SAN MARCELLO. Il Comune di San Marcello Pistoiese applica la Tares dal 1°
gennaio 2013, in virtù del D.L. n. 201/2011 e sue successive modificazioni.
Come ampiamente esposto alla
cittadinanza anche mediante il sito internet del medesimo Comune, il D.L. n°
201/ 2011 ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il Tributo
Comunale sui Rifiuti e sui Servizi TARES – a copertura integrale dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento.
Detto tributo sostituisce, dal 2013, la
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani TARSU.
Il recente D.L. n° 35/2013 ha stabilito
che, per il solo anno 2013, i Comuni possono autonomamente determinare la
scadenza e il numero delle rate di versamento del nuovo tributo, anche in
attesa di definire le tariffe definitive e il relativo regolamento di
applicazione.
È stato previsto altresì che, per l’anno
2013, i Comuni possono inviare ai contribuenti modelli di pagamento in
acconto precompilati, già utilizzati in passato per il pagamento della
Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani”.
Nel mese di maggio 2013 il Comune ha
inviato, pertanto, ai contribuenti un avviso di pagamento che rappresentava un
acconto sulla TARES dovuta per l’anno 2013 ed è stato commisurato al 50%
delle tariffe applicate ai fini della TARSU nell’anno 2012.
Il pagamento di tale acconto è stato
poi scomputato ai fini della determinazione della rata a saldo, dovuta sempre a
titolo TARES per l’anno 2013.
Il Comune ha da sempre applicato la
Tarsu, dunque, fino all’annualità 2012 inclusa; si ritiene l’abbia fatto nella
più piena legittimità, dal momento che la Tarsu non è mai stata “dichiarata
illegittima”, né è mai “decaduta”, tantomeno dal 2010.
Nella specie, si indica l’art. 264
lett. i) del D.lgs. 152/2006, il quale costituisce pietra angolare per giungere
alla affermazione della vigenza per il 2010/2011/2012 della legge sulla Tarsu
(ossia, del D.lgs. 507/93).
In merito alla possibilità di tassazione
delle case non abitate, si ricorda che il regolamento comunale esonera alcune
fattispecie qualora il contribuente dimostri il ricorrere di alcuni tassativi
elementi e che, al contempo, assoggetta a tassazione le case non abitate, non
rientranti nei tassativi casi di esonero, dal momento che la tassa in questione
serve a coprire servizi indivisibili di cui si avvantaggia comunque ed a
prescindere l’immobile (solo per esemplificare, tra gli altri, il servizio di
spazzamento delle strade).
Il Comune ha stabilito che le tariffe
Tares, così come richiesto dalla Legge, vadano a coprire i costi del servizio e
tutto ciò che rientra nel Piano economico finanziario, che per l’anno 2013 è
stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 6.9.2013. Esso
evidenzia un totale di costi gestionali pari a € 1.060.259,00 di cui €
446.147,00 sono costi fissi € 614.112,00 sono costi variabili.
I suddetti costi gestionali sono stati
ripartiti, utilizzando criteri razionali che tengono conto dell’attitudine a produrre
rifiuti, per il 75% circa sulle utenze domestiche e per il 25% circa sulle
utenze non domestiche. La ripartizione dei costi viene effettuata utilizzando i
coefficienti di produttività attribuiti alle varie utenze domestiche e non
domestiche, i quali rientrano all’interno dei limiti individuati dal D.P.R.
158/1999 e tengono conto di vari elementi quali la dimensione del Comune, la
collocazione geografica, l’attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle
varie categorie di utenza ubicate sul territorio.
Le tariffe vengono applicate secondo i
criteri stabiliti dal D.P.R. 27.04.1999 n° 158 ( che regolava il metodo
normalizzato della T.I.A.); il metodo di determinazione delle tariffe è
costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni molto
complicate che servono a calcolare , da un lato, i costi del servizio di
gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie
categorie di utenza , in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti
i costi del servizio.
Le tariffe sono composte da una parte
fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. Infine la
tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica in base
alle categorie di contribuenza. Ogni tariffa tiene conto della potenzialità di
produzione di rifiuti sulla base di coefficienti stabiliti dal Regolamento, per
l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile dei costi di gestione.
Le tariffe relative alle utenze
domestiche espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono
differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, fino
ad un massimo di 6 componenti. Per le utenze domestiche occupate da nuclei
familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, si fa riferimento alla
composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
Nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione, il numero degli occupanti
viene stabilito in maniera convenzionale e precisamente in una unità ogni mq.
35 di superficie imponibile con arrotondamento all’unità superiore, fino a un
massimo di 6 unità.
Il Comune è vicino alle situazioni dei
soggetti più deboli ed ha tutti gli strumenti per andare incontro ai soggetti
che, in simili situazioni, facciano espressa richiesta di rateizzazione, sempre
nei limiti stabiliti dalla Legge. Inoltre la Giunta comunale con atto n° 113 in
data 23.10.2013 ha approvato alcune agevolazioni da applicare alle Utenze
domestiche dei cittadini residenti : ai nuclei familiari residenti nel comune
di San Marcello Pistoiese con indicatore economico equivalente ISEE fino a €
7.000,00 viene concessa una riduzione tariffaria del 50%.
In merito alla evidenziata eccessiva
vicinanza della scadenza stabilita per il pagamento, si deve considerare che
questa Amministrazione ha dovuto fare i ‘conti’ con l’iper produzione legislativa
a cui tutti abbiamo assistito negli ultimi mesi da parte del Governo centrale
ed a tutti sicuramente nota, la quale non ha permesso, se non di recente, la
risoluzione di diverse problematiche urgenti nella determinazione della tassa.
F.to Il Sindaco Silvia Maria Cormio
INESISTENZA DELLA TARSU NELL’ANNO DI
IMPOSTA 2011, SIN DAL 2010 PER SUA INTERVENUTA ESPRESSA ABROGAZIONE
Al fine di dare compiuta risposta alla
doglianza giova ripercorrere l’intera cronologia normativa, relativa alla
specifica imposta Tarsu, onde porre a verifica la (dirimente) questione
relativa alla asserita intervenuta e definitiva abrogazione dell’imposta.
La norma base è inserita nel D.lgs. n.
507 del 15 novembre 1993, testo normativo in base al quale, a decorrere dall’01/01/1994,
i Comuni dovevano istituire una tassa annuale sui rifiuti da applicarsi in base
a tariffa, secondo appositi regolamenti comunali, a copertura parziale (dal 50%
al 70%) del costo del servizio stesso. La tassa, mediante determinazione
tariffaria da parte del Comune, poteva essere commisurata in base alla quantità
e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile di rifiuti solidi
producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi erano
destinati e al costo dello smaltimento.
Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.lgs.
n. 446 del 15/12/1997, il Comune aveva soltanto la facoltà di disciplinare con
proprio regolamento l’affidamento a terzi delle fasi di liquidazione,
accertamento e riscossione della tassa.
Con l’entrata in vigore dall’1/1/1999
dell’art. 49 del D.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (c.d. decreto Ronchi), è
stata prevista la soppressione della TARSU a decorrere dal 1 gennaio 1999 e l’istituzione,
da parte dei Comuni, di una tariffa per la copertura integrale dei costi per i
servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque
natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso
pubblico, nelle zone del territorio comunale. Il legislatore, con vari
interventi, ha disciplinato un regime transitorio, che concede termine ai
Comuni, per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno scadenzario
differenziato in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi
raggiunto dai diversi Comuni, sia dalla popolazione dei Comuni stessi (art. 1,
comma 184, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, quale modificato dall’art.
5, commi da 1 a 2 quinquies, del D.L. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 13 del 27 febbraio 2009).
Con l’art. 5, comma 1, del D.L. n.
208/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/02/2009 si è estesa
anche al 2009 la previsione contenuta nell’art. 1, comma 184, della Legge n.
296 cit. (Finanziaria 2007), e si stabilisce che nelle more della completa
attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni il regime di prelievo relativo al servizio di
raccolta e smaltimento rifiuti adottato in ciascun Comune per l’anno 2006 resti
invariato (e prorogato) anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009.
Secondo parte della dottrina tale
riferimento normativo avrebbe determinato la fine della vigenza della Tarsu, la
quale – conseguentemente non potrebbe più essere richiesta al contribuente
negli anni 2010 e 2011 alla luce del noto principio posto dall’art. 23 della
Costituzione il quale dispone che nessuna prestazione personale o patrimoniale
può essere imposta se non in base alla legge (c.d. riserva relativa di legge).
Tuttavia, a ben vedere, la tesi dell’abolizione
della Tarsu per gli anni 2010 e, per quanto qui di interesse nel 2011, non è
condivisibile proprio per il complessivo testo normativo posto dal D.lgs.
152\2006: con l’art. 238 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, era disposta la “tariffa
integrata ambientale” (c.d. TIA/2 per distinguerla dalla precedente TIA/1) e al
comma 11 si disponeva la continuazione dell’applicazione delle discipline
regolamentari vigenti.
Ma è, soprattutto, l’art. 264 lett. i)
del D.lgs. 152\2006 che merita di essere riportato testualmente, nelle parti di
specifico interesse:
“A decorrere dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse
le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza: omissis
i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di
assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla
preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente
decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei
corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente
decreto;
omissis”.
In sostanza era stata abrogata dal legislatore
la norma (il cd. decreto Ronchi) che a sua volta aveva precedentemente abrogato
la TARSU, con automatica reviviscenza di quest’ultima: in sostanza la Tarsu era
abrogata dal decreto Ronchi il quale era stato a sua volta abrogato dal decreto
cd. codice ambientale il quale ultimo, tuttavia, non poteva esplicare i suoi
effetti in attesa del provvedimento di attuazione della tariffa: il legislatore
con la nuova disciplina aveva letteralmente posto attenzione ad evitare
soluzioni di continuità normativa ed aveva abrogato la cd. TIA1 a decorrere
dalla entrata in vigore della nuova cd. TIA2.
Lo sblocco del passaggio a tariffa è
avvenuto ad opera dell’art. 8 del d.l. 194\2009 convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (il quale integrava l’articolo 5, comma 2 quater,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13) in forza del quale se entro il 30.6.2010
non fosse stato adottato il regolamento attuativo della tariffa del codice dell’ambiente,
i comuni avrebbero potuto decidere (in via facoltativa) l’istituzione della
tariffa, sulla base dei criteri di determinazione per prelievo contenuti nel
DPR 158\1999.
L’art. 8 comma 3 del d.l. 194\2009
consente e dà la facoltà ai comuni (non li obbliga), di passare al sistema
della tariffa solo dal 30.6.2010: poiché dal giugno 2010 non era stata emanata
la tariffa, la TARSU era pienamente vigente dal 1.1.2010 fino a tutto il 2012.
Ed invero il testo dell’art. 5 comma 2
quater, legge 13\2009, come sopra emendato, ora recita: “Ove il regolamento di
cui al comma 6 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
non sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa
integrata ambientale (TIA2) possono farlo ai sensi delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti”.
Questo Comune ben conosce i divergenti
approdi interpretativi cui è giunta diversa giurisprudenza, relativamente alla
asserita non vigenza negli anni 2010 e 2011 della disciplina relativa alla
TARSU (Commissione Tributaria Provinciale Grosseto sezione 4 del 19.04.2012 n
124/12, peraltro non condivisa dalla stessa C.T.P. di Grosseto con la
successiva sentenza 231\12). In tale ultima sentenza si cita l’art. 238 mentre
nulla si dice circa l’art. 264 lett. i) sempre del medesimo D.lgs. 152\2006 il
quale – per i motivi sopra enunciati – costituisce pietra angolare per giungere
alla affermazione della vigenza per il 2010\2011\2012 della legge sulla Tarsu.
Secondo il diverso e più convincente
approdo ermeneutico del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(sentenza n. 349\2011 Sezione Seconda) il legislatore, fissando al 30 giugno
2010 il termine di cui si è detto, ha voluto, implicitamente e sino a quella
data, confermare la disciplina pregressa sulla Tarsu.
In pratica senza tariffa i comuni
potevano continuare ad applicare la Tarsu o la precedente Tia1 e, quindi, i
loro rispettivi regolamenti già vigenti, i quali continuavano ad esplicare i
loro effetti: per i comuni che non avevano già optato per il passaggio alla
Tia, l’amministrazione locale poteva decidere di continuare ad applicare la
Tarsu, alla stregua del regolamento ancora vigente, proprio ai sensi dell’art.
238 comma 11 e art. 264 comma 1 lett. i) del D.lgs. 152\2006 (conf. Corte dei
Conti, Sez. Reg. controllo Lombardia, parere del 28.1.2011 n. 21\2011 Par).
In materia di federalismo fiscale
municipale il legislatore – mosso dall’invero non perfettamente riuscito
intento chiarificatore con l’art. 14, comma 7, D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011
ha statuito che: “Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi
relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i
regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui
rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la
possibilità per i Comuni di adottare la tariffa integrata ambientale”.
Trattasi di una disposizione
interpretativa la quale ha, peraltro, consentito, alla dottrina favorevole alla
tesi abrogatrice, di rinnovare gli argomenti a sostegno della relativa teorica.
Il nocciolo di tale assunto è il seguente: nelle sue disposizioni la
Costituzione prevede che solo in base alla legge (art. 23 cit.) siano adottate
normative fiscali; ciò significa che soltanto il Parlamento è tenuto ad
intervenire per dettare le discipline impositive, a secondo dei casi più o meno
dettagliatamente articolate, e non potrebbe, quindi, disporre nella sua
legislazione l’affidamento di una ulteriore disciplina a fonti diverse e
secondarie (come i regolamenti citati dall’art. 14 comma 7).
Tale dottrina omette di sottolineare
che la fonte dell’imposta non risiede nel regolamento citato dall’art. 14 comma
7, quanto piuttosto nel combinato disposto di cui agli artt. 238\264 del D.lgs.
n. 152 del 3 aprile 2006, con cui era disposta sia la “tariffa integrata
ambientale” (c.d. TIA/2), sia l’abolizione del decreto Ronchi, il quale aveva a
sua volta precedentemente abolito la Tarsu con automatica reviviscenza di quest’ultima.
Da ultimo l’art. 14 comma 35, decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici. (11G0247) (GU n. 284 del 6122011 Suppl.
Ordinario n. 251) dispone l’abrogazione dell’art. 14 comma 7 del D.lgs. 23\2011
a far data dal 1.1.2013 contestualmente all’entrata del nuovo tributo TARES.
Con tale intervento il legislatore
stabilisce che fino al 2012 i comuni possono mantenere sia il regime della
TARSU, sia quello della TIA.
Che il legislatore dia per vigente fino
al 2012 la Tarsu si evince proprio dall’art. 14 comma 35, decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 il quale merita di essere riportato per intero: “I comuni,
in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della
tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012,
svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di
accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2”. L’indicazione
della Tarsu è esplicita ed essa, evidentemente, costituisce un ulteriore
invalicabile strumento ermeneutico.
[comune
di san marcello]
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[Giovedì 31 ottobre 2013 | 19:49 - © Quarrata/news]
Rallegramenti alla Silvia Cormio ed al suo ufficio stampa. Sintetiticità e chiarezza sono un marchio di fabbrica. I Paralipomeni della batracomiomachia, al confronto, sono arabo! Rallegramenti.
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