di ALESSANDRO
ROMITI
La
commissione interna per la gestione del cantiere della nuova sede e due decreti
del Tribunale a firma del Giudice dottor Ghelardini
AGLIANA. Prima di proseguire con
la documentazione di cui siamo in possesso, è necessario fare alcune
precisazioni necessarie alla comprensione della “penosa vicenda”, come la definisce
Artioli.
Giova
precisare intanto che la “commissione interna”, preposta alla gestione del cantiere
della nuova sede, era composta da quattro consiglieri: Artioli, Pastacaldi (scomparso), Morosi e Vono. A loro, e
solo loro quattro, sembra sia da ricondursi l’esclusività delle poco avvedute
scelte che hanno fatto sì, che insorgesse la superonerosa controversia.
Dunque,
se vi fosse responsabilità – e su questo appaiono
già piuttosto orientanti i due decreti ingiuntivi confermati appieno nelle due sentenze
del 2012 – non sarà a loro che si dovrebbe
contestare la colpa di aver gestito con superficialità e scarsa oculatezza la “penosa
vicenda”?
Ma
sarà interessante anche conoscere dai restanti consiglieri (Bruchi, Niccolai,
Palandri, Martinelli e Muffi) se e come, sono stati informati, aggiornati, e
dunque consultati passo passo su tutto: la “commissione dei quattro” avrà
informato il Cd, composto dagli altri consiglieri, della controversia insorta,
e ciò, prima che il tutto finisse in Tribunale? Il Consiglio non dovrà dire
pubblicamente se ci sono state delle delibere raggiunte all’unanimità o meno, o
trattative, o considerazioni, o suggestioni o cos’altro? E non dovrà spiegare
se si è tentata una opportuna transazione?
Quelle
che seguono sono le copie disponibili dei Decreti Giudiziali, entrambe del 19
marzo 2008, che il Tribunale rese esecutivi, con delle motivazioni che fanno
riflettere. Ne proponiamo una trascrizione.
Fonti
riservate – che hanno avuto accesso a tali informazioni –
ci hanno inoltre suggerito che anche il revisore dei conti incaricato per il
bilancio (un noto commercialista locale) [*] si disse “sorpreso” delle
motivazioni dedotte dal Tribunale nei due decreti medesimi; e che, pertanto
rassicurò sull’esito più soddisfacente e vittorioso della lite: cosa che, poi, evidentemente,
non fu.
Questi
a fianco, in immagine, sono i decreti ingiuntivi dei due professionisti, resi
contemporaneamente esecutivi con provvedimento del Giudice dott. Ghelardini.
Il
documento A è riferito alle competenze professionali dovute all’architetto.
Il
documento B è riferito alle competenze professionali dell’ingegnere.
Per
concludere, confidiamo ancora – nonostante un incomprensibile silenzio –
che, grazie all’intervento di don Paolo Tofani, “correttore morale” della Confraternita,
ci sia consentito disporre dei bilanci d’esercizio utili a dissipare le nebbie
sulla “penosa vicenda” della Misericordia.
Documento A
Il GI, visti gli atti
del procedimento di cui sopra, a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza
del 10.3.2008; rilevato che parte opponente in via preliminare ha chiesto
termine per esame nel merito contestando l’esistenza di qualsivoglia mandato
professionale diretto nel confronti del *** e che l’incarico sarebbe stato
conferito esclusivamente al *** con il quale era stata convenuta una riduzione
degli onorari del 30%; che è eccepita la prescrizione presuntiva del credito,
il non corretto calcolo del compenso, il ritardo e la incompletezza nelle
prestazioni; che inoltre in via riconvenzionale è chiesto il risarcimento dei
danni sofferti;
ritenuto che la
richiesta di termine per replicare alla comparsa di costituzione non sia da
accogliere, apparendo dilatoria; che l’opposizione non si basi su prova scritta
o di pronta soluzione; che infatti l’esistenza dell’incarico professionale non
si basi su prova scritta o di pronta soluzione; che infatti l’esistenza dell’incarico
professionale appare riscontrata nella documentazione prodotta dall’opposto(richiesta
del permesso di costruzione, articoli di giornale, fatture quietanzate in
acconto, liquidate direttamente nei confronti dell’opposto); che eventuali
“sconti” sugli onorari concordati con l’Arch. *** non sono opponibili all’opposto;
che l’eccezione di prescrizione presuntiva non è ritualmente sollevata, essendo
contestato l’ammontare del compenso ed essendo pacifico che il credito non è
stato pagato; che gli asseriti inadempimenti non sono fondati su prova
documentale o di agevole accertamento; che vanno concessi i termini ex art. 183
cpc, PQM concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n°
682/07 RI (omissis)
PT lì 19/3/2008
Documento B
Il GI, visti gli atti
del procedimento di cui sopra, a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza
del 10.3.2008; rilevato che parte opponente in via preliminare ha chiesto
termine per esame nel merito eccepisce l’esistenza d’accordo per la gratuità
della prestazione, ovvero per la riduzione degli onorari del 30%; che inoltre è
evidenziato il corretto calcolo del compenso, il ritardo e l’incompletezza
nelle prestazioni; che in via riconvenzionale è chiesto il risarcimento dei
danni sofferti;
ritenuto che la
richiesta di termine per replicare alla comparsa di costituzione non sia da
accogliere, apparendo dilatoria; che l’opposizione non si basi su prova scritta
o di pronta soluzione; che allo stato non sono provati accordi finalizzati alla
“gratuita della prestazione” ovvero a “sconto” degli onorari concordati con ***;
che gli asseriti inadempimenti non sono fondati su prova documentale o di
agevole accertamento; che vanno concessi i termini ex art. 183 cpc, PQM concede
la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n° 694/07 RI (omissis)
PT lì 19/3/2008
[*] – Tra le numerose coincidenze di questa faccenda
– permetteteci di dire sorprendenti – v’è pure il fatto che
lo stesso revisore è stato chiamato anche nel Comune di Abetone (vedi) – dove un altro noto
concittadino, l’Arch. Nicola Risaliti (già assessore provinciale) svolge
funzioni di Assessore Esterno e Dirigente all’Urbanistica in contemporanea e
senza soluzione di continuità.
Cliccare sull’immagine per ingrandirla.
[Martedì 22 gennaio 2013 | 22:24 - © Quarrata/news]
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