giovedì 5 aprile 2012

APR/BARDELLI. L’AIAS DI PRINCIPATO PRESENTA UN NUOVO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO


PISTOIA. Stamattina è il caso di dare la notizia di un altro evento significativo che, dall’Aias tradizionale di Principato, investe, come un ciclone, puntando contro la Regione Toscana, l’Apr di Luigi Egidio Bardelli: un ricorso presentato al Presidente della Repubblica, nel quale si ripercorrono – passo passo – tutte le tappe di una assurda vicenda nella quale, del dottor Luigi Egidio Bardelli (padrone prima dell’Aias e poi dell’Apr, ma anche, in contemporanea, e in palese conflitto di interessi, della Tvl emittente locale, in una impressionante pluralità di ruoli e di funzioni che, in buona sostanza, si compenetrano e si completano sia pure in perfette ed evidenti collisioni),
del dottor Luigi Egidio Bardelli gli estensori del ricorso che segue scrivono: «In realtà […] l’Amministrazione regionale appare incomprensibilmente protesa ad avallare un illegittimo ed abnorme “colpo di mano”, attuato mediante strumenti solo apparentemente legali, ma in realtà completamente distorti e giuridicamente mostruosi, da parte di soggetti ormai definitivamente espulsi dalla compagine associativa, che non si rassegnano ad interrompere un quarantennale controllo su un ente che gestisce annualmente circa sei milioni di euro di denaro pubblico».
Riportiamo, per i nostri lettori e per tutti, l’intero ricorso presentato e, ad oggi, notificato alla controparte, perché, con un po’ di pazienza ma senza alcuna fatica, ognuno, leggendo, possa avere un perfetto quadro, scandito nei tempi, delle mosse del patron di Apr/Tvl e dei suoi sostenitori; dei Comuni di Pistoia e Montecatini, quanto all’accreditamento del Bardelli quale ‘legittimo’ prosecutore dell’attività riabilitativa locale; e, infine, della Regione Toscana che, stando a quanto scritto (e ovviamente documentato), sembra aver fatto di tutto fuorché agire con quella trasparenza alla quale sarebbe istituzionalmente tenuta.
Siamo certi che il dottor Luigi Egidio Bardelli non gradirà affatto questa pubblicità, che potrebbe turbare i sonni suoi e dei suoi solerti sostenitori: ma ciò, a noi, non può interessar di meno, dato che a Pistoia – siamo convinti – c’è già fin troppo silenzio e da fin troppe parti.
D’altronde, visto che anch’egli è non solo iscritto all’Albo dei Giornalisti, ma addirittura proprietario, direttore e padrone-editore di una testata televisiva locale, dalla quale spesso difende i suoi interessi perfino in prima persona, dal nostro piccolissimo e modestissimo angolo di visuale di «poveri giornalisti-pubblicani, più o meno dementi e che non capiscono nulla» (come ci ha anche detto in faccia dalla sua Tvl), senza nulla togliere al suo perfetto e insindacabile fariseismo e al suo sentirsi un “Gesù perseguitato” (vedi), siamo convinti che sarebbe suo preciso dovere, sia deontologico che morale, non solo ritirarsi in un religioso silenzio (cosa che per lo più non sa e non riesce a fare) rispetto a questo tema, ma anche e soprattutto evitare accuratamente di tentare (con sistemi che non stimiamo per niente belli) di inibire l’informazione, il commento e la discussione su vicende che, per i sei milioni di euro pubblici a cui sono legate, devono essere opportunamente e necessariamente oggetto di esame e analisi da parte di chi, del giornalismo e dell’informazione (quelli veri, intendiamo dire, e non quelli da sagrestia), ha fatto e fa – in mezzo a difficoltà di ogni genere, ma senza paura e senza ripensamenti – il proprio orgoglioso cavallo di battaglia e il fondamento stesso della propria vita e della propria esistenza: e in primis grazie al fatto di non avere in alcun modo conflitti di interessi in questa sua attività.
Edoardo Bianchini
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Ed ecco il testo del ricorso dell’Aias-Principato:

Ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica

nell’interesse dell’arch. ANTONIO LUDOVICO PRINCIPATO, nato a Caracas (Venezuela), il 20 febbraio 1963, cod. fisc. PRN NNL 63B20 Z614Z, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della Sezione A.I.A.S. Pistoia O.n.l.u.s. (cfr. doc. 1), con sede in Pistoia, Via San Biagio n. 102 (cod. fisc. 80009130479), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente fra loro, dagli Avvocati Prof. Filippo Donati del Foro di Firenze, Cristina Nicolai del Foro di Carrara e Pierpaolo Ciccarelli del Foro di Pistoia, nello studio del quale ultimo in Pistoia, Largo San Biagio n. 9, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata a margine del presente atto
contro
- la Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica nella sua sede in Firenze, Piazza del Duomo n. 10,
nonché contro
- la sedicente “Associazione Pistoiese per la Riabilitazione Onlus”, in persona dell’asserito legale rappresentante in carica, domiciliato nella sede dichiarata in Pistoia, Via San Biagio n. 102,
per l’annullamento
-     del decreto dirigenziale n. 5369 del 28 novembre 2011 della Regione Toscana, avente ad oggetto la iscrizione della sedicente “Associazione Pistoiese per la Riabilitazione Onlus” di Pistoia nel registro regionale delle persone giuridiche private, mai comunicato ai ricorrenti;
-     di ogni ulteriore provvedimento presupposto, conseguente e consequenziale all’atto impugnato, anche ignoto ai ricorrenti, ivi espressamente compreso il parere, di data ignota, reso a riguardo dalla Conferenza di servizi prevista dall’art. 3 del DPGR n. 31/R/2001.
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I provvedimenti impugnati si collocano all’esito di una complessa vicenda, che richiede un necessario riepilogo ai fini della migliore comprensione del presente ricorso.
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IN FATTO
1.- L’A.I.A.S. in Italia.
L’A.I.A.S. Associazione Nazionale Assistenza Spastici O.n.l.u.s. (di seguito “AIAS”) opera fin dal 1954, quale associazione senza scopo di lucro, che persegue finalità di assistenza e di aiuto alle persone disabili.
Il raggiungimento, in concreto, di tali finalità è assicurato dall’attività svolta capillarmente in tutto il territorio nazionale da oltre cento Sezioni locali, come si può agevolmente constatare dalla consultazione del sito internet ufficiale dell’AIAS (www.aiasnazionale.it).
Disciplina e funzionamento dell’Associazione sono rimessi allo Statuto Nazionale AIAS (cfr. doc. 1 bis), che, tra l’altro, definisce e disciplina i rapporti tra l’AIAS Nazionale e le Sezioni territoriali, escludendo la possibilità che una Sezione possa recedere dall’Associazione Nazionale (cfr. ancora doc. 1, art. 8, penultimo comma: “le Sezioni non possono recedere dall’Associazione. Le eventuali delibere adottate in contrasto sono nulle ed inefficaci di diritto”).
L’AIAS – dal punto di vista organizzativo – si articola dunque in Sezioni territoriali, che, pur godendo di autonomia giuridica e patrimoniale nei rapporti con i terzi, sono parti costitutive di un’unica entità nazionale: costituiscono mere articolazioni territoriali dell’AIAS Nazionale.
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2.- La Sezione AIAS di Pistoia.
Tra le centosei Sezioni locali, nelle quali si articola l’AIAS, quella di Pistoia risulta attiva dal 1963 ed è – per numero di dipendenti e per attività svolte – una delle realtà senz’altro più significative dell’AIAS in Italia.
Essa svolge da sempre attività di riabilitazione sanitaria in regime di convenzione con l’ASL 3 di Pistoia, dalla quale riceve – quale corrispettivo delle sue prestazioni – circa sei milioni di euro l’anno.
La sua pacifica natura di sezione della AIAS nazionale è stata di recente ribadita in modo inequivoco in sede di apposita assemblea straordinaria tenutasi il 23 giugno 2007, allorché, con verbale ricevuto dal Notaio Lorenzo Zogheri di Pistoia, è stato adottato il vigente statuto della sezione (cfr. doc. 2).
Tale Statuto rinvia espressamente ed in più punti allo Statuto Nazionale AIAS ed al relativo ordinamento (cfr. ancora doc. 2, ad esempio artt. 1, 2.3, lettera n), 3, 6. 2, 7.1, 10.1, 16.5).
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3.- Il commissariamento della Sezione di Pistoia da parte degli organi dell’AIAS Nazionale.
Negli ultimi due anni, tra i dirigenti della sezione di Pistoia ed i vertici nazionali dell’AIAS sono insorti forti contrasti, determinati dalla constatazione e dunque dalla contestazione di gravi irregolarità gestionali.
Tali contrasti, latenti da tempo, sono deflagrati a seguito della segnalazione di palesi violazioni statutarie e di legge poste in essere dagli amministratori della Sezione di Pistoia in occasione dell’assemblea di rinnovo delle cariche sociali tenutasi il 13 giugno 2009.
All’indomani di tale assemblea, infatti, venti soci della Sezione hanno fatto pervenire sia alla Agenzia per le Onlus che alla Agenzia per le Entrate un esposto, con il quale contestavano evidenti irregolarità, scopertamente volte a consentire al dott. Luigi Bardelli – che ricopre ininterrottamente da oltre 40 anni (sic!) la carica di Presidente dell’AIAS Pistoia (e da oltre 30 quella di azionista di maggioranza e direttore della società televisiva locale, in qualche modo “contigua” alla Sezione AIAS pistoiese) – l’elezione di un organo amministrativo interamente composto da persone a lui vicine, eliminando ogni voce di minoranza nel frattempo emersa anche in seno al Consiglio (cfr. esposto e relativi allegati: doc. 3).
Tuttavia, come emergeva dal materiale allegato all’esposto, alla radice della deflagrazione della contestazione interna alla Sezione AIAS di Pistoia stavano anche circostanze legate all’uso delle cospicue risorse economiche movimentate negli anni dalla Sezione, parte delle quali destinate in forma talora riservata ad altri enti, sempre collocati nella sfera di influenza del Dott. Bardelli.
A seguito della ricezione del suddetto esposto, nel settembre del 2009, l’Agenzia per le Onlus ha sollecitato un intervento da parte dell’AIAS Nazionale, che ha quindi attivato una fase ispettiva, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto Nazionale.
All’esito di tale lunga – ed infruttuosa – fase ispettiva, la Giunta Esecutiva Nazionale dell’AIAS, riscontrate gravi irregolarità nella gestione della Sezione, nonché ripetute violazioni di norme statutarie e regolamentari, con provvedimento del 23 aprile 2010, comunicato all’AIAS di Pistoia in data 5 maggio, ha deliberato:
-     di sciogliere gli organi direttivi della Sezione di Pistoia;
-     di commissariare la Sezione di Pistoia per sei mesi, con riserva di procedere ad eventuale proroga, nominando come commissario il Consigliere Nazionale dott. Giulio Bagnale e, quali vice commissari, il sig. Bachisio Molotzu e il dott. Pasquale Piserchia, anch’essi esponenti dell’AIAS nazionale (cfr. doc. 4).
Tale deliberazione è stata successivamente confermata e ratificata dal Consiglio Nazionale, con provvedimento del 23 giugno 2010 (cfr. doc. 5).
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4.- L’instaurazione del contenzioso civile in ordine al commissariamento.
Dopo alcuni mesi di scomposta contestazione del commissariamento, fatta di dichiarazioni alla stampa e alla locale televisione (di cui lo stesso dott. Bardelli è, come detto, gestore e proprietario) in cui si dipingevano il Commissario ed il Presidente Nazionale AIAS come esponenti di “realtà tipiche del sud” (e per ciò stesso sospettati di mire immorali se non illecite), la decaduta dirigenza della Sezione ha finalmente acconsentito a che il dott. Bagnale, a far data dal 16 settembre 2010, entrasse nel pieno possesso della struttura (cfr. doc. 6).
Tuttavia, fin dai primi giorni dell’agosto 2010, il dott. Bardelli ed alcuni dei suoi sostenitori hanno avviato un contenzioso civilistico finalizzato – si badi bene – non a contestare in astratto l’esistenza del potere degli organi nazionali di procedere al commissariamento delle sezioni locali, ma soltanto le modalità (asseritamente viziate) con le quali tale potere sarebbe stato esercitato nel caso concreto (in particolare, per la presunta omissione della fase ispettiva contemplata dall’articolo 31 dello statuto nazionale: cfr. ancora doc. 1).
Più precisamente, il dott. Bardelli ed altri suoi sodali hanno inizialmente richiesto al Tribunale di Pistoia – prima in via di urgenza e, poi, con ordinario giudizio di cognizione ex art. 23 cod. civ. – di annullare (previa sospensione) la delibera di commissariamento adottata dagli organi nazionali.
Dopo una prima pronuncia cautelare favorevole al Commissario, sia in ordine al fumus che al periculum, il Tribunale di Pistoia, con ordinanza collegiale del 9 dicembre 2010 ha respinto il reclamo del dott. Bardelli ed ha dichiarato, in accoglimento del reclamo incidentale proposto dal Commissario, “l’incompetenza del Tribunale di Pistoia a favore del Tribunale di Roma”.
A seguito di ciò, alla prima udienza dinanzi al Giudice del merito del Tribunale pistoiese, il dott. Bardelli ha aderito all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Commissario ed ha conseguentemente provveduto agli adempimenti necessari a riassumere la causa avanti al Tribunale di Roma, dove tuttora è pendente in fase istruttoria con R.G. 9548/2011 (G.I. dott. Cardinali - prossima udienza 28 maggio 2013).
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5.- Gli ulteriori provvedimenti dell’AIAS Nazionale: rinnovo della base sociale ed espulsione del dott. Bardelli e degli altri ex amministratori della Sezione.
Con deliberazione adottata in data 20 Ottobre 2010 (cfr. doc. 7) la Giunta Esecutiva Nazionale dell’AIAS ha deliberato, tra l’altro:
-     di prorogare la gestione commissariale per la durata di un anno;
-     di conferire al commissario i poteri contemplati dall’art. 9 dello Statuto Nazionale, procedendo all’integrale rinnovo della compagine sociale della Sezione AIAS di Pistoia e, quindi, all’integrale rinnovo delle procedure di associazione;
-     di confermare nella carica di commissario il Consigliere dott. Giulio Bagnale e, nella carica di vicecommissari, i Consiglieri sig. Bachisio Molutzu e dott. Pasquale Piserchia.
Con successivo provvedimento emesso in data 23 novembre 2010 la Giunta Esecutiva dell’AIAS Nazionale ha deliberato l’espulsione del dottor Luigi Bardelli e degli altri (decaduti) componenti dell’organo amministrativo della Sezione (cfr. doc. 8).
La stessa Giunta Esecutiva Nazionale, in successiva riunione tenutasi il 24 gennaio 2011, a riguardo della precedente deliberazione assunta il 20.10.2010, ha precisato che “con tale decisione la Giunta Esecutiva ha disposto l’azzeramento dell’intera compagine sociale a causa, tra l’altro, delle gravi irregolarità rilevate nelle procedure di associazione e nel pagamento delle quote associative” (cfr. doc. 9).
Fatta eccezione per la delibera di commissariamento – oggetto la menzionata causa civile ora dinanzi al Tribunale di Roma – nessuno dei suddetti provvedimenti adottati dall’AIAS Nazionale è stato impugnato in sede giurisdizionale.
Perfino i provvedimenti di espulsione del dott. Bardelli e altri degli ex amministratori – dopo una prima richiesta di riesame avanzata dagli stessi interessati agli organi nazionali statutariamente competenti, da questi prontamente rigettata – non sono stati impugnati innanzi all’Autorità Giudiziaria nel termine fissato dall’art. 24 comma 3 cod. civ. e sono quindi divenuti definitivi ad ogni effetto associativo e di legge.
Anche per tali circostanze (ma non soltanto), appare evidente che le iniziative poi messe in atto dal dott. Bardelli – fra cui anche la richiesta dei provvedimenti oggi impugnati – sono state avanzate da soggetto che aveva perso ogni legittimazione a rappresentare o comunque ad agire in nome della Sezione AIAS di Pistoia.
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6.- Le “deliberazioni” illegittime del 26 marzo e 16 aprile 2011.
Su istanza di un gruppo di iscritti nell’elenco dei soci della sezione AIAS di Pistoia (fra cui Bardelli), che lamentavano l’inerzia del Commissario, il Presidente del Tribunale di Pistoia, in sede di volontaria giurisdizione, con provvedimento reso inaudita altera parte in data 8 novembre 2010, ha disposto, ai sensi dell’art. 20, secondo comma, del codice civile, la convocazione della assemblea dei soci della Sezione con il seguente ordine del giorno: “1. Comunicazioni del Commissario Nazionale, sig. Giulio Francesco Bagnale, sulle finalità, i metodi ed i tempi del commissariamento della Sezione di Pistoia; 2. Discussione sulle comunicazioni di cui al punto 1) con possibilità di illustrazione e di votazione di mozioni; 3. Varie ed eventuali”.
Alla luce di ciò, lo stesso Commissario, tenuto conto del provvedimento adottato dalla Giunta Nazionale con delibera del 20 ottobre 2010 (con cui, come detto, era stato disposto, tra l’altro, il rinnovo dell’intera compagine associativa), con comunicazione del 26 novembre 2010 inviata a tutti gli aderenti alla Sezione, ha illustrato le ragioni del commissariamento ed ha indicato le modalità per il rinnovo delle procedure associative ai sensi dell’art. 9 dello Statuto nazionale, avvisando che, una volta adempiuto a tale compito, avrebbe provveduto alla convocazione dell’assemblea in sede straordinaria per l’approvazione di un nuovo statuto della Sezione conforme alle norme dello statuto nazionale dell’AIAS, nonché in sede ordinaria per la elezione di un nuovo organo amministrativo, chiudendo così la fase commissariale e ripristinando le condizioni ordinarie e corrette di gestione dell’ente.
Le operazioni di rinnovo delle procedure associative sono state poi concretamente avviate dal Commissario, mediante progressivo esame delle numerose domande presentate ed ammissione dei relativi richiedenti.
Tuttavia, per più ragioni, sulle quali è comunque qui superfluo soffermarsi, l’assemblea richiesta con ricorso al Tribunale da parte degli ex iscritti nel libro soci della Sezione AIAS di Pistoia si è poi svolta in data 26 marzo 2011 con la esclusiva partecipazione di persone che non rivestivano più la qualifica di Soci della Sezione o che (come i componenti del decaduto organo amministrativo) erano state addirittura espulse dall’AIAS!
I partecipanti a tale riunione, secondo quanto risulta da un verbale da essi stessi redatto e non sottoscritto dal Notaio, hanno in quella sede inopinatamente ed illegittimamente deliberato, tra l’altro, di:
- “confermare la propria fiducia a tutti i membri del consiglio direttivo eletto nell’assemblea dei soci del giugno 2009 e di ritenere illegittime e senza alcuna giustificazione le espulsioni comminate dall’AIAS nazionale verso il Consiglio Direttivo in carica”;
- “convocare un’assemblea degli associati in sede straordinaria con il seguente ordine del giorno: A) modifica di disposizioni dello statuto AIAS Pistoia su proposta dei soci; B) votazione sulle proposte di cui al punto A)”;
- (e perfino di) dare mandato al “Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 2406 del codice civile” di convocare la suddetta assemblea in sede straordinaria in caso di inerzia dell’organo competente (cfr. verbale: doc. 10).
Il Collegio dei Revisori, dando seguito all’abnorme decisione assunta nella suddetta riunione, ha disposto la convocazione in via ordinaria e straordinaria dei soci della commissariata Sezione AIAS di Pistoia per deliberare sul seguente ordine del giorno: “A) modifica di disposizioni dello statuto AIAS Pistoia su proposta dei soci; B) votazione sulle proposte di cui al punto A)”.
Avendo avuto notizia delle decisioni assunte dai sedicenti soci della Sezione e dal Collegio dei Revisori, la Giunta Esecutiva dell’AIAS Nazionale, riunitasi in data 11 aprile 2011, udita la relazione del Commissario ed evidenziati molteplici profili di illegittimità, ha deciso di:
- annullare ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 lettera a) del vigente Statuto Sociale le deliberazioni adottate in occasione della riunione dei sedicenti soci della commissariata Sezione AIAS di Pistoia tenutasi in data 26 marzo 2011 in quanto in contrasto con lo statuto ed i regolamenti dello Statuto Nazionale;
- annullare ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 lettera a) del vigente Statuto Sociale la delibera del Collegio dei Revisori della commissariata Sezione AIAS di Pistoia del 1° aprile 2011 in quanto in contrasto con lo statuto ed i regolamenti dello Statuto Nazionale;
- revocare con effetto immediato dalla carica di componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Sezione AIAS di Pistoia i signori dott. Giorgio Federighi, dott. Stefano Sala e Rag. Calogero Armato” (cfr. doc. 11).
Ciò nondimeno, gli ex sindaci hanno mantenuto ferma la convocazione e i sedicenti soci della Sezione di Pistoia si sono ugualmente riuniti in data 16 aprile 2011 – questa volta in sede straordinaria – per deliberare sull’ordine del giorno sopra indicato.
Stando alle dichiarazioni rese dal sedicente revisore dott. Federighi nel corso della riunione, l’avviso di convocazione sarebbe stato inviato a coloro che già erano stati invitati a partecipare alla precedente assemblea del 26 marzo; è comunque certo che alla riunione “straordinaria” hanno preso parte – oltre che numerosi soggetti già espulsi dall’AIAS – anche i soci dichiarati decaduti con delibera della Giunta Esecutiva Nazionale del 20 ottobre 2010 (confermata con la successiva delibera del 24.01.2011); mentre non risultano essere stati invitati i Soci ammessi dopo il 31.12.2010, a seguito del rinnovo della compagine sociale già avviato, come detto, dal Commissario.
Fatto sta che questo gruppo di “autoconvocati” – in sostanza: i sostenitori di Bardelli – si è riunito e ha deliberato di modificare lo statuto approvato nel 2007, mutando la denominazione della Sezione in “Associazione Pistoiese per la Riabilitazione Onlus(di seguito per brevità “APR”) e cassando dal testo ogni riferimento alla Associazione AIAS (cfr. doc. 12).
Con tale provvedimento, adottato dalla sedicente assemblea dei soci, si pretendeva quindi:
(a) da un lato, di sciogliersi immediatamente e completamente da ogni legame con l’AIAS Nazionale;
(b) dall’altro, di mantenere completamente invariati – in asserita continuità – tutti i rapporti facenti capo alla Sezione AIAS di Pistoia (ivi compresi, in via esemplificativa, ma non esaustiva, quelli con i dipendenti, con l’Azienda Asl 3 di Pistoia e con gli Istituti di credito). Il tutto con l’ulteriore preteso effetto di :
(c) congedare in via di fatto – senza attendere dunque la decisione del Tribunale di Roma presso il quale pende il relativo giudizio – il Commissario, sottraendo a quest’ultimo ogni potere di gestione e di rappresentanza e, più in generale, sottraendo la Sezione AIAS di Pistoia dall’osservanza dell’ordinamento nazionale AIAS (che, peraltro, come ricordato, non prevede “il recesso” delle Sezioni, essendo queste ultime mere articolazioni territoriali di un unico organismo associativo nazionale, i cui aderenti sono soci dell’AIAS nazionale prima ancora che delle singole Sezioni);
(d) ripristinare, quale unico organo amministrativo legittimato a rappresentare e gestire la sedicente ex Sezione, il Consiglio direttivo decaduto con il commissariamento (e cioè quello stesso consiglio che era stato eletto in violazione del principio democratico prescritto dal decreto Onlus e dal regolamento di elezione degli organi amministrativi adottato dall’AIAS).
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7.- L’illegittimo accreditamento della sedicente “APR” quale successore nei rapporti della Sezione AIAS di Pistoia con la Regione Toscana. L’impugnazione attualmente pendente innanzi al TAR della Toscana.
A seguito di tali illegittime deliberazioni ed in asserita esecuzione delle medesime, il dott. Bardelli – assumendo di avere riacquistato, per fatti concludenti, la legale rappresentanza della Sezione AIAS di Pistoia con la sua nuova denominazione di Associazione Pistoiese per la Riabilitazione – ha rivolto formale istanza ai Comuni di Pistoia e di Montecatini Terme (dove sono situate le strutture operative dell’associazione), affinché prendessero nota delle intervenute variazioni, procedendo alle conseguenti annotazioni “anagrafiche”.
Le amministrazioni comunali di Pistoia e di Montecatini Terme, senza neppure interpellare il Commissario, hanno aderito con estrema sollecitudine – con provvedimenti di data e contenuto non conosciuto agli esponenti – alle richieste del dott. Bardelli, avallando in tal modo le deliberazioni palesemente illegittime assunte nella riunione del 16 aprile; e questo, nonostante che – assieme ad altre amministrazioni, fra cui la Regione – avessero ricevuto una formale ed argomentata diffida da parte del Commissario “a non tener conto di ogni e qualsivoglia comunicazione pervenuta e/o da dovere pervenire ai Vostri uffici e/o alla Vostra attenzione a firma dell’Associazione Pistoiese per la riabilitazione Onlus con riferimento, in via esemplificativa ma non esaustiva, ad eventuali richieste di modifiche, integrazioni o variazioni dei decreti di accreditamento a suo tempo rilasciati dalla Regione Toscana all’Associazione AIAS Pistoia Onlus, nonché di sottoscrizione del contratto di convenzione con l’Azienda USL 3 di Pistoia per l’erogazione delle prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/1978”.
Forte dei riconoscimenti ottenuti dai Comuni di Pistoia e di Montecatini Terme, il dott. Bardelli si è rivolto alla Regione Toscana ed all’ASL 3 di Pistoia, chiedendo “la presa d’atto della avvenuta modifica della denominazione della associazione con conseguente richiesta di aggiornamento dei soggetti accreditati in riferimento alle strutture sotto indicate”, ed ha ottenuto la “conferma, allo stato degli atti” dell’accreditamento regionale per i tre centri di riabilitazione funzionale da sempre gestiti dall’AIAS a Pistoia ed a Montecatini Terme.
Una volta ottenuto l’accreditamento regionale per la sedicente “nuova denominazione” della associazione – con tale “nuovo” legale rappresentante – il dott. Bardelli ha chiesto ed ottenuto dalla ASL 3 di poter stipulare egli stesso la nuova Convenzione per i servizi riabilitativi, già scaduta ed oggetto di precedenti proroghe.
Dunque: con una sorta di gioco di prestigio, asseritamente giustificato da delibere giuridicamente inesistenti ed incredibilmente assecondato da pubblici amministratori, si è tentato di cancellare arbitrariamente la natura di Sezione AIAS della Associazione pistoiese, in modo da restituirne il controllo all’ultraquarantennale presidente ed ai suoi sostenitori, già legittimamente espulsi dall’AIAS, ma con la pretesa – al tempo stesso – di porsi in linea di totale continuità con la stessa Sezione, conservando la titolarità di tutti i relativi rapporti giuridici ed economici.
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Avverso i suddetti atti amministrativi, sia l’AIAS Nazionale che il legittimo legale rappresentante della Sezione AIAS di Pistoia hanno tempestivamente interposto ricorso straordinario al Capo dello Stato – con atto notificato in data 27.09.2011 – deducendo violazione di legge sotto più profili (LL.RR. Toscana n. 8/1999 e n. 51/2009, D.P.G.R. Toscana n. 61/R/2010) ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta.
A seguito di notifica di atto di opposizione ex art. 10 D.P.R. 1199/1971 da parte della Regione Toscana, l’impugnativa è stata trasferita innanzi al T.A.R. della Toscana (Sez. II), dove pende con R.G. 2302/2011 in attesa di fissazione di udienza (cfr. atto di costituzione in giudizio AIAS: doc. 13).
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8.- L’impugnazione dinanzi al Tribunale di Roma delle sedicenti delibere adottate nelle riunioni del 23 marzo e 16 aprile 2011.
L’AIAS nazionale ha impugnato davanti al Tribunale di Roma le delibere delle “assemblee” (in realtà, private riunioni), che hanno portato ad asserite modifiche statutarie, con la cancellazione di ogni riferimento all’AIAS Nazionale e la pretesa ridenominazione della Sezione in “Associazione Pistoiese per la Riabilitazione Onlus”, oltre che al reinsediamento di un organo amministrativo interamente composto da soggetti espulsi dall’Associazione (cfr. atto di citazione introduttivo: doc. 14).
Il giudizio di merito – nel quale sono stati dedotti (letteralmente) decine di profili illegittimità e/o nullità/inesistenza delle delibere impugnate – è attualmente in fase istruttoria (R.G. 40369/2011; G.I. dott. Scerrato).
Tuttavia, all’esito di procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., il Collegio della Terza Sezione Civile del Tribunale di Roma ha adottato in data 20.12.2011 un’ordinanza con cui – ravvisando a fondamento dell’istanza cautelare dei comparenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora – ha sospeso l’efficacia delle sedicenti delibere impugnate, con motivazioni che merita qui integralmente trascrivere:
“IL TRIBUNALE DI ROMA – Terza Sezione Civile – riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena            Raganelli, Presidente – dott. Marco Vannucci, Giudice – dott. Stefano Cardinali, Giudice rel. – ha pronunciato la seguente – ORDINANZA – nei procedimenti per reclamo riuniti avverso l’ordinanza del 30/8-1/9/11 con la quale era stata respinta la richiesta di sospensione dell’esecuzione delle delibere adottate in data 26/3/11 e 16/4/11 da alcuni soci della AIAS Sezione di Pistoia ONLUS, nell’ambito del giudizio di merito avente per oggetto la dichiarazione di inesistenza, nullità, annullabilità e invalidità delle delibere stesse, introdotto dalla AIAS (Nazionale) e dalla AIAS Sezione di Pistoia in persona del suo commissario straordinario, Giulio Francesco Bagnale, nei confronti di Luca Fanucci e Marco Gori (l’atto di citazione non è stato notificato a Luca Gori e, nei suoi confronti gli attori hanno dichiarato di rinunciare alla domanda), nella loro qualità di “sedicenti soci” della AIAS Sezione di Pistoia e, per il Gori, di presidente dell’assemblea in cui furono adottate le delibere impugnate, nonché del PM; giudizio nel quale si sono costituiti Luca Fanucci, Marco Gori e la APR – Associazione Pistoiese per la Riabilitazione (già denominata AIAS Sezione di Pistoia), eccependo l’incompetenza del Tribunale adito e il difetto di legittimazione attiva degli attori e chiedendo il rigetto nel merito delle domande da essi formulate, e nel quale sono intervenuti Giovanna Maria Lenzi e Anna Maria Corretti in qualità di soci della AIAS Sezione di Pistoia, a sostegno delle domande, anche cautelari, degli attori;
rilevato
che, nel giudizio suddetto e nel relativo subprocedimento avente per oggetto la richiesta di sospensione dell’esecuzione delle delibere, lo stesso soggetto, AIAS Sezione di Pistoia ONLUS, si è costituito, formulando richieste e deduzioni difensive contrapposte, per il tramite di due legali rappresentanti diversi: la AIAS Sezione di Pistoia ONLUS, in persona del commissario nazionale Giulio Francesco Bagnale (cui è subentrato, nelle more del giudizio, il presidente nominato nell’assemblea tenutasi il 4/7/11, Ludovico Principato) ha chiesto che, previa sospensione della loro esecuzione, venisse dichiarata l’invalidità delle delibere in oggetto, in quanto non riconducibili alla stessa associazione, per essere state adottate da soggetti che, all’epoca delle decisioni, non ne avevano il potere, essendo intervenuta una delibera di commissariamento dell’associazione pistoiese adottata dall’AIAS Nazionale in conformità delie disposizioni del proprio statuto, e, comunque, in quanto contrastanti con lo statuto della AIAS Sezione di Pistoia e con quello della AIAS Nazionale, di cui la prima costituiva una sezione e, quindi, una mera articolazione territoriale; la stessa AIAS Sezione di Pistoia ONLUS, che, con una delle delibere impugnate, aveva cambiato denominazione in A.P.R. – Associazione Pistoiese per la Riabilitazione, in persona dei presidente Egidio Luigi Bardelli, eletto prima delia nomina dei commissario nazionale, ha sostenuto la piena legittimità delle delibere in questione, stante la totale autonomia e diversa soggettività giuridica della AIAS Sezione di Pistoia rispetto alla AIAS Nazionale e la conseguente illegittimità e improduttività di effetti giuridici delle decisioni unilateralmente assunte da quest’ultima, ivi comprese quelle relative alla rimozione delle cariche sociali e al “commissariamento” della Sezione;
ritenuto
che l’oggetto dei giudizio e della richiesta cautelare formulata dai ricorrenti in corso di causa è costituito dall’impugnazione di due delibere della AIAS Sezione di Pistoia con le quali sono state adottate modifiche allo statuto e deciso il cambio di denominazione dell’associazione in A.P.R. – Associazione Pistoiese per la Riabilitazione e che la legittimazione a tale impugnativa deve senz’altro essere riconosciuta, ai sensi dell’art. 23, primo comma, c.c. – analogicamente applicabile, in parte qua, anche alle associazioni non riconosciute in conformità con il consolidato orientamento giurisprudenziale –, alle intervenute Lenzi e Corretti, nella loro qualità di socie di tale associazione;
che, ai sensi della stessa norma, la legittimazione ad impugnare la delibera assembleare spetta anche agli organi dell’associazione, e, quindi, al momento dell’introduzione del giudizio, al suo commissario nazionale Giulio Bagnale e, attualmente, al suo presidente eletto nelle more del giudizio stesso, Antonio Ludovico Principato, salva l’inesistenza o l’invalidità delle rispettive nomine sostenute dai resistenti, che costituiscono oggetto degli accertamenti richiesti nel merito da entrambe le parti, atteso che il principale motivo di invalidità delle delibere impugnate è costituito proprio dalla mancanza del potere di adottarle da parte di soggetti delegittimati a seguito della delibera di commissariamento assunta dall’AIAS Nazionale;
che anche il riconoscimento della legittimazione ad impugnare le delibere in questione in capo alla AIAS Nazionale dipende dall’accertamento nel merito della validità della delibera di commissariamento della AIAS Sezione di Pistoia e, quindi, dell’assoggettamento di quest’ultima alle disposizioni statutarie della prima, così come l’accertamento della competenza del tribunale adito, derivante dal disposto dell’art. 35 dello statuto della AIAS Nazionale, che prevede la competenza del Tribunale di Roma per le controversie che concernono la violazione delle norme dello statuto stesso;
che, pertanto, secondo la prospettazione degli attori e salva ogni valutazione nel merito delle richieste delle parti, non può dubitarsi della legittimazione degli stessi a promuovere le azioni in questione e della competenza dei Tribunale adito;
che la questione che costituisce il motivo centrale delle impugnazioni proposte dagli attori, l’assoggettamento della AIAS Sezione di Pistoia alle disposizioni statutarie della AIAS Nazionale e ai poteri di controllo attribuiti a quest’ultima, con conseguente validità delle delibere di commissariamento e annullamento delle decisioni delle sezioni territoriali che hanno privato i soggetti che hanno partecipato alle assemblee del 26/3/11 e del 16/4/11 del potere di deliberare, costituisce oggetto di altro giudizio vertente fra le stesse parti con riguardo alla validità e legittimità della delibera di commissariamento adottato dalla AIAS Nazionale;
che, nell’ambito di tale giudizio, la richiesta di sospensione dell’esecuzione della delibera adottata dall’AIAS Nazionale che aveva, secondo quanto previsto dal suo statuto, privato dei propri poteri gli organi della AIAS Sezione di Pistoia, è stata respinta, con la conseguenza che, allo stato, non può prescindersi dall’operatività ed efficacia del commissariamento da cui discende la carenza di potere degli organi della AIAS Sezione di Pistoia che hanno adottato le delibere impugnate nel presente giudizio;
che, d’altra parte, l’espressa indicazione contenuta nello statuto della AIAS Sezione di Pistoia secondo la quale l’associazione “costituisce Sezione della Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) con sede in Roma”, così come i numerosi richiami e rinvii alle norme statutarie di quest’ultima, inducono a ritenere che, pur non potendosi dubitare dell’autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale di quest’ultima, i suoi associati abbiano accettato il complesso di norme statutarie dell’associazione nazionale che regola i rapporti fra questa e le sezioni territoriali, ivi compresi i poteri di controllo, indirizzo e repressivi ad essa attribuiti, e non possano unilateralmente sottrarre la propria associazione a tali poteri, indipendentemente dai motivi che giustificherebbero tale decisione, salva la possibilità di costituire una nuova associazione, avente soggettività giuridica diversa dalla AIAS Sezione di Pistoia, del tutto svincolata dalla AIAS Nazionale – circostanza che, nella fattispecie in esame, deve essere esclusa secondo quanto affermato dagli stessi resistenti, che hanno espressamente sostenuto la continuità dell’associazione di cui fanno parte, anche a seguito delle modifiche della denominazione e dello statuto adottate con le delibere qui impugnate;
che ricorre, pertanto, il presupposto del fumus boni iuris con riguardo all’azione di annullamento delle delibere impugnate promossa dai ricorrenti nei merito, stante la carenza del potere di adottarle in capo ai soggetti che hanno partecipato alle assemblee del 26/3/11 e del 16/4/11 e la contrarietà delle stesse alle disposizione dello statuto della AIAS Nazionale che regolano i rapporti tra quest’ultima e le sezioni territoriali;
che, per quanto riguarda il presupposto del periculum in mora, non può dubitarsi del pregiudizio arrecato agli interessi della sezione territoriale di Pistoia e dei suoi associati che continuano a ritenersi vincolati, in quanto facenti parte di una sezione territoriale, alle direttive e ai poteri di impulso e dì controllo della AIAS Nazionale, dalla decisione di recidere ogni legame con la detta associazione centrale, nonché del pregiudizio arrecato agli interessi di quest’ultima, stanti il palese stravolgimento delle finalità inizialmente perseguite e del sistema organizzativo originariamente scelto dai soci per la loro realizzazione e l’evidente danno arrecato allo svolgimento dell’attività associativa, anche nei rapporti con i terzi, dalla presenza di un’organizzazione parallela che, nell’ambito dello stesso soggetto giuridico, persegue le medesime finalità;
che, pertanto, in accoglimento del reclamo proposto dai ricorrenti, l’ordinanza reclamata del 30/8/11 deve essere riformata, disponendo la sospensione dell’esecuzione delle delibere adottate in data 26/3/11 e 16/4/11 dall’assemblea dei soci della AIAS Sezione di Pistoia;
P.Q.M.
il Tribunale, visto l’art. 669 terdecies c.p.c., revoca l’ordinanza emessa dal giudice designato in data 30/8/11 e sospende l’esecuzione delle delibere adottate in data 26/3/11 e 16/4/11 dall’assemblea dei soci della AIAS Sezione di Pistoia. Si comunichi. Roma, 20/12/11.
Il Presidente” (cfr. doc. 15)
*
Risulta dunque confermato – come del resto evidenziato nel primo ricorso straordinario già proposto dall’AIAS (ora pendente avanti al T.A.R. Toscana) – che la Sezione AIAS di Pistoia non ha mai mutato il proprio statuto denominandosi “APR”, né – soprattutto – si è sciolta dal vincolo di appartenenza all’AIAS Nazionale, né tantomeno può essere validamente gestita e rappresentata da soggetti che – a termini di Statuto Nazionale – non solo non sono più soci, ma neppure potranno più esserlo a seguito della loro definitiva espulsione.
*
9.- Successivamente a tale pronunciamento del Tribunale di Roma, gli odierni ricorrenti hanno casualmente ed informalmente appreso che – proprio nelle more dell’instaurazione del giudizio di impugnazione delle sedicenti delibere asseritamente adottate nelle riunioni del marzo/aprile 2011 – il dott. Bardelli, evidentemente presentandosi ancora una volta quale dichiarato legale rappresentante di un’associazione (l’APR), che pretende di esistere e di operare in continuità con la Sezione AIAS (come se questa non esistesse più!), ha avanzato alla Regione Toscana richiesta di riconoscimento della personalità giuridica in capo alla stessa APR.
Da notizie ufficiosamente assunte (la circostanza non risulta ad oggi ancora resa nota dalla sedicente APR, neppure sul proprio sito www.aprpistoia.it), si è appreso che la Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 5369/2011 – oggi impugnato –ha deliberato di iscrivere la stessa APR nell’apposito registro regionale delle persone giuridiche private.
Tale provvedimento della Regione Toscana è illegittimo e gravemente lesivo degli interessi dei ricorrenti, che, pertanto, ne chiedono l’annullamento per i seguenti
MOTIVI
Violazione degli artt. 7 e ss. L. 241/1990. Violazione di norme e principi in tema di partecipazione al procedimento amministrativo e di rilascio dei relativi provvedimenti. Violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, nonché del giusto procedimento.
Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere.
Violazione di legge sotto ulteriori profili: D.P.R. 361/2000, L.R. Toscana 19/2001, D.P.G.R. 31/R/2001.
I) Come ricordato in narrativa, la Regione Toscana è da molto tempo pienamente a conoscenza del contenzioso insorto attorno alla Sezione AIAS e, in particolare, alla relativa gestione e rappresentanza: a tacer d’altro, l’Amministrazione regionale è stata, da ultimo, direttamente investita della questione anche in sede giurisdizionale, allorché essa stessa ha richiesto che il ricorso straordinario notificatole in data 27.09.2011 fosse trasposto – come poi è avvenuto – dinanzi al T.A.R. della Toscana.
Risulta pertanto per tabulas che gli uffici della Regione abbiano avviato, istruito e concluso il procedimento amministrativo che ha posto capo al provvedimento oggi impugnato – pur dopo aver appreso della radicale contestazione di legittimità riguardante l’esistenza stessa dell’APR e la sua “rappresentanza” – senza che i soggetti più direttamente interessati ad interloquire ed a far valere le proprie ragioni oppositive nello stesso procedimento (e cioè gli odierni ricorrenti) fossero minimamente notiziati e tantomeno posti in grado di partecipare.
Il che appare tanto più grave, ove si consideri che il provvedimento impugnato appare all’evidenza richiesto dal sedicente rappresentante della APR proprio al fine di utilizzarlo anche e soprattutto nei riguardi dei ricorrenti, nel tentativo di conferire un qualche fondamento alla propria condotta illecita, mirante ad appropriarsi non solo degli assets, ma della stessa soggettività giuridica dell’AIAS.
II) Sotto altri e concorrenti profili, si rileva come l’Amministrazione, con il suo comportamento, abbia gravemente disatteso quel principio generale ed inderogabile dell’azione amministrativa, per il quale essa è tenuta a svolgere comunque un livello minimo di istruttoria, idoneo ad acquisire tutti gli elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza di un sufficiente collegamento soggettivo tra chi propone l’istanza e il bene giuridico oggetto della stessa: in particolare, per quanto qui interessa, la legittimazione del richiedente “APR” ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica come soggetto che si poneva dichiaratamente (ma illegittimamente) in continuità con la Sezione AIAS di Pistoia.
Nel caso di specie, l’assenza di tali verifiche determina non soltanto un palese vizio di difetto di istruttoria, ma anche una carenza di motivazione particolarmente grave, tenuto conto della mancata valutazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del ricorso straordinario notificato alla Regione nel settembre 2001 (e, dunque, presumibilmente a ridosso dell’iter di adozione del provvedimento impugnato).
Se, infatti, gli uffici della presidenza regionale avessero compiuto un’istruttoria completa e corretta, avrebbero dovuto esaminare e debitamente valutare le seguenti circostanze – segnalate nel ricorso straordinario e, come si è visto, ritenute decisive dal Tribunale di Roma per sospendere ogni efficacia dei contestati deliberati della APR:
a)   la riunione (sedicente “assemblea” della Sezione di Pistoia dell’AIAS) del 26 marzo 2011 è stata richiesta da soggetti estranei alla compagine associativa della Sezione di Pistoia dell’AIAS. La richiesta di convocazione è infatti intervenuta successivamente al provvedimento della Giunta Nazionale dell’AIAS che aveva azzerato la compagine associativa stessa per gravi irregolarità: provvedimento, quest’ultimo, che non è stato mai impugnato da alcuno né sospeso per alcun motivo, e che quindi è pienamente efficace; alcuni dei soggetti che hanno chiesto la convocazione dell’assemblea erano stati addirittura espulsi dall’AIAS con provvedimento della Giunta esecutiva del 23 novembre 2010 (provvedimento, anch’esso, non impugnato né sospeso e quindi perfettamente legittimo ed efficace);
b)  tale riunione si è poi svolta con la partecipazione pressoché esclusiva di soggetti che non potevano considerarsi più “associati” in quanto destinatari del provvedimento di azzeramento della compagine associativa pienamente efficace, o addirittura – i membri del decaduto Consiglio Direttivo – destinatari del provvedimento di espulsione da parte dell’AIAS;
c)   in ogni caso, la sedicente assemblea (in realtà privata riunione) del 26 marzo 2011 è stata svolta senza dare atto (a) di chi vi avesse partecipato, (b) se direttamente o per delega (ricordando che lo statuto prevedeva la limitazione delle deleghe ad una), ed il relativo verbale – privo dell’elenco dei partecipanti – non è stato né redatto né autenticato dal notaio che aveva provveduto alla convocazione;
d)  la sedicente assemblea (in realtà privata riunione) del 26 marzo 2011 ha stabilito che – in caso di inerzia del Commissario nazionale – una nuova assemblea avrebbe potuto essere convocata dal collegio dei revisori dei conti dell’associazione “ai sensi dell’art. 2406 del codice civile”; ma tale disposizione è pacificamente applicabile solo alle società, mentre per le associazioni l’art. 20 c.c. prevede che, in caso di inerzia degli amministratori, la convocazione possa essere ordinata solo dal Presidente del Tribunale;
e)   nel corso di tale sedicente assemblea, è stata dichiarata l’illegittimità dei provvedimenti di espulsione assunti dall’AIAS nazionale nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo della Sezione di Pistoia; ma è evidente che tale deliberazione non avrebbe potuto in alcun caso essere presa dall’assemblea di una Sezione locale/territoriale dell’AIAS – nemmeno se regolarmente convocata e tenuta – in quanto nessuna Sezione ha competenza a sindacare le deliberazioni dell’AIAS nazionale. I provvedimenti di espulsione possono essere oggetto di ricorsi interni all’AIAS ed ovviamente possono essere oggetto di impugnazione giudiziale, ma non certo di dichiarazione di illegittimità da parte di soggetto diverso (e statutariamente subordinato…) rispetto a quello che li ha adottati: nel caso di specie i ricorsi interni esperiti dagli espulsi sono stati respinti, ed i provvedimenti definitivi di ratifica dell’espulsione adottati dal Consiglio Nazionale non sono mai stati impugnati da alcuno;
f)   per tali gravissimi motivi le delibere assunte dalla sedicente assemblea del 26 marzo 2011 della Sezione di Pistoia dell’AIAS sono state infine formalmente e ritualmente annullate dalla Giunta Esecutiva dell’AIAS Nazionale ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Nazionale, che appunto consente alla Giunta, nei casi di urgenza, di annullare le delibere delle Sezioni locali/territoriali “che siano in contrasto con lo statuto e coi i regolamenti”, come palesemente erano le delibere assunte dalla sedicente assemblea del 26 marzo 2011;
g)  la successiva sedicente assemblea del 16 aprile 2011 – quella in cui i sedicenti associati hanno modificato lo statuto della Sezione di Pistoia ridenominando l’associazione ed espungendo ogni riferimento all’AIAS nazionale – è stata convocata sulla base di una deliberazione palesemente inesistente, come deve essere ritenuta quella presa dalla riunione del 26 marzo 2011, per i motivi appena esposti;
h)  la riunione è stata convocata dai revisori dei conti e non dal Commissario nazionale o dal Presidente del Tribunale, come chiaramente previsto dall’art. 20 c.c., che esclude che nelle associazioni altri soggetti (come appunto il collegio dei revisori) possano procedere alla convocazione; inoltre, gli stessi revisori erano stati espressamente revocati dalla Giunta Esecutiva dell’AIAS con provvedimento dell’11 aprile 2011 e, dunque, anche sotto questo profilo erano privi di qualsivoglia legittimazione a procedere alla convocazione di assemblee;
i)    come alla precedente riunione del marzo, anche alla sedicente assemblea del 16 aprile 2011 hanno partecipato in schiacciante maggioranza soggetti che non potevano più essere considerati associati, in quanto già colpiti dai provvedimenti dell’AIAS nazionale di azzeramento della compagine associativa o addirittura – per ciò che concerne i membri del Consiglio Direttivo – di espulsione; inoltre, non è stata attestata l’identità dei partecipanti e l’assetto delle deleghe, e non è stata posta in essere alcuna forma di registrazione dei partecipanti e dei votanti; così come non è possibile verificare come sia stato considerato raggiunto il quorum strutturale e quello deliberativo per le deliberazioni in sede straordinaria;
j)   il verbale di assemblea – convocata addirittura in sede straordinaria, per le programmate modifiche statutarie – non è stato né redatto né autenticato da notaio ovvero altro pubblico ufficiale;
k)  le delibere assunte dalla sedicente assemblea del 16 aprile 2011 sono tutte funzionalmente collegate e volte all’illegittimo sovvertimento dell’organizzazione della Sezione di Pistoia mediante il suo distacco de facto dall’AIAS nazionale; tuttavia, l’art. 8 dello Statuto dell’AIAS nazionale prevede che le sezioni locali/territoriali “non possono recedere dall’associazione”; le eventuali delibere adottate in contrasto con tale chiaro divieto “sono nulle ed inefficaci di diritto”;
l)   qualora una Sezione, ignorando il divieto statutario, deliberasse comunque l’uscita dall’AIAS nazionale, lo stesso Statuto prevede al medesimo articolo 8 che gli effetti di tale decisione siano analoghi a quelli dello scioglimento, in quanto “il patrimonio della sezione passa nella disponibilità provvisoria per la gestione temporanea da parte dell’AIAS nazionale secondo le vigenti leggi e/o lo statuto con le modalità di cui all’articolo 10”;
m) il recesso de facto dall’AIAS nazionale della Sezione di Pistoia – perseguito artificiosamente e maliziosamente mediante l’espunzione dallo Statuto della Sezione di ogni riferimento all’AIAS nazionale – è quindi da considerarsi in primo luogo inesistente o comunque palesemente nullo, in quanto contrario allo Statuto Nazionale dell’AIAS, al rispetto del quale la Sezione di Pistoia era pacificamente tenuta;
n)  anche se tale delibera per pura ipotesi fosse ritenuta valida, essa implicherebbe le conseguenze di cui all’art. 8 dello Statuto Nazionale dell’AIAS – inopinatamente evocato nell’ambito della stessa sedicente assemblea del 16 aprile 2011 – e dunque comporterebbe il passaggio di tutto il patrimonio (materiale, immateriale, negoziale, ecc.) nella disponibilità della AIAS Nazionale, e non certo in capo alla associazione “ridenominata” che si assume “receduta”;
o)  lo Statuto Nazionale AIAS prevede che le modificazioni degli statuti delle Sezioni locali/territoriali debbano essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Nazionale per assumere validità, circostanza che in questo caso ovviamente non si è mai verificata né mai si verificherà.
Dunque, si ribadisce, se una tale impressionante sequenza di macroscopiche illegittimità – puntualmente evidenziate nel ricordato ricorso straordinario – fossero state minimamente soppesate e valutate nelle loro implicazioni da parte della struttura regionale, quest’ultima avrebbe dovuto necessariamente concludere, come fatto dal Tribunale di Roma, che il cosiddetto legale rappresentante della APR non aveva alcun titolo e legittimazione per avanzare richiesta di riconoscimento della personalità giuridica quale ente in asserita continuità con la Sezione AIAS di Pistoia.
La Regione, infatti, avrebbe dovuto prendere posizione sulle circostanze che le erano state rappresentate in ordine all’impossibilità di delineare una qualsiasi continuità fra Sezione AIAS di Pistoia e la sedicente Associazione Pistoiese per la Riabilitazione: sia in ragione della palese inesistenza giuridica delle delibere adottate per le modifiche statutarie, sia per l’impossibilità del “distacco” dall’AIAS Nazionale senza conseguenze sul piano patrimoniale.
In realtà – come già nel caso degli atti impugnati con il precedente ricorso straordinario, adottati nonostante le diffide ricevute – l’Amministrazione regionale appare incomprensibilmente protesa ad avallare un illegittimo ed abnorme “colpo di mano”, attuato mediante strumenti solo apparentemente legali, ma in realtà completamente distorti e giuridicamente mostruosi, da parte di soggetti ormai definitivamente espulsi dalla compagine associativa, che non si rassegnano ad interrompere un quarantennale controllo su un ente che gestisce annualmente circa sei milioni di euro di denaro pubblico.
            III) Il Regolamento regionale n. 31/2001, di attuazione della L.R. 24 aprile 2001, n. 19, in materia di persone giuridiche private, disciplina modalità e presupposti per il conferimento della personalità giuridica agli enti associativi.
Analogamente a quanto previsto dall’art. 1 D.P.R. 361/2000, l’art. 5 del D.P.G.R. 31/2001 stabilisce che l’istanza per il riconoscimento della personalità giuridica:
- deve essere sottoscritta e presentata dal legale rappresentante dell’istituzione (comma 2);
- deve essere corredata dei seguenti documenti (comma 3):
“a) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio;
c) relazione sull’attività eventualmente svolta in precedenza e su quella che si intende svolgere;
d) elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali ed indicazione dei relativi codici fiscali nonché, per le associazioni, indicazione della consistenza associativa;
e) ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente le finalità dell’istituzione ed i mezzi per provvedervi”.
Il riconoscimento – si precisa al successivo comma 4 – “è disposto previa valutazione dello scopo, degli elementi patrimoniali e personali e della idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie al perseguimento delle finalità statutarie”.
Nel caso di specie, è del tutto scontato che l’istanza di riconoscimento avanzata dalla sedicente APR sia stata corredata di documentazione unicamente riferibile alla Sezione AIAS di Pistoia: è ovvio che tutto quanto attiene alla costituzione, alla storia ed alla attività dell’ente (lettere a) e c) del comma 3 citato) non possa che riguardare la Sezione odierna ricorrente, indebitamente usurpata nella relativa identità e soggettività.
Altrettanto deve dirsi anche per quanto attiene alla dotazione patrimoniale e finanziaria e, più in generale, ai mezzi utilizzati per il perseguimento dello scopo associativo (lettere c) e d) del medesimo comma 3).
Conseguentemente, poiché per le circostanze sopra esposte deve escludersi ogni fondamento alla pretesa “continuità” fra la sedicente APR e la Sezione AIAS di Pistoia odierna ricorrente, è giocoforza ritenere che nella fattispecie “la valutazione… degli elementi patrimoniali e personali e della idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie al perseguimento delle finalità statutarie” sia avvenuta in violazione delle disposizioni statali e regionali sopra rubricate e comunque in modo assolutamente viziato da evidente travisamento, carenza di istruttoria e motivazione.
Risultano quindi pienamente sussistenti i dedotti profili di illegittimità degli atti impugnati.
PQM
i ricorrenti confidano nell’accoglimento del presente ricorso e nell’annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguente statuizione.
Si chiede inoltre:

-     che la Regione provveda tempestivamente alla trasmissione al Ministero competente per l’istruttoria del presente ricorso e di tutta la documentazione rilevante, ivi compresi gli atti impugnati con il ricorso, nonché gli altri documenti citati in narrativa;
-     che tutti gli scritti difensivi dell’amministrazione vengano portati a conoscenza del ricorrente, con assegnazione di congruo termine per replicare.
-     di avere conoscenza, ai sensi della Direttiva del P.C.M. 27 luglio 1993, del nominativo del responsabile dell’istruzione del ricorso presentato e del termine entro cui l’istruzione sarà presumibilmente completata.

Con osservanza.
Firenze-Pistoia-Carrara, 30 marzo 2012

Prof. Avv. Filippo Donati          Avv. Cristina Nicolai          Avv. Pierpaolo Ciccarelli

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[Giovedì 5 aprile 2012 - © Quarrata/news 2012]

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