PISTOIA. Il Consigliere Andrea Betti torna all’attacco sui
parcheggi e le soste in città: parcheggi a suo avviso non in linea con la piena
legalità, e sanzioni irrogate in maniera illegittima. E ha presentato l’interpellanza
che segue.
Che intenzione ha, in proposito, la
Giunta Bertinelli?
RILEVATO CHE:
– il codice della strada prevede all’articolo
7, comma 6, che “le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori
della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino
lo scorrimento del traffico” ed al comma 8 “qualora il Comune assuma l’esercizio
diretto del parcheggio o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione
dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera
f), su parte della stessa area o su altra parte delle immediate vicinanze, deve
riservare una adeguata area destinata al parcheggio rispettivamente senza
custodia o senza dispositivi di controllo di durata di sosta.
Tale obbligo non
sussiste per le zone definite a norma dell’articolo 3 “aree pedonali” e “zona a
traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’articolo 2 del decreto
ministero lavori pubblici del 1968, n. 1444, pubblicato G.U. n. 97 16-04-1968, e
in altre zone individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistono
esigenze e condizioni particolari di traffico”.
– l’articolo 3 ,comma 7, stabilisce che
la carreggiata è parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; è
composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata, delimitata
da strisce di margine. L’articolo 141 (art. 40 CDS) definisce il colore delle
strisce di margine della carreggiata che deve essere unicamente bianco.
– il parere del Ministero
infrastrutture e trasporti prot. 25783, del 2010 in tema di parcheggi a
pagamento spiega “se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario,
si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 14; se viene acquistato il
ticket ma la sosta si prolunga, non si applicano sanzioni, ma si dà corso al
recupero di ulteriori somme dovute, in quanto l’eventuale evasione non
configura violazione alle norme del codice ma una inadempienza contrattuale da
perseguire in altre forme o facendo pagare la differenza con quanto già
acquistato.
CONSIDERATO CHE:
– da quanto è reso pubblico, non vi è
un disciplinare del piano di sosta, né sono state individuate zone rispondenti
alla legge del 1968 di particolare rilevanza urbanistica né delimitate e
giustificate da dati e studi attuali.
– gli stalli blu a pagamento non rispondono,
se non in minima parte, alle caratteristiche del comma 6 e che le condizioni
previste dal comma 8 sono assolutamente non rispettate in quanto non vi sono
aree di sosta libera (es. via Pacini, zona Piazza della Resistenza, via Porta
San Marco, inizio via Antonelli).
– gli stalli blu a pagamento non rispondono,
se non in minima parte, alle caratteristiche del comma 7 dell’art. 3, in quanto
non delimitate da strisce di margine di colore bianco (es. via Pacini, zona
Piazza della Resistenza, via Porta San Marco, inizio via Antonelli).
– che non possono essere elevate sanzioni
sui ticket dei parchimetri scaduti ma acquistati.
SI INTERPELLA CHI DI COMPETENZA PER
SAPERE:
– quante sanzioni sono state erogate
nel 2012 per il mancato pagamento della sosta in stalli blu.
– se si intende prendere iniziative di
informazione nei confronti dei cittadini in merito a questi tre punti sopra
esposti del codice della strada.
– se si intenda promuovere una campagna
di informazione circa la possibilità di ricorso avverso le contravvenzioni
illegittimamente erogate.
– quali sono le iniziativa che il
Comune ha messo in cantiere per essere conforme e in legalità con quanto
previsto dal codice della strada.
Andrea Betti
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[Martedì 17 dicembre 2013 | 13:31 - © Quarrata/news]
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