PISTOIA-CASALGUIDI. Ho appena finito di pubblicare il post che precede sulle
Rocchine, sul Rondò Priscilla e sull’Hotel Miramonti (vedi), che mi
giunge questa comunicazione da Antonio Sessa di Legambiente Pistoia.
Sessa aveva denunciato l’operazione
Rocchine, ma nessuno – pare – lo stette a sentire (vedi).
Anche questo è sufficientemente
indicativo di cosa possa significare un “basso profilo” a Pistoia.
Ecco il testo della mail:
Caro Bianchini,
in tempi non sospetti Legambiente
presentò questo esposto alla Procura di Pistoia. Non ricordo grandi sommosse
popolari in nostro aiuto.
Un saluto
Antonio
L’ESPOSTO DI LEGAMBIENTE ALLA PROCURA DI PISTOIA
Il
sottoscritto Antonio Sessa, nato a Pistoia il 5/4/52 e residente in via Trento
24 Castiglioncello, in qualità di legale rappresentante di Legambiente Pistoia
con sede in Pistoia via dei Cancellieri 30.
espone quanto segue
– Il Regolamento Urbanistico del Comune di Serravalle Pistoiese, approvato
con deliberazione del C.C. nr. 36 del 06/11/2006,
prevede in località Rocchine, sul rilievo collinare del Montalbano, la
realizzazione di un insediamento turistico-ricettivo di circa 25.000 mc, pari
ad un indice di fabbricabilità 0,45 su una superficie territoriale di 55.000
mq.
– Si tratta di un insediamento di forte impatto
territoriale, in una zona di grande valore paesaggistico
posta ai margini della piana che va da Firenze a Pistoia, un patrimonio
naturale e culturale che dovrebbe, secondo numerosi studi e progetti, diventare
una vera e propria area protetta. Inoltre, la localizzazione prevista e le
dimensioni dell’insediamento comporterebbero la necessità di nuove
infrastrutture stradali o di un pesante intervento di adeguamento della
viabilità esistente.
– Il Regolamento Urbanistico del Comune di Serravalle Pistoiese segue il
Piano Strutturale approvato con deliberazione del C:C: nr 54 del 29 agosto
2003. Nel Piano Strutturale non vi è alcuna indicazione specifica relativa al
villaggio delle Rocchine. Il PS all’art. 48 recita testualmente (V. allegato 1,
pag. 3)
ART. 48 – Sistema territoriale della collina. Obiettivi
...........
Il R.U. potrà prevedere in tale
sistema la realizzazione di parchi territoriali, anche in accordo con i Comuni
limitrofi.
Gli obiettivi sopra indicati
potranno essere integrati tenendo conto delle finalità perseguite attraverso il
“Patto Territoriale del Montalbano” promosso dagli otto Comuni del Montalbano
(Capraia e Limite, Carmignano, Lamporecchio, Larciano, Monsummano, Quarrata,
Serravalle Pistoiese e Vinci), dalle Province di Firenze, di Pistoia e di Prato
e dalle organizzazioni sia imprenditoriali che sindacali, che potranno
promuovere progetti di nuovi investimenti per lo sviluppo e l’occupazione,
nonché per la valorizzazione turistico-ricettiva.
La localizzazione di una
struttura turistico-ricettiva, secondo tale procedura e comunque di intesa con
l’Amministrazione Provinciale, ai sensi dell’art. del P.T.C., non costituisce
variante al presente P.S.
Al fine di garantire tali
obiettivi di tutela e valorizzazione, tutto il sistema ambientale della
collina, ad eccezione della ristretta fascia pedecollinare, è incluso tra le
invarianti strutturali inquadrate nello Statuto dei Luoghi.
– La località Rocchine in cui dovrebbe sorgere l’insediamento turistico
ricettivo fa parte dell’Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) n. 2 -
Casalguidi-Montegrillo. Le dimensioni massime ammissibili dei carichi
insediativi nell’UTOE 2 comportano 210
nuovi alloggi per 650 abitanti insediabili. Non vi è alcuna traccia di
dimensionamento del villaggio turistico la cui ricettività è stimabile in circa
300 persone (v. allegato 1, pag. 4).
– Alla data di approvazione del PS del Comune di Serravalle Pistoiese
era in vigore la LR
5/95 di governo del territorio.
– La legge 1/95, all’art. 24, comma 2 recita:
Il PS contiene: .... e) gli indirizzi e i parametri da rispettare nella
predisposizione della parte gestionale del PRG (cioè del RU)
e al comma 3: Gli indirizzi e i
parametri di cui al secondo comma, lettera e) consistono:............. c) nella definizione delle dimensioni
massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni, nonché delle
infrastrutture e dei servizi necessari in ciascuna delle unità territoriali
organiche elementari.
– A dimostrarne l’importanza, i commi precedenti sono quasi testualmente
riportati nell’art. 53 della LR 1/2005, comma 2, lettera c).
– Pertanto si rilevano i seguenti motivi di illegittimità:
1. Il Piano Strutturale del Comune di Serravalle Pistoiese omette di
dimensionare nell’UTOE 2 il villaggio turistico in termini precisi, sia come
volumetrie sia come infrastrutture e servizi relativi.
2. La previsione dell’insediamento turistico è espressa in termini
generici ed ipotetici.
3. È evidente l’illegittimità della clausola che “la localizzazione di
una struttura turistico-ricettiva secondo tale procedura ..... non costituisce
variante al PS”. Non spetta infatti agli enti locali stabilire ciò che
costituisce o non costituisce variante al PS, bensì è la legge che definisce
tale casistica.
– Ai
precedenti fondamentali motivi di illegittimità si aggiunge il fatto che la
località Rocchine in cui è previsto l’insediamento turistico è nel Piano
Strutturale inclusa nelle Aree prevalentemente boscate del Montalbano e della collina
della Castellina-Nievole (art. 49), dove “Non sono consentite nuove
costruzioni ad uso abitativo ma solo l’adeguamento, anche con ampliamento, di
quelle esistenti e la trasformazione d’uso di annessi ai fini residenziali e
agrituristici”. Questa
prescrizione viene elusa nel Regolamento Urbanistico semplicemente scontornando
la zona delle Rocchine dalle aree boscate e apponendovi la nuova destinazione
T5, di struttura turistico ricettiva del
Montalbano Loc. Le Rocchine. Anche
in questo caso si tratta di una variante sostanziale al PS, non motivata se non
dall’interesse di realizzare l’insediamento turistico proprio in quella
specifica localizzazione.
– La procedura seguita dal Comune di Serravalle Pistoiese oltre che
essere illegittima nella sostanza, stabilisce un precedente estremamente
pericoloso. Se infatti fosse consentito ai Comuni annunciare genericamente e
ipoteticamente e senza alcun dimensionamento nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali cesserebbe ogni possibilità di congruenza e
conformità, nonché di controllo da parte di Regione e Provincia sui piani
regolatori dei Comuni, essendo solo il PS soggetto ad un parere di conformità
da parte degli enti sovraordinati, e essendo il Regolamento Urbanistico un atto
puramente interno al Comune. Secondo la procedura seguita dal Comune di
Serravalle Pistoiese, un qualsiasi Comune potrebbe indicare nel Piano
Strutturale soltanto l’eventualità di un nuovo plesso insediativo o di una
nuova area industriale o di un nuovo insediamento turistico – senza che questi
insediamenti siano dimensionati e senza alcuna indicazione relativamente ai
servizi e alle infrastrutture necessarie – da
decidere e precisare nel Regolamento Urbanistico, stabilendo “motu proprio” che
ciò non costituisce variante al PS stesso. Una procedura non solo
illegittima, ma contraria allo spirito delle leggi regionali 5/1995 e 1/2005 e
ai dichiarati obiettivi di sostenibilità nelle politiche della Regione Toscana.
Tutto quanto sopra rappresentato il sottoscritto
CHIEDE
che la S.V.
voglia disporre accertamenti al fine di verificare, alla luce di quanto sopra
esposto, l’eventuale sussistenza di fatti costituenti reato, con ogni
conseguenza di legge.
Si allegano:
– Estratti
Pianificazione Urbanistica
Pistoia 5.11.2007
Antonio Sessa
Legambiente Pistoia
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[Sabato 19 gennaio 2013 | 20:21 - © Quarrata/news]
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