PISTOIA. Sul polverone alzato dalla maggioranza in consiglio
comunale in relazione al Regolamento Urbanistico, e mentre gli Ordini
professionali non si sono trovati d’accordo nel presentare un documento di
suggerimento e indirizzo al consiglio comunale, Giampaolo Pagliai (Udc) ha
presentato ieri al protocollo la lettera che segue:
COMUNE
DI PISTOIA
Gruppo
Consiliare
Unione
Democratici Cristiani
Al
Sindaco
Al
Presidente C.C.
Ai
Consiglieri Comunali
All’Arch.
Francesco Bragagnolo
All’Avv.
Vito Papa
A LA
NAZIONE
IL
TIRRENO
TVL
e
QUARRATA NEWS
Ho apprezzato moltissimo, le
riflessioni giuridiche dell’Arch. Francesco Bragagnolo riguardo il regolamento
urbanistico. Il suo è un parere. Personalmente ritengo che, se il regolamento
urbanistico non fosse approvato in tempo utile, Pistoia non sarà certo colpita
per questo da un terremoto o da uno tsunami, ma, se fosse attendibile la tesi
sostenuta dal Dirigente dell’Urbanistica, diventano più angosciosi i seguenti
quesiti:
1. che avete fatto dall’aprile 2004,
data di approvazione del piano strutturale?
2. Quante varianti al P.R.G. e al piano
strutturale sono state approvate negli ultimi 19 anni?
Per favore, rispondetemi prima
possibile e intanto vi allego il mio modestissimo parere sulle “conseguenze”
del mancato approvamento del regolamento urbanistico.
Cordialmente
Giampaolo Pagliai
Parere sulle “conseguenze”
del mancato approvamento
del regolamento urbanistico
Se il R.U. adottato non viene approvato
dovrebbe trovare applicazione, per le pratiche in corso conformi al PRG ma in
contrasto con il R.U. l’art 61 (“Misure di salvaguardia”) della L.R. Toscana n.
1/2005, in forza del quale “il comune sospende ogni determinazione sulle
domande di permesso di costruire quando siano in contrasto con lo strumento
della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio
adottati ovvero con le misure cautelari di cui all’articolo 49”.
Tale disposizione è espressamente
richiamata dall’art. 117 (“Misure di salvaguardia e transitorie”) del R.U.
adottato dal Comune di Pistoia, che stabilisce che “per i permessi di costruire
e per le Denunce di Inizio Attività (DIA) si applicano le misure di
salvaguardia di cui all’articolo 61 della LR 1/2005 e le relative disposizioni
nazionali vigenti ”.
La disposizione del R.U. pretende, ad
evidenza, di fare applicazione dell’art. 61 della L.R.T. 3.1.2005, n. 1, ai
sensi del quale, come detto, il rilascio del permesso di costruire deve essere
sospeso quando la richiesta sia in contrasto con lo strumento della
pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio adottati.
Ma così non è.
Questa norma è stata fino ad ora
erroneamente interpretata dal Comune di Pistoia, con conseguente illegittimità
del predetto art. 117 N.T.A. al Regolamento Urbanistico, nella parte in cui
pretende di far decorrere nuovamente il termine di tre anni per le misure di
salvaguardia anche per il Regolamento Urbanistico.
È anzitutto incontroverso che il Piano
Strutturale del Comune di Pistoia conteneva analoga clausola di salvaguardia
nell’art. 118, delle N.T.A.
Orbene, l’art. 61 della L.R.T. 3.1.2005,
n. 1, non può evidentemente essere interpretato nel senso di consentire ai
Comuni di prevedere misure di salvaguardia di durata triennale sia all’atto
dell’adozione del Piano Strutturale sia del Regolamento Urbanistico. In tal
senso depone anzitutto una piana interpretazione letterale della disposizione
che prevede l’applicabilità della salvaguardia all’adozione dello strumento
della pianificazione o degli atti di governo del territorio, imponendo così
necessariamente una scelta fra le due possibilità.
Non può d’altronde considerarsi senza
significato che, mentre l’art. 53 della L.R.T. 3.1.2005, n. 1, prevede
espressamente quale contenuto del Piano Strutturale le misure di salvaguardia,
analoga previsione non sia contenuta nell’art. 55 con riguardo al Regolamento
Urbanistico.
Ma a tale conclusione si deve pervenire
anche alla luce di considerazioni più generali: invero, la normativa statale
prevede sin dalla legge 3.11.1952, n. 1902, e oggi nell’art. 12, 3° comma, del
D.P.R. 6.6.2001, n. 380 (dettato con specifico riferimento ai permessi di
costruire), che la durata delle salvaguardie non possa eccedere i tre anni
dalla data dell’adozione dello strumento urbanistico.
Ora, questa disciplina è dettata
evidentemente assumendo che il piano regolatore generale si componga di un
unico atto deliberativo, ma non può essere disapplicata neppure laddove – come
accade nella Regione Toscana – esso sia costituito in effetti da due distinti
atti (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico). Infatti, laddove si
consentisse ai Comuni di apporre salvaguardie rispetto ad entrambi gli atti di
cui si compone il piano regolatore generale secondo la disciplina della L.R.T.
3.1.2005, n. 1, si perverrebbe ad estendere tale termine sino a sei anni, in
completo contrasto con lo spirito della legislazione nazionale che mira invece
a stabilire mi termine certo e predeterminato oltre il quale le salvaguardie
debbano necessariamente cessare.
D’altra parte, non si può dubitare
ormai della natura di norma di principio dell’art. 12, 3° comma, D.P.R.
6.6.2001, n. 380, sulla quale si è già decisivamente pronunciata l’Adunanza
Plenaria (cfr. Cons. Stato, A.P., 7.4.2008, n. 2). Pertanto, anche l’art. 61
della L.R.T. 3.1.2005, n. 1, dev’essere interpretato in conformità rispetto a
tale disposizione, come d’altronde il suo tenore testuale agevolmente consente.
Conseguenza
Quanto afferma l’arch. Bragagnolo non è
di per sé sbagliato ma trova un limite nella validità delle misure di
salvaguardia. Non vi è distinzione tra prima e dopo il 10 marzo 2013 perché
comunque l’operatività del R.U. – oggi solo di “sbarramento” tramite le misure
di salvaguardia – è già esclusa per
quanto detto sopra.
Dove invece l’Arch. Bragagnolo erra è
nell’elencazione delle norme che regolano oggi l’attività edilizia. Invero, non
avendo portata precettiva (se non, come detto, per le misure di salvaguardia)
quest’ultima è disciplinata dal PRG e dagli strumenti di pianificazione oggi
validi ed efficaci ancorché non comunali (PIT e PTCP).
Erra anche l’arch. Bragagnolo allorché
sostiene che l’attività edilizia viene bloccata. Invero, visto che il PS non
impediva l’attuazione del PRG l’eliminazione di questo aborto conosciuto con il
nome di R.U. adottato potrebbe consentire di recuperare tutta quella
edificabilità diffusa che con il R.U. è stata eliminata (tipo le zone B).
Giampaolo Pagliai
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[Martedì 31 gennaio 2012 – ©
Quarrata/news 2011]
temo che Pagliai, nel dire che non vi sono altri termini di salvaguardia oltre a quelli che scattano all'adozione del PS, sia in errore.
RispondiEliminala LR 5/05 distingue infatti tra Strumenti di pianificazione territoriale e Atti di governo del territorio (Artt 9 e 10), includendo il PS tra i primi e il RU tra i secondi.
l'art 61 fissa un termine di salvaguardia che vale "...fino alla efficacia dello strumento della pianificazione territoriale o dell’atto di governo del territorio e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.". ne segue che la salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art.61 scatta sia all'adozione del PD, sia all'adozione del RU. e dura fino all'approvazione di quegli strumenti, o al massimo per tre anni a partire dalla data di adozione
corrige: non PD ma PS :)
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