sabato 21 aprile 2012

QUARRATA, IL SUO SINDACO E LE SUE PISTE NON-CICLABILI


Sergio Gori difende l’operato dell’amministrazione mentre la Legge Regionale 66/2011 vieta le costruzioni a meno di 10 metri di distanza dal piede esterno degli argini dei fiumi

QUARRATA. Ditelo chiaramente e definitivamente: vi è mai capitato, in dieci anni di sindacato, di vedere o sentire la dottoressa Sabrina Sergio Gori dire, anche su una inezia, «abbiamo sbagliato e chiediamo scusa perché abbiamo fatto una stupidaggine»?
A me, obiettivamente, non è mai capitato e non ho paura di essere smentito.
Oggi, per l’ennesima volta, èccola qua, sul Tirreno, sorridente, a dare fiato alle sue trombe per difendere l’operato dell’architetto Battaglieri, una signora voluta da Sergio Gori a tutti i costi, e assunta dal Comune solo – così almeno si diceva – temporaneamente: mentre invece, come la riforma della scuola media degli anni 70, ha messo radici e si è trasformata in una istituzione.

Ma non è, questo, un pezzo contro la signora Battaglieri, che pure, stando al Tar – che, credo, qualcosina dovrebbe capire un po’ più sia della dirigente, sia del segretario comunale, sia della stessa infallibile sindaca –, ha sbagliato a compilare l’organico della commissione piste (attualmente) non-ciclabili: la riflessione si svolge tutta su un paio di punti fondamentali per la democrazia e, soprattutto, per le tasche della gente di Quarrata.
In primo luogo c’è da riflettere sul livello assurdo del velleitarismo dell’amministrazione Sergio Gori: una giunta che ha imposto le sue scelte quando i bisogni del tanto amato suo popolo erano ben altri. Spendere tutti quei milioni (= miliardi delle vecchie lire) per le piste ciclabili, utili, sì e no, a 50 o 100 persone, quando a Quarrata mancano ponti, porte e vie, è un vero e proprio insulto al popolo. Voglio ricordare, anche, che non c’è stata mai alcuna consultazione per sapere se queste meravigliose piste fossero o meno gradite: fu deciso e basta.
In secondo luogo non è che la questione delle piste attualmente (e forse anche in futuro) non-ciclabili sia semplicemente rimandata, come Sergio Gori vuole farci credere.
La signora sindaca di Quarrata, perlopiù cieca grazie alla sua arrogante superbia in tutto, convinta di essere il primo cittadino ‘voluto dal fato e da Dio’, o non si è accorta (o non ce lo dice apposta e tira a campare: tanto se ne andrà) di un fatto che è destinato a creare non poco scompiglio nel suo paradiso amministrativo, che ha ridotto la città a un cumulo di macerie e di buche, ma con sperperi di denaro che peseranno sulle spalle di tutti, comprese le mie.
E il fatto rilevante, taciuto per i motivi che ci dirà lei – ammesso che qualcuno riesca a farglielo dire –, è che, dal dicembre scorso, una bella e nuova legge regionale, la numero 66, fatta e voluta dal caro amico della dottoressa Gori, l’esimio governatore Enrico Rossi, vieta qualsiasi tipo di intervento costruttivo che non sia a distanza di almeno 10 metri dal piede esterno degli argini dei fiumi. Ecco il quanto, come si dice.
Se ne saranno accorti i suoi consiglieri e i suoi tecnici, compresa l’architetto Battaglieri? O penseranno che anche la legge regionale è una bischerata e che potrà essere aggirata?
Dunque: perché Sergio Gori non cerca di spiegare alla gente che paga le tasse, per quale motivo lei fa tutto questo diavolo a quattro per sostenere, con un bel ricorso al Consiglio di Stato, un’opera davvero nata male e che, comunque, è destinata a finire peggio? Ma che sostanzialmente non può interessare meno a nessun quarratino?
O finirà che la dottoressa, a forza di amicizie e vie traverse, arriverà perfino a far modificare la legge regionale dal suo amico Enrico, probisnipote di Canapone?
Me lo consentite di provare una nausea di quelle… da gravidanza? E la dottoressa Sergio Gori saprebbe gentilmente consigliarmi un farmaco contro questa inarrestabile voglia di vomitare?
Intanto buona non-pedalata a tutti!
Edoardo Bianchini

Per comodità dei lettori, ricordando che almeno il 60% delle piste (non)ciclabili dovrebbe correre sugli argini dei fiumi quarratini e che il 2014 (tempo massimo per la realizzazione delle opere) è alle porte, ecco gli articoli 141 e 142 della legge di cui stiamo parlando.

SEZIONE VI - Disposizioni in materia di governo del territorio e difesa dal rischio idraulico

Art. 141 - Tutela dei corsi d’acqua
1. Non sono consentite nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall’articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI).
2. Oltre a quelli di cui comma 1, sono vietati gli interventi che comportino la rimodellazione della sezione dell’alveo, le impermeabilizzazioni sostanzialmente continue del fondo degli alvei, nonché trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene che possono costituire ostacolo al deflusso delle acque.
3. Gli interventi che comportano la rimodellazione della sezione dell’alveo, nuove inalveazioni o rettificazioni dell’alveo dei corsi d’acqua devono essere autorizzati dall’autorità idraulica competente, che è tenuta a motivare il rilascio del provvedimento di autorizzazione le condizioni di miglioramento del regime delle acque e sulla riduzione del rischio derivante dalla realizzazione dell’intervento.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, il divieto di cui al comma 1 non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sovrappassanti il corso d’acqua che soddisfino le seguenti condizioni:
a) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d’acqua;
b) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali;
c) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere
idrauliche)
5. Il divieto di cui al comma 1, non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sottopassanti il corso d’acqua, a condizione che sia valutata:
a) la compatibilità con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei rilevati arginali;
b) la stabilità del fondo e delle sponde.
6. Sono vietati i tombamenti dei corsi d’acqua di cui al comma 1, consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d’acqua diverso dalle opere di cui ai commi 3 e 4.
7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 è asseverato dai progettisti.

Art. 142 - Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata
1. Nelle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG) o dai PAI di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come aree a pericolosità idraulica molto elevata è consentita esclusivamente la realizzazione di infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che sia garantita la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare la pericolosità idraulica a monte e a valle.
2. Sugli immobili ricadenti nelle aree di cui al comma 1, nelle more della messa in sicurezza delle aree interessate, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti esistenti. Nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 sono altresì consentiti:
a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 79, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005;
b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
c) i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d) della l.r. 1/2005, se previsti dal PRG o dal regolamento urbanistico;
e) gli interventi di addizione volumetrica di cui all’articolo 78, comma 1, lettera g) della l.r. 1/2005, se previsti dal PRG o dal regolamento urbanistico.
3. Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 2 non possono determinare: a) creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale o che comunque consenta il pernottamento o
incremento del numero delle unità medesime;
b) aumento della superficie coperta dell’edificio oggetto di intervento.
4. Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 2 il progettista assevera: a) l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza;
b) che l’intervento non determina aumento dei rischi e delle pericolosità a monte e a valle.
5. Nelle aree di cui al comma 1 gli interventi comportanti modellazioni del terreno non rientranti nell’art. 80, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2005, ovvero realizzazione di recinzioni o muri di cinta, sono consentiti solo laddove non si determini aumento del livello di pericolosità in altre aree. Al riguardo il progettista produce apposita asseverazione.
6. Il presente articolo non si applica:
a) agli interventi previsti dai piani attuativi di iniziativa pubblica, privata, o pubblico-privata, con i relativi interventi di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) ai progetti di opere pubbliche, previsti negli strumenti urbanistici vigenti, con i relativi interventi di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge;
c) agli interventi per i quali sia stato rilasciato il permesso di costruire o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), completa della documentazione necessaria, prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni;
d) agli interventi in aree che al momento di entrata in vigore della presente legge sono classificate in pericolosità idraulica molto elevata nel caso in cui, a seguito di ulteriori indagini o di interventi di messa in sicurezza, risultino classificate dai piani di assetto idrogeologico, al momento della presentazione della pratica edilizia per il permesso di costruire o per la SCIA, in pericolosità idraulica inferiore.

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[Sabato 21 aprile 2012 - © Quarrata/news 2012]

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