martedì 31 gennaio 2012

REGOLAMENTO URBANISTICO. PAGLIAI: «SE NON SI APPROVA NON È LA FINE DEL MONDO»




PISTOIA. Sul polverone alzato dalla maggioranza in consiglio comunale in relazione al Regolamento Urbanistico, e mentre gli Ordini professionali non si sono trovati d’accordo nel presentare un documento di suggerimento e indirizzo al consiglio comunale, Giampaolo Pagliai (Udc) ha presentato ieri al protocollo la lettera che segue:



COMUNE DI PISTOIA
Gruppo Consiliare
Unione Democratici Cristiani

Al Sindaco
Al Presidente C.C.
Ai Consiglieri Comunali
All’Arch. Francesco Bragagnolo
All’Avv. Vito Papa
A LA NAZIONE
IL TIRRENO
TVL
e QUARRATA NEWS

Ho apprezzato moltissimo, le riflessioni giuridiche dell’Arch. Francesco Bragagnolo riguardo il regolamento urbanistico. Il suo è un parere. Personalmente ritengo che, se il regolamento urbanistico non fosse approvato in tempo utile, Pistoia non sarà certo colpita per questo da un terremoto o da uno tsunami, ma, se fosse attendibile la tesi sostenuta dal Dirigente dell’Urbanistica, diventano più angosciosi i seguenti quesiti:
1. che avete fatto dall’aprile 2004, data di approvazione del piano strutturale?
2. Quante varianti al P.R.G. e al piano strutturale sono state approvate negli ultimi 19 anni?
Per favore, rispondetemi prima possibile e intanto vi allego il mio modestissimo parere sulle “conseguenze” del mancato approvamento del regolamento urbanistico.
Cordialmente
Giampaolo Pagliai

Parere sulle “conseguenze”
del mancato approvamento
del regolamento urbanistico

Se il R.U. adottato non viene approvato dovrebbe trovare applicazione, per le pratiche in corso conformi al PRG ma in contrasto con il R.U. l’art 61 (“Misure di salvaguardia”) della L.R. Toscana n. 1/2005, in forza del quale “il comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando siano in contrasto con lo strumento della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio adottati ovvero con le misure cautelari di cui all’articolo 49”.
Tale disposizione è espressamente richiamata dall’art. 117 (“Misure di salvaguardia e transitorie”) del R.U. adottato dal Comune di Pistoia, che stabilisce che “per i permessi di costruire e per le Denunce di Inizio Attività (DIA) si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 61 della LR 1/2005 e le relative disposizioni nazionali vigenti ”.
La disposizione del R.U. pretende, ad evidenza, di fare applicazione dell’art. 61 della L.R.T. 3.1.2005, n. 1, ai sensi del quale, come detto, il rilascio del permesso di costruire deve essere sospeso quando la richiesta sia in contrasto con lo strumento della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio adottati.
Ma così non è.
Questa norma è stata fino ad ora erroneamente interpretata dal Comune di Pistoia, con conseguente illegittimità del predetto art. 117 N.T.A. al Regolamento Urbanistico, nella parte in cui pretende di far decorrere nuovamente il termine di tre anni per le misure di salvaguardia anche per il Regolamento Urbanistico.
È anzitutto incontroverso che il Piano Strutturale del Comune di Pistoia conteneva analoga clausola di salvaguardia nell’art. 118, delle N.T.A.
Orbene, l’art. 61 della L.R.T. 3.1.2005, n. 1, non può evidentemente essere interpretato nel senso di consentire ai Comuni di prevedere misure di salvaguardia di durata triennale sia all’atto dell’adozione del Piano Strutturale sia del Regolamento Urbanistico. In tal senso depone anzitutto una piana interpretazione letterale della disposizione che prevede l’applicabilità della salvaguardia all’adozione dello strumento della pianificazione o degli atti di governo del territorio, imponendo così necessariamente una scelta fra le due possibilità.
Non può d’altronde considerarsi senza significato che, mentre l’art. 53 della L.R.T. 3.1.2005, n. 1, prevede espressamente quale contenuto del Piano Strutturale le misure di salvaguardia, analoga previsione non sia contenuta nell’art. 55 con riguardo al Regolamento Urbanistico.
Ma a tale conclusione si deve pervenire anche alla luce di considerazioni più generali: invero, la normativa statale prevede sin dalla legge 3.11.1952, n. 1902, e oggi nell’art. 12, 3° comma, del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 (dettato con specifico riferimento ai permessi di costruire), che la durata delle salvaguardie non possa eccedere i tre anni dalla data dell’adozione dello strumento urbanistico.
Ora, questa disciplina è dettata evidentemente assumendo che il piano regolatore generale si componga di un unico atto deliberativo, ma non può essere disapplicata neppure laddove – come accade nella Regione Toscana – esso sia costituito in effetti da due distinti atti (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico). Infatti, laddove si consentisse ai Comuni di apporre salvaguardie rispetto ad entrambi gli atti di cui si compone il piano regolatore generale secondo la disciplina della L.R.T. 3.1.2005, n. 1, si perverrebbe ad estendere tale termine sino a sei anni, in completo contrasto con lo spirito della legislazione nazionale che mira invece a stabilire mi termine certo e predeterminato oltre il quale le salvaguardie debbano necessariamente cessare.
D’altra parte, non si può dubitare ormai della natura di norma di principio dell’art. 12, 3° comma, D.P.R. 6.6.2001, n. 380, sulla quale si è già decisivamente pronunciata l’Adunanza Plenaria (cfr. Cons. Stato, A.P., 7.4.2008, n. 2). Pertanto, anche l’art. 61 della L.R.T. 3.1.2005, n. 1, dev’essere interpretato in conformità rispetto a tale disposizione, come d’altronde il suo tenore testuale agevolmente consente.
Conseguenza
Quanto afferma l’arch. Bragagnolo non è di per sé sbagliato ma trova un limite nella validità delle misure di salvaguardia. Non vi è distinzione tra prima e dopo il 10 marzo 2013 perché comunque l’operatività del R.U. – oggi solo di “sbarramento” tramite le misure di salvaguardia è già esclusa per quanto detto sopra.
Dove invece l’Arch. Bragagnolo erra è nell’elencazione delle norme che regolano oggi l’attività edilizia. Invero, non avendo portata precettiva (se non, come detto, per le misure di salvaguardia) quest’ultima è disciplinata dal PRG e dagli strumenti di pianificazione oggi validi ed efficaci ancorché non comunali (PIT e PTCP).
Erra anche l’arch. Bragagnolo allorché sostiene che l’attività edilizia viene bloccata. Invero, visto che il PS non impediva l’attuazione del PRG l’eliminazione di questo aborto conosciuto con il nome di R.U. adottato potrebbe consentire di recuperare tutta quella edificabilità diffusa che con il R.U. è stata eliminata (tipo le zone B).
Giampaolo Pagliai
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[Martedì 31 gennaio 2012 – © Quarrata/news 2011]

2 commenti:

  1. temo che Pagliai, nel dire che non vi sono altri termini di salvaguardia oltre a quelli che scattano all'adozione del PS, sia in errore.
    la LR 5/05 distingue infatti tra Strumenti di pianificazione territoriale e Atti di governo del territorio (Artt 9 e 10), includendo il PS tra i primi e il RU tra i secondi.
    l'art 61 fissa un termine di salvaguardia che vale "...fino alla efficacia dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.". ne segue che la salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art.61 scatta sia all'adozione del PD, sia all'adozione del RU. e dura fino all'approvazione di quegli strumenti, o al massimo per tre anni a partire dalla data di adozione

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