzato
Netto = rendimento minimo che il progetto genera), calcolato sulla base di un
tasso di sconto del 6%.
Va infine considerato che il
parcheggio verrebbe realizzato su un’area di proprietà della Napoletana
Parcheggi, e quindi rimarrebbe di sua proprietà a tempo indeterminato. Il costo
di costruzione del parcheggio è stato valutato 8 milioni di Euro. Una parte del
parcheggio (101 box) sarà venduta a privati, mentre la restante parte (218
posti auto) saranno gestiti a rotazione. Questa seconda parte, corrispondente
al 70% dell’opera, è un cespite il cui valore (= costo di costruzione), pari a
5.600.000 Euro, verrebbe meno in caso di mancata realizzazione dell’opera.
L’importo complessivo potenziale del
danno è quindi di 520.000 Euro di costi sostenuti, di 1.485.000 Euro di mancato
rendimento e di 5.600.000 Euro di mancata capitalizzazione. A questo va poi
aggiunto quello che subirebbe il territorio per effetto della mancata
realizzazione dell’opera pari ad 8 milioni di Euro, (valore di costruzione
dell’opera), stante che tutti i materiali, le attrezzature, le maestranze ed i
servizi, sarebbero forniti localmente.
Confidiamo con la presente di
aver fornito tutti gli elementi valutativi perché l’Amministrazione Comunale
possa ragionevolmente deliberare in proposito
Con i migliori saluti.
Il
Presidente
Dott.
Massimo Vernetti
Cliccare sull’immagine per ingrandirla.
Nelle foto: il dottor Massimo Vernetti.
[Giovedì 16 gennaio 2014 | 12:42 - © Quarrata/news]
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MODERAZIONE DEI COMMENTI
Per evitare l’inserimento di spam e improprie intromissioni, siamo costretti, da oggi 14 febbraio 2013, a introdurre la moderazione dei commenti.
Siamo dispiaciuti per i nostri lettori, ma tutto ciò che scriveranno sarà pubblicato solo dopo una verifica che escluda qualsiasi implicazione di carattere offensivo e penale nei loro interventi.
Grazie.