Sergio Gori difende l’operato dell’amministrazione
mentre la Legge Regionale 66/2011 vieta le costruzioni a meno di 10 metri di
distanza dal piede esterno degli argini dei fiumi
QUARRATA. Ditelo chiaramente e definitivamente: vi è mai capitato, in
dieci anni di sindacato, di vedere o sentire la dottoressa Sabrina Sergio Gori
dire, anche su una inezia, «abbiamo sbagliato e
chiediamo scusa perché abbiamo fatto una stupidaggine»?
A me, obiettivamente, non è mai capitato e non ho paura di
essere smentito.
Oggi, per l’ennesima volta, èccola qua, sul Tirreno, sorridente,
a dare fiato alle sue trombe per difendere l’operato dell’architetto
Battaglieri, una signora voluta da Sergio Gori a tutti i costi, e assunta dal
Comune solo – così almeno si diceva – temporaneamente: mentre invece,
come la riforma della scuola media degli anni 70, ha messo radici e si è
trasformata in una istituzione.
Ma non è, questo, un pezzo contro la signora Battaglieri,
che pure, stando al Tar – che, credo, qualcosina dovrebbe capire un po’ più sia
della dirigente, sia del segretario comunale, sia della stessa infallibile
sindaca –, ha sbagliato a compilare l’organico della commissione piste (attualmente)
non-ciclabili: la riflessione si svolge tutta su un paio di punti
fondamentali per la democrazia e, soprattutto, per le tasche della gente di
Quarrata.
In primo luogo c’è da riflettere sul livello assurdo del velleitarismo
dell’amministrazione Sergio Gori: una giunta che ha imposto le sue scelte
quando i bisogni del tanto amato suo popolo erano ben altri. Spendere tutti
quei milioni (= miliardi delle vecchie lire) per le piste ciclabili, utili, sì
e no, a 50 o 100 persone, quando a Quarrata mancano ponti, porte e vie, è un
vero e proprio insulto al popolo. Voglio ricordare, anche, che non c’è stata mai
alcuna consultazione per sapere se queste meravigliose piste fossero o meno
gradite: fu deciso e basta.
In secondo luogo non è che la questione delle piste attualmente (e forse
anche in futuro) non-ciclabili sia semplicemente rimandata, come Sergio
Gori vuole farci credere.
La signora sindaca di Quarrata, perlopiù cieca grazie alla
sua arrogante superbia in tutto, convinta di essere il primo cittadino ‘voluto
dal fato e da Dio’, o non si è accorta (o non ce lo dice apposta e tira a campare:
tanto se ne andrà) di un fatto che è destinato a creare non poco scompiglio nel
suo paradiso amministrativo, che ha ridotto la città a un cumulo di
macerie e di buche, ma con sperperi di denaro che peseranno sulle spalle di
tutti, comprese le mie.
E il fatto rilevante, taciuto per i motivi che ci dirà lei –
ammesso che qualcuno riesca a farglielo dire –, è che, dal dicembre scorso, una
bella e nuova legge regionale, la numero 66, fatta e voluta dal caro amico
della dottoressa Gori, l’esimio governatore Enrico Rossi, vieta qualsiasi tipo
di intervento costruttivo che non sia a distanza di almeno 10 metri dal piede
esterno degli argini dei fiumi. Ecco il quanto, come si dice.
Se ne saranno accorti i suoi consiglieri e i suoi tecnici,
compresa l’architetto Battaglieri? O penseranno che anche la legge regionale è
una bischerata e che potrà essere aggirata?
Dunque: perché Sergio Gori non cerca di spiegare alla gente
che paga le tasse, per quale motivo lei fa tutto questo diavolo a quattro per
sostenere, con un bel ricorso al Consiglio di Stato, un’opera davvero nata male
e che, comunque, è destinata a finire peggio? Ma che sostanzialmente non può
interessare meno a nessun quarratino?
O finirà che la dottoressa, a forza di amicizie e vie
traverse, arriverà perfino a far modificare la legge regionale dal suo amico
Enrico, probisnipote di Canapone?
Me lo consentite di provare una nausea di quelle… da
gravidanza? E la dottoressa Sergio Gori saprebbe gentilmente consigliarmi un
farmaco contro questa inarrestabile voglia di vomitare?
Intanto buona non-pedalata a tutti!
Edoardo
Bianchini
Per comodità dei lettori, ricordando che almeno il 60% delle
piste (non)ciclabili dovrebbe correre sugli argini dei fiumi quarratini
e che il 2014 (tempo massimo per la realizzazione delle opere) è alle porte, ecco
gli articoli 141 e 142 della legge di cui stiamo parlando.
SEZIONE VI - Disposizioni in materia
di governo del territorio e difesa dal rischio idraulico
Art. 141 - Tutela dei corsi d’acqua
1. Non sono consentite nuove edificazioni, manufatti di
qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli
argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal
piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua
di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall’articolo
48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI).
2. Oltre a quelli di cui comma 1, sono vietati gli
interventi che comportino la rimodellazione della sezione dell’alveo, le
impermeabilizzazioni sostanzialmente continue del fondo degli alvei, nonché
trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene che possono costituire
ostacolo al deflusso delle acque.
3. Gli interventi che comportano la rimodellazione della
sezione dell’alveo, nuove inalveazioni o rettificazioni dell’alveo dei corsi d’acqua
devono essere autorizzati dall’autorità idraulica competente, che è tenuta a
motivare il rilascio del provvedimento di autorizzazione le condizioni di
miglioramento del regime delle acque e sulla riduzione del rischio derivante
dalla realizzazione dell’intervento.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, il divieto di cui al
comma 1 non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente
localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere
sovrappassanti il corso d’acqua che soddisfino le seguenti condizioni:
a) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica,
di ampliamento e di manutenzione del corso d’acqua;
b) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in
caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali;
c) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo
96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere
idrauliche)
5. Il divieto di cui al comma 1, non si applica alle reti
dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla
fascia dei dieci metri, e alle opere sottopassanti il corso d’acqua, a
condizione che sia valutata:
a) la compatibilità con la presenza delle opere idrauliche
esistenti ed in particolare dei rilevati arginali;
b) la stabilità del fondo e delle sponde.
6. Sono vietati i tombamenti dei corsi d’acqua di cui al
comma 1, consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d’acqua
diverso dalle opere di cui ai commi 3 e 4.
7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 è
asseverato dai progettisti.
Art. 142 - Interventi nelle aree a
pericolosità idraulica molto elevata
1. Nelle aree classificate dai piani strutturali, dai piani
regolatori generali (PRG) o dai PAI di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183
(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo),
come aree a pericolosità idraulica molto elevata è consentita esclusivamente la
realizzazione di infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili,
a condizione che sia garantita la preventiva o contestuale realizzazione di
interventi di messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, senza
aggravare la pericolosità idraulica a monte e a valle.
2. Sugli immobili ricadenti nelle aree di cui al comma 1,
nelle more della messa in sicurezza delle aree interessate, sono consentiti gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la demolizione
senza ricostruzione di edifici e manufatti esistenti. Nel rispetto delle
limitazioni e prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 sono altresì consentiti:
a) gli interventi necessari al superamento delle barriere
architettoniche di cui all’articolo 79, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005;
b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
c) i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici
ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla
disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo
58 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo
79, comma 2, lettera d) della l.r. 1/2005, se previsti dal PRG o dal regolamento
urbanistico;
e) gli interventi di addizione volumetrica di cui all’articolo
78, comma 1, lettera g) della l.r. 1/2005, se previsti dal PRG o dal
regolamento urbanistico.
3. Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e)
del comma 2 non possono determinare: a) creazione di nuove unità immobiliari
con destinazione d’uso residenziale o che comunque consenta il pernottamento o
incremento del numero delle unità medesime;
b) aumento della superficie coperta dell’edificio oggetto di
intervento.
4. Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) d) ed
e) del comma 2 il progettista assevera: a) l’assenza o l’eliminazione di
pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza;
b) che l’intervento non determina aumento dei rischi e delle
pericolosità a monte e a valle.
5. Nelle aree di cui al comma 1 gli interventi comportanti
modellazioni del terreno non rientranti nell’art. 80, comma 1, lettera d) della
l.r. 1/2005, ovvero realizzazione di recinzioni o muri di cinta, sono
consentiti solo laddove non si determini aumento del livello di pericolosità in
altre aree. Al riguardo il progettista produce apposita asseverazione.
6. Il presente articolo non si applica:
a) agli interventi previsti dai piani attuativi di
iniziativa pubblica, privata, o pubblico-privata, con i relativi interventi di
messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata in vigore
della presente legge;
b) ai progetti di opere pubbliche, previsti negli strumenti
urbanistici vigenti, con i relativi interventi di messa in sicurezza idraulica,
approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge;
c) agli interventi per i quali sia stato rilasciato il
permesso di costruire o sia stata presentata la segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), completa della documentazione necessaria, prima della
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni;
d) agli interventi in aree che al momento di entrata in
vigore della presente legge sono classificate in pericolosità idraulica molto
elevata nel caso in cui, a seguito di ulteriori indagini o di interventi di
messa in sicurezza, risultino classificate dai piani di assetto idrogeologico,
al momento della presentazione della pratica edilizia per il permesso di
costruire o per la SCIA, in pericolosità idraulica inferiore.
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[Sabato 21 aprile 2012 - © Quarrata/news 2012]
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