PISTOIA. Premetto che, per l’articolo 21 della Costituzione,
ognuno – e quindi anch’io – ha il diritto di esprimere le proprie opinioni.
Ancor più se giornalista, come io lo sono. Ancor più dinanzi a fatti che
sembrano scappati fuori da una commedia dell’arte e sfuggiti all’improvvisazione
del capocomico.
Ciò premesso… conosco
la signora Emmanuella da un paio d’anni. L’ho incontrata davanti al negozio di
frutta e verdura di Agliana dove mi servo e attendo di acquistare i fazzoletti
da lei per un gesto di banale solidarietà e amicizia nei suoi confronti.
La vicenda della
“maxi-multa” di 726,00 inflitta a Pistoia, mi ha impressionato e incuriosito,
impegnandomi in una accurata comprensione della vicenda che appare incredibile,
anche per l’eccesso della misura sanzionatoria comminata al sig. Fedi che – secondo la Polizia Municipale di Pistoia
– avrebbe indotto la gentile
extracomunitaria a esercitare
“abusivamente l’attività di guardiamacchine”.
Orbene, questo
il testo dell’art. 15-bis del Codice della Strada, applicato dagli agenti: “Salvo che il fatto costituisca reato,
coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero
determinano altri a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore
o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 726 ...”.
Il fatto è
quanto meno abnorme e non dovrà cadere nel dimenticatoio. Ritengo che sia
altresì espressione di una grave inquietante condizione, dimostrativa della
sussistenza di un diffuso sentimento di stigma
riversato sulle persone di colore, soggètte a continue vessazioni psicologiche
e socio-economiche, ovvero a più esatte “discriminazioni razziali”.
Il caso potrebbe
essere divulgato con lo stesso clamore che ha reso famoso lo scrittore di
colore e cittadino italiano Pap Kouma:
http://www.repubblica.it/cronaca/2009/12/12/news/io_nero_italiano_e_la_mia_vita_ad_ostacoli-1820188/
Le palesi
illogiche incongruenze legate all’azione di “repressione” degli agenti non potranno
sfuggire, dato che la ratio della
disposizione normativa sembra chiara: impedire la proliferazione e lo
sfruttamento di minori applicati da terzi a “parcheggiare le auto” o a
“custodire un parcheggio” (Dizionario Garzanti – Utet della lingua Italiana,
voce “parcheggiatore”) e non già una singola auto, per la quale, io,
proprietario, lascio le chiavi a chi mi pare perché – a Dio piacendo – guardi
la mia auto. Ma forse a Pistoia non siamo più in Italia; e forse l’Italia non è
davvero più un Paese che rispetta le regole e le logiche dello stato di
diritto.
Ed è chiaro che
nel parcheggio di “Porta al Borgo” non potrà mai essere effettuata da parte di
terzi un’attività di “parcheggio o custodia delle auto” trattandosi di un’area
pubblica, soggetta al pagamento tramite erogatore di scontrini di proprietà
comunale (parcometri).
Alcune
considerazioni immediate:
- Dalla consultazione del regolamento di parcheggio si
evince che non è stato infranto alcun limite del tempo ammesso al parcheggio
e che il sig. Fedi ha pagato regolarmente il tempo impegnato sull’area
pubblica.
- È inverosimile e irrealistico solo “sospettare” che il
sig. Fedi sia un pappone di
parcheggiatori abusivi (ancorché tale figura esista ed è conosciuta a
tutti coloro che viaggiano soprattutto al Sud Italia).
- È certo che la sig.ra Emmanuella non ha, né mai avrà da
alcuno, còmpiti di sorveglianza dell’area, essendo il parcheggio gestito
dal sevizio pubblico e l’incasso è del Comune.
- È inoltre certo è che il sig. Fedi disponeva solo di
una autovettura e non di più “macchine” (decadendo quindi ogni
relazione letterale col disposto normativo, per l’esatta specificazione
terminologica di una pluralità di autovetture).
- Consegnare le chiavi della propria automobile a un/una
conoscente, non è reato, né configura una violazione ai consueti codici
comportamentali etici o morali.
- La dichiarazione del comandante Napolitano – apparsa
sulla stampa – è un’implicita
ammissione (credo) dell’evidente sommarietà e approssimazione delle valutazioni
che hanno indotto gli agenti a sanzionare il proprietario dell’auto.
Infatti, lo stesso evidenzia la correttezza del verbale redatto che è ...è formalmente ineccepibile! Tale specificazione appare
chiaramente ridondante e ammissiva dell’intrinseca vulnerabilità dell’atto
per manifesta mancanza di “sostanzialità”. Una corretta interpretazione teleologica della norma, avrebbe di
fatto consentito agli agenti di meglio valutare hic et nunc la più autentica natura della vicenda, stabilendo inequivocabilmente
– e facendo uso di semplice intuizione – che il proprietario dell’auto non
esercitava nessuna infrazione, comprendendosi chiaramente che era un
cittadino capitato lì per caso.
Quindi viene da
chiedersi:
- Se al posto di Emmanuella, ci fosse stata mia moglie
Miriam, bionda, “comunitaria” e forse più glamour, i vigili l’avrebbero accompagnata al Comando di
Polizia Municipale? Le avrebbero chiesto le generalità stigmatizzandone la
circostanza che stava in piazza ad attendere il coniuge con le chiavi dell’auto
nelle mani?
- Il Comandate di Polizia Municipale ha ecceduto o no le
proprie funzioni e competenze trattenendo arbitrariamente – e ciò inaudita altera parte – le chiavi che erano affidate e
quindi possedute dalla sig.ra Emmanuella?
- A che “titolo” sono state trattenute tali chiavi?
Certamente non erano il “corpo di un reato” (Quale? Visto che il Fedi non
aveva denunciato né il furto, né lo smarrimento.). È forse un atto
illecito affidare le chiavi della propria auto a terzi di fiducia, pur se
di pelle dal colore diverso?
- La fattispecie non potrebbe, forse, configurare l’ipotesi
di un più grave illecito, quello descritto dall’art. 646 c.p. e relativo
alla “appropriazione indebita” delle chiavi medesime, trattenute al
Comando di PM dato che la norma recita: “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si
appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi
titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa (c.p.
120-126), con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2
milioni (1.032,91 euro). L’ingiusto profitto non potrebbe essere il
pagamento della comminata sanzione, previa notifica di un atto quantomeno
stravagante, al momento del ritiro delle chiavi?
Immaginiamo il
clamore se Emmanuella non verrà riconosciuta come “parcheggiatrice o
guardiamacchine”: la fattispecie potrebbe prendere “sostanza” di altro illecito
penale e rendere la vicenda decisamente interessante.
Seguirò con
sincera curiosità il suo decorso augurandomi che il sig. Fedi abbia la
prontezza e la perseveranza di rivolgersi al Giudice di Pace per l’annullamento
del verbale.
Mi chiedo, però
una cosa: ma il Sindaco e la Giunta, a Pistoia, che cosa ci stanno a fare; e
che cosa e chi rappresentano?
Alessandro Romiti
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[Martedì 17
aprile 2012 - © Quarrata/news 2012]
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