PISTOIA. Anche Pistoia è in Italia. Sembra impossibile, ma è così.
Questa repubblica di Vanni Fucci, così
strana e così impenetrabile; questa terra in cui si scoprono sempre nuovi lati
e nuovi angoli insospettabili dai mille volti – viene in mente l’infiltrazione
camorristica per la quale leggetevi pagina 9 della cronaca di oggi della Nazione
–, ora che Mazzieri è stato mazziato con un colpo secco che lo ha steso
a terra (e con Mazzieri un’amministrazione che, forse, ha fatto solo la finta e
la mossa e che probabilmente non aspettava altro che trovare un motivo per
svincolarsi dalla stretta del Regolamento Urbanistico): ora, per concludere il
vespro, Pistoia inizia a piangere il defunto R.U. e a spargere in giro l’idea
che… oddìo, come faremo in un immediato futuro.
Come fare è semplice. Ed è stato detto
anche da Bartolomei ieri su questo blog e stamattina sui giornali.
Bertinelli, invece di stare a perdere
tempo con inutili ‘filosofie librarie’ come ha fatto questa maggioranza di
Berti dal 2004 a ieri, si metterà le gambe in spalla e inizierà a correre.
Gamba mia, non fa vergogna camminar
quando bisogna – proverbio aretino.
Adelante, Samuele! Ma con juicio, vale a dire con cervello e senza
perdere tempo.
E non si puedes, cioè ‘se puoi’,
Samuele: perché devi e non c’è da perdere tempo.
Il resto di quello che si dice e si fa
per il Regolamento Edilizio è soltanto – credeteci – della povera propaganda
elettorale da apocalittici e integrati.
Q/n
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[Giovedì 1° marzo 2012 – ©
Quarrata/news 2011]
quel che scrive Calamati sul Tirreno di oggi (riferisce quel che gli hanno detto, chiaramente) riguardo al RU, contiene degli errori. la mancata approvazione del RU non ha alcun effetto sulle opere pubbliche in esso contenute. o, meglio, tali opere possono essere attuate ugualmente con la semplice approvazione del progetto fatta dal Consiglio comunale. tale approvazione, infatti, costituisce variante al PRG vigente (dpr 327/2001 art 19). tale atto rende anche effettivi i vincoli per l'esproprio, che durano 5 anni e sono reiterabili (ibidem, art 10)
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