PISTOIA. Stamattina è il caso di dare la notizia di un altro evento significativo
che, dall’Aias tradizionale di Principato, investe, come un ciclone, puntando
contro la Regione Toscana, l’Apr di Luigi Egidio Bardelli: un ricorso
presentato al Presidente della Repubblica, nel quale si ripercorrono – passo passo
– tutte le tappe di una assurda vicenda nella quale, del dottor Luigi Egidio
Bardelli (padrone prima dell’Aias e poi dell’Apr, ma anche, in contemporanea, e
in palese conflitto di interessi, della Tvl emittente locale, in una impressionante
pluralità di ruoli e di funzioni che, in buona sostanza, si compenetrano e si completano
sia pure in perfette ed evidenti collisioni),
del dottor Luigi Egidio Bardelli gli
estensori del ricorso che segue scrivono: «In realtà […] l’Amministrazione
regionale appare incomprensibilmente protesa ad avallare un illegittimo ed
abnorme “colpo di mano”, attuato mediante strumenti solo apparentemente legali,
ma in realtà completamente distorti e giuridicamente mostruosi, da parte di
soggetti ormai definitivamente espulsi dalla compagine associativa, che non si
rassegnano ad interrompere un quarantennale controllo su un ente che gestisce annualmente
circa sei milioni di euro di denaro pubblico».
Riportiamo,
per i nostri lettori e per tutti, l’intero ricorso presentato e, ad oggi,
notificato alla controparte, perché, con un po’ di pazienza ma senza alcuna
fatica, ognuno, leggendo, possa avere un perfetto quadro, scandito nei tempi,
delle mosse del patron di Apr/Tvl e dei suoi sostenitori; dei Comuni di Pistoia
e Montecatini, quanto all’accreditamento del Bardelli quale ‘legittimo’
prosecutore dell’attività riabilitativa locale; e, infine, della Regione
Toscana che, stando a quanto scritto (e ovviamente documentato), sembra aver
fatto di tutto fuorché agire con quella trasparenza alla quale sarebbe
istituzionalmente tenuta.
Siamo
certi che il dottor Luigi Egidio Bardelli non gradirà affatto questa pubblicità, che potrebbe turbare i sonni suoi e dei suoi solerti sostenitori: ma ciò, a
noi, non può interessar di meno, dato che a Pistoia – siamo convinti –
c’è già fin troppo silenzio e da fin troppe parti.
D’altronde,
visto che anch’egli è non solo iscritto all’Albo dei Giornalisti, ma
addirittura proprietario, direttore e padrone-editore di una testata televisiva
locale, dalla quale spesso difende i suoi interessi perfino in prima
persona, dal nostro piccolissimo e modestissimo angolo di visuale di «poveri giornalisti-pubblicani, più o meno
dementi e che non capiscono nulla» (come ci ha
anche detto in faccia dalla sua Tvl), senza nulla togliere al suo perfetto e
insindacabile fariseismo e al suo sentirsi un “Gesù perseguitato” (vedi),
siamo convinti che sarebbe suo preciso dovere, sia deontologico che morale, non
solo ritirarsi in un religioso silenzio (cosa che per lo più non sa e non
riesce a fare) rispetto a questo tema, ma anche e soprattutto evitare accuratamente
di tentare (con sistemi che non stimiamo per niente belli) di inibire l’informazione,
il commento e la discussione su vicende che, per i sei milioni di euro pubblici
a cui sono legate, devono essere opportunamente e necessariamente oggetto di esame
e analisi da parte di chi, del giornalismo e dell’informazione (quelli veri,
intendiamo dire, e non quelli da sagrestia), ha fatto e fa – in mezzo a difficoltà di ogni genere, ma senza
paura e senza ripensamenti – il proprio
orgoglioso cavallo di battaglia e il fondamento stesso della propria vita e
della propria esistenza: e in primis grazie al fatto di non avere in
alcun modo conflitti di interessi in questa sua attività.
Edoardo
Bianchini
* * *
Ed
ecco il testo del ricorso dell’Aias-Principato:
Ricorso straordinario
al Presidente della
Repubblica
nell’interesse dell’arch. ANTONIO LUDOVICO PRINCIPATO, nato a Caracas (Venezuela), il 20
febbraio 1963, cod. fisc. PRN NNL 63B20 Z614Z, nella sua qualità di
Presidente e legale rappresentante pro
tempore della Sezione A.I.A.S.
Pistoia O.n.l.u.s. (cfr. doc. 1), con sede in Pistoia, Via San Biagio n.
102 (cod. fisc. 80009130479), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente fra
loro, dagli Avvocati Prof. Filippo Donati del Foro di Firenze, Cristina Nicolai
del Foro di Carrara e Pierpaolo Ciccarelli del Foro di Pistoia, nello studio
del quale ultimo in Pistoia, Largo San Biagio n. 9, è elettivamente
domiciliato, giusta procura rilasciata a margine del presente atto
contro
- la Regione Toscana, in
persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica nella sua sede in
Firenze, Piazza del Duomo n. 10,
nonché contro
- la
sedicente “Associazione
Pistoiese per la Riabilitazione Onlus”, in persona dell’asserito legale
rappresentante in carica, domiciliato nella sede dichiarata in Pistoia, Via San
Biagio n. 102,
per l’annullamento
- del decreto dirigenziale n. 5369 del 28
novembre 2011 della Regione Toscana, avente ad oggetto la iscrizione della
sedicente “Associazione Pistoiese per la
Riabilitazione Onlus” di Pistoia nel registro regionale delle persone
giuridiche private, mai comunicato ai
ricorrenti;
- di ogni ulteriore provvedimento
presupposto, conseguente e consequenziale all’atto impugnato, anche ignoto ai
ricorrenti, ivi espressamente compreso il parere, di data ignota, reso a riguardo
dalla Conferenza di servizi prevista dall’art. 3 del DPGR n. 31/R/2001.
*
* *
I provvedimenti
impugnati si collocano all’esito di una complessa vicenda, che richiede un
necessario riepilogo ai fini della migliore comprensione del presente ricorso.
*
IN FATTO
1.- L’A.I.A.S.
in Italia.
L’A.I.A.S. Associazione Nazionale Assistenza
Spastici O.n.l.u.s. (di seguito “AIAS”)
opera fin dal 1954, quale associazione senza scopo di lucro, che persegue
finalità di assistenza e di aiuto alle persone disabili.
Il raggiungimento, in concreto, di tali finalità
è assicurato dall’attività svolta capillarmente in tutto il territorio
nazionale da oltre cento Sezioni locali, come si può agevolmente constatare
dalla consultazione del sito internet ufficiale dell’AIAS (www.aiasnazionale.it).
Disciplina e funzionamento dell’Associazione
sono rimessi allo Statuto Nazionale AIAS (cfr.
doc. 1 bis), che, tra l’altro, definisce e disciplina i rapporti tra
l’AIAS Nazionale e le Sezioni territoriali, escludendo la possibilità che una
Sezione possa recedere dall’Associazione Nazionale (cfr. ancora doc. 1, art. 8,
penultimo comma: “le Sezioni non possono recedere dall’Associazione. Le
eventuali delibere adottate in contrasto sono nulle ed inefficaci di diritto”).
L’AIAS – dal punto di vista organizzativo – si
articola dunque in Sezioni territoriali, che, pur godendo di autonomia
giuridica e patrimoniale nei rapporti con i terzi, sono parti costitutive di un’unica
entità nazionale: costituiscono mere articolazioni territoriali dell’AIAS
Nazionale.
*
2.- La
Sezione AIAS di Pistoia.
Tra le centosei Sezioni locali, nelle quali si
articola l’AIAS, quella di Pistoia risulta attiva dal 1963 ed è – per numero di dipendenti e
per attività svolte – una delle realtà senz’altro più significative dell’AIAS
in Italia.
Essa svolge da sempre attività di riabilitazione
sanitaria in regime di convenzione con l’ASL 3 di Pistoia, dalla quale riceve –
quale corrispettivo delle sue prestazioni – circa sei milioni di euro l’anno.
La sua pacifica
natura di sezione della AIAS nazionale è stata di recente ribadita in modo
inequivoco in sede di apposita assemblea straordinaria tenutasi il 23 giugno
2007, allorché, con verbale ricevuto dal Notaio Lorenzo Zogheri di Pistoia, è
stato adottato il vigente statuto della sezione (cfr. doc. 2).
Tale Statuto rinvia espressamente ed in più punti allo Statuto Nazionale
AIAS ed al relativo ordinamento (cfr. ancora doc. 2, ad esempio artt. 1, 2.3,
lettera n), 3, 6. 2, 7.1, 10.1, 16.5).
*
3.- Il commissariamento della Sezione
di Pistoia da parte degli organi dell’AIAS Nazionale.
Negli ultimi due anni,
tra i dirigenti della sezione di Pistoia ed i vertici nazionali dell’AIAS sono
insorti forti contrasti, determinati dalla constatazione e dunque dalla
contestazione di gravi irregolarità gestionali.
Tali contrasti, latenti da tempo, sono
deflagrati a seguito della segnalazione di palesi violazioni statutarie e di
legge poste in essere dagli amministratori della Sezione di Pistoia in
occasione dell’assemblea di rinnovo delle cariche sociali tenutasi il 13 giugno
2009.
All’indomani di tale assemblea, infatti, venti
soci della Sezione hanno fatto pervenire sia alla Agenzia per le Onlus che alla
Agenzia per le Entrate un esposto,
con il quale contestavano evidenti irregolarità, scopertamente volte a
consentire al dott. Luigi Bardelli – che ricopre ininterrottamente da oltre 40
anni (sic!) la carica di Presidente
dell’AIAS Pistoia (e da oltre 30 quella di azionista di maggioranza e direttore
della società televisiva locale, in qualche modo “contigua” alla Sezione AIAS
pistoiese) – l’elezione di un organo amministrativo interamente composto da
persone a lui vicine, eliminando ogni voce di minoranza nel frattempo emersa anche
in seno al Consiglio (cfr. esposto e
relativi allegati: doc. 3).
Tuttavia, come emergeva dal materiale allegato
all’esposto, alla radice della deflagrazione della contestazione interna alla
Sezione AIAS di Pistoia stavano anche circostanze legate all’uso delle cospicue
risorse economiche movimentate negli anni dalla Sezione, parte delle quali
destinate in forma talora riservata ad altri enti, sempre collocati nella sfera
di influenza del Dott. Bardelli.
A seguito della ricezione del suddetto esposto,
nel settembre del 2009, l’Agenzia per le Onlus ha sollecitato un intervento da
parte dell’AIAS Nazionale, che ha quindi attivato una fase ispettiva, ai sensi dell’art. 31 dello
Statuto Nazionale.
All’esito di tale
lunga – ed infruttuosa – fase ispettiva, la Giunta Esecutiva Nazionale dell’AIAS, riscontrate gravi
irregolarità nella gestione della Sezione, nonché ripetute violazioni di norme
statutarie e regolamentari, con provvedimento del 23 aprile 2010,
comunicato all’AIAS di Pistoia in data 5 maggio, ha deliberato:
- di sciogliere gli organi direttivi della
Sezione di Pistoia;
- di commissariare la Sezione di Pistoia
per sei mesi, con riserva di procedere ad eventuale proroga, nominando come
commissario il Consigliere Nazionale dott. Giulio Bagnale e, quali vice commissari, il sig.
Bachisio Molotzu e il dott. Pasquale Piserchia, anch’essi esponenti dell’AIAS
nazionale
(cfr. doc. 4).
Tale deliberazione è stata successivamente
confermata e ratificata dal Consiglio Nazionale, con provvedimento del 23
giugno 2010 (cfr. doc. 5).
*
4.- L’instaurazione del contenzioso civile in
ordine al commissariamento.
Dopo alcuni mesi di scomposta contestazione del
commissariamento, fatta di dichiarazioni alla stampa e alla locale televisione
(di cui lo stesso dott. Bardelli è, come detto, gestore e proprietario) in cui
si dipingevano il Commissario ed il Presidente Nazionale AIAS come esponenti di
“realtà tipiche del sud” (e per ciò stesso sospettati di mire immorali se non
illecite), la decaduta dirigenza della Sezione ha finalmente acconsentito a che
il dott. Bagnale, a far data dal 16 settembre 2010, entrasse nel pieno possesso
della struttura (cfr. doc. 6).
Tuttavia, fin dai primi giorni dell’agosto 2010,
il dott. Bardelli ed alcuni dei suoi sostenitori hanno avviato un contenzioso
civilistico finalizzato – si badi bene – non a contestare in astratto l’esistenza
del potere degli organi nazionali di procedere al commissariamento delle
sezioni locali, ma soltanto le modalità (asseritamente viziate) con le quali
tale potere sarebbe stato esercitato nel caso concreto (in particolare, per la
presunta omissione della fase ispettiva contemplata dall’articolo 31 dello
statuto nazionale: cfr. ancora doc. 1).
Più precisamente, il dott. Bardelli ed altri
suoi sodali hanno inizialmente richiesto al Tribunale di Pistoia – prima in via
di urgenza e, poi, con ordinario giudizio di cognizione ex art. 23 cod. civ. – di annullare (previa
sospensione) la delibera di commissariamento adottata dagli organi nazionali.
Dopo una prima
pronuncia cautelare favorevole al Commissario, sia in ordine al fumus che al periculum, il Tribunale di Pistoia, con ordinanza collegiale del 9
dicembre 2010 ha respinto il reclamo del dott. Bardelli ed ha dichiarato, in
accoglimento del reclamo incidentale proposto dal Commissario, “l’incompetenza
del Tribunale di Pistoia a favore del Tribunale di Roma”.
A seguito di ciò, alla prima udienza dinanzi al
Giudice del merito del Tribunale pistoiese, il dott. Bardelli ha aderito all’eccezione
di incompetenza territoriale sollevata dal Commissario ed ha conseguentemente
provveduto agli adempimenti necessari a riassumere la causa avanti al Tribunale
di Roma, dove tuttora è pendente in fase istruttoria con R.G. 9548/2011 (G.I.
dott. Cardinali - prossima udienza 28 maggio 2013).
*
5.- Gli
ulteriori provvedimenti dell’AIAS Nazionale: rinnovo della base sociale ed
espulsione del dott. Bardelli e degli altri ex
amministratori della Sezione.
Con deliberazione
adottata in data 20 Ottobre 2010 (cfr. doc. 7) la
Giunta Esecutiva Nazionale dell’AIAS ha deliberato, tra l’altro:
- di prorogare la gestione commissariale
per la durata di un anno;
- di conferire al commissario i poteri
contemplati dall’art. 9 dello Statuto Nazionale, procedendo all’integrale rinnovo della compagine sociale della Sezione
AIAS di Pistoia e, quindi, all’integrale rinnovo delle procedure di associazione;
- di
confermare nella carica di commissario il Consigliere dott. Giulio Bagnale e,
nella carica di vicecommissari, i Consiglieri sig. Bachisio Molutzu e dott. Pasquale
Piserchia.
Con successivo
provvedimento emesso in data 23 novembre 2010 la Giunta Esecutiva dell’AIAS
Nazionale ha deliberato l’espulsione del
dottor Luigi Bardelli e degli altri (decaduti) componenti dell’organo amministrativo
della Sezione (cfr. doc. 8).
La stessa Giunta
Esecutiva Nazionale, in successiva riunione tenutasi il 24 gennaio 2011, a
riguardo della precedente deliberazione assunta il 20.10.2010, ha precisato che
“con tale decisione la Giunta Esecutiva ha disposto l’azzeramento dell’intera
compagine sociale a causa, tra l’altro, delle gravi irregolarità rilevate
nelle procedure di associazione e nel pagamento delle quote associative” (cfr. doc. 9).
Fatta eccezione per la delibera di commissariamento – oggetto la menzionata
causa civile ora dinanzi al Tribunale di Roma – nessuno dei suddetti
provvedimenti adottati dall’AIAS Nazionale è stato impugnato in sede giurisdizionale.
Perfino i provvedimenti di espulsione del dott. Bardelli e altri degli ex amministratori – dopo una prima
richiesta di riesame avanzata dagli stessi interessati agli organi nazionali
statutariamente competenti, da questi prontamente rigettata – non sono stati
impugnati innanzi all’Autorità Giudiziaria nel termine fissato dall’art. 24
comma 3 cod. civ. e sono quindi divenuti definitivi ad ogni effetto associativo
e di legge.
Anche per tali circostanze (ma non soltanto), appare evidente che le
iniziative poi messe in atto dal dott. Bardelli – fra cui anche la richiesta
dei provvedimenti oggi impugnati – sono state avanzate da soggetto che aveva
perso ogni legittimazione a rappresentare o comunque ad agire in nome della Sezione
AIAS di Pistoia.
*
6.- Le “deliberazioni” illegittime del
26 marzo e 16 aprile 2011.
Su istanza di un
gruppo di iscritti nell’elenco dei soci della sezione AIAS di Pistoia (fra cui
Bardelli), che lamentavano l’inerzia del Commissario, il Presidente del
Tribunale di Pistoia, in sede di volontaria giurisdizione, con provvedimento
reso inaudita altera parte in data 8 novembre 2010, ha disposto, ai
sensi dell’art. 20, secondo comma, del codice civile, la convocazione della
assemblea dei soci della Sezione con il seguente ordine del giorno: “1.
Comunicazioni del Commissario Nazionale, sig. Giulio Francesco Bagnale, sulle
finalità, i metodi ed i tempi del commissariamento della Sezione di Pistoia; 2.
Discussione sulle comunicazioni di cui al punto 1) con possibilità di
illustrazione e di votazione di mozioni; 3. Varie ed eventuali”.
Alla luce di ciò, lo stesso Commissario,
tenuto conto del provvedimento adottato dalla Giunta Nazionale con delibera del
20 ottobre 2010 (con cui, come detto, era stato disposto, tra l’altro, il
rinnovo dell’intera compagine associativa), con comunicazione del 26 novembre
2010 inviata a tutti gli aderenti alla Sezione, ha illustrato le ragioni del
commissariamento ed ha indicato le modalità per il rinnovo delle procedure
associative ai sensi dell’art. 9 dello Statuto nazionale, avvisando che, una
volta adempiuto a tale compito, avrebbe provveduto alla convocazione dell’assemblea
in sede straordinaria per l’approvazione di un nuovo statuto della Sezione
conforme alle norme dello statuto nazionale dell’AIAS, nonché in sede ordinaria
per la elezione di un nuovo organo amministrativo, chiudendo così la fase
commissariale e ripristinando le condizioni ordinarie e corrette di gestione
dell’ente.
Le operazioni di
rinnovo delle procedure associative sono state poi concretamente avviate dal
Commissario, mediante progressivo esame delle numerose domande presentate ed
ammissione dei relativi richiedenti.
Tuttavia, per più
ragioni, sulle quali è comunque qui superfluo soffermarsi, l’assemblea
richiesta con ricorso al Tribunale da parte degli ex iscritti nel libro soci della Sezione AIAS di Pistoia si è poi
svolta in data 26 marzo 2011 con la esclusiva partecipazione di persone
che non rivestivano più la qualifica di Soci della Sezione o che (come i
componenti del decaduto organo amministrativo) erano state addirittura espulse
dall’AIAS!
I partecipanti a tale riunione, secondo quanto
risulta da un verbale da essi stessi redatto e non sottoscritto dal Notaio,
hanno in quella sede inopinatamente ed illegittimamente deliberato, tra l’altro,
di:
- “confermare la propria fiducia a tutti i
membri del consiglio direttivo eletto nell’assemblea dei soci del giugno 2009 e
di ritenere illegittime e senza alcuna giustificazione le espulsioni comminate
dall’AIAS nazionale verso il Consiglio Direttivo in carica”;
- “convocare un’assemblea degli associati in
sede straordinaria con il seguente ordine del giorno: A) modifica di
disposizioni dello statuto AIAS Pistoia su proposta dei soci; B) votazione
sulle proposte di cui al punto A)”;
- (e perfino di) dare mandato al “Collegio
dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 2406 del codice civile” di
convocare la suddetta assemblea in sede straordinaria in caso di inerzia dell’organo
competente (cfr. verbale: doc. 10).
Il Collegio dei Revisori, dando seguito all’abnorme
decisione assunta nella suddetta riunione, ha disposto la convocazione in via
ordinaria e straordinaria dei soci della commissariata Sezione AIAS di Pistoia
per deliberare sul seguente ordine del giorno: “A) modifica di disposizioni
dello statuto AIAS Pistoia su proposta dei soci; B) votazione sulle proposte di
cui al punto A)”.
Avendo avuto notizia delle decisioni assunte dai
sedicenti soci della Sezione e dal Collegio dei Revisori, la Giunta Esecutiva
dell’AIAS Nazionale, riunitasi in data 11 aprile 2011, udita la relazione del
Commissario ed evidenziati molteplici profili di illegittimità, ha deciso di:
- annullare ai sensi e per gli effetti dell’art.
21 lettera a) del vigente Statuto Sociale le deliberazioni adottate in
occasione della riunione dei sedicenti soci della commissariata Sezione AIAS di
Pistoia tenutasi in data 26 marzo 2011 in quanto in contrasto con lo statuto ed
i regolamenti dello Statuto Nazionale;
- annullare ai sensi e per gli effetti dell’art.
21 lettera a) del vigente Statuto Sociale la delibera del Collegio dei Revisori
della commissariata Sezione AIAS di Pistoia del 1° aprile 2011 in quanto in
contrasto con lo statuto ed i regolamenti dello Statuto Nazionale;
- revocare con effetto immediato dalla carica di
componenti del Collegio dei Revisori dei conti della Sezione AIAS di Pistoia i
signori dott. Giorgio Federighi, dott. Stefano Sala e Rag. Calogero Armato” (cfr. doc. 11).
Ciò nondimeno, gli ex sindaci hanno mantenuto ferma la
convocazione e i sedicenti soci della Sezione di Pistoia si sono ugualmente
riuniti in data 16 aprile 2011 – questa volta in sede straordinaria – per
deliberare sull’ordine del giorno sopra indicato.
Stando alle
dichiarazioni rese dal sedicente revisore dott. Federighi nel corso della
riunione, l’avviso di convocazione sarebbe stato inviato a coloro che già erano
stati invitati a partecipare alla precedente assemblea del 26 marzo; è comunque
certo che alla riunione “straordinaria” hanno preso parte – oltre che numerosi
soggetti già espulsi dall’AIAS – anche i soci dichiarati decaduti con delibera
della Giunta Esecutiva Nazionale del 20 ottobre 2010 (confermata con la successiva
delibera del 24.01.2011); mentre non risultano essere stati invitati i Soci
ammessi dopo il 31.12.2010, a seguito del rinnovo della compagine sociale già
avviato, come detto, dal Commissario.
Fatto sta che questo gruppo di “autoconvocati” – in sostanza: i sostenitori di
Bardelli – si è riunito e ha deliberato di modificare lo statuto approvato nel
2007, mutando la denominazione della Sezione in “Associazione Pistoiese per la Riabilitazione Onlus” (di
seguito per brevità “APR”) e cassando dal testo ogni riferimento alla Associazione AIAS (cfr. doc. 12).
Con tale
provvedimento, adottato dalla sedicente assemblea dei soci, si pretendeva
quindi:
(a) da un lato, di sciogliersi immediatamente e completamente da ogni
legame con l’AIAS Nazionale;
(b) dall’altro, di mantenere completamente invariati – in
asserita continuità – tutti i rapporti facenti capo alla Sezione AIAS di
Pistoia (ivi compresi, in via esemplificativa, ma non esaustiva, quelli con i dipendenti,
con l’Azienda Asl 3 di Pistoia e con gli Istituti di credito). Il tutto con l’ulteriore
preteso effetto di :
(c) congedare
in via di fatto – senza attendere dunque la decisione del Tribunale di Roma
presso il quale pende il relativo giudizio – il Commissario, sottraendo a quest’ultimo
ogni potere di gestione e di rappresentanza e, più in generale, sottraendo la
Sezione AIAS di Pistoia dall’osservanza dell’ordinamento nazionale AIAS (che,
peraltro, come ricordato, non prevede “il recesso” delle Sezioni, essendo
queste ultime mere articolazioni territoriali di un unico organismo associativo
nazionale, i cui aderenti sono soci dell’AIAS nazionale prima ancora che delle
singole Sezioni);
(d) ripristinare, quale unico organo amministrativo legittimato
a rappresentare e gestire la sedicente ex
Sezione, il Consiglio direttivo decaduto con il commissariamento (e cioè quello
stesso consiglio che era stato eletto in violazione del principio democratico
prescritto dal decreto Onlus e dal regolamento di elezione degli organi amministrativi
adottato dall’AIAS).
*
7.- L’illegittimo accreditamento della
sedicente “APR” quale successore nei rapporti della Sezione AIAS di Pistoia con
la Regione Toscana. L’impugnazione
attualmente pendente innanzi al TAR della Toscana.
A seguito di tali
illegittime deliberazioni ed in asserita esecuzione delle medesime, il dott.
Bardelli – assumendo di avere riacquistato, per fatti concludenti, la legale
rappresentanza della Sezione AIAS di Pistoia con la sua nuova denominazione di
Associazione Pistoiese per la Riabilitazione – ha rivolto formale istanza ai
Comuni di Pistoia e di Montecatini Terme (dove sono situate le strutture
operative dell’associazione), affinché prendessero nota delle intervenute variazioni,
procedendo alle conseguenti annotazioni “anagrafiche”.
Le amministrazioni
comunali di Pistoia e di Montecatini Terme, senza neppure interpellare il
Commissario, hanno aderito con estrema sollecitudine – con provvedimenti di
data e contenuto non conosciuto agli esponenti – alle richieste del dott.
Bardelli, avallando in tal modo le deliberazioni palesemente illegittime
assunte nella riunione del 16 aprile; e questo, nonostante che – assieme ad
altre amministrazioni, fra cui la Regione – avessero ricevuto una formale ed
argomentata diffida da parte del Commissario “a non tener conto di ogni e
qualsivoglia comunicazione pervenuta e/o da dovere pervenire ai Vostri uffici
e/o alla Vostra attenzione a firma dell’Associazione Pistoiese per la
riabilitazione Onlus con riferimento, in via esemplificativa ma non esaustiva,
ad eventuali richieste di modifiche, integrazioni o variazioni dei decreti di
accreditamento a suo tempo rilasciati dalla Regione Toscana all’Associazione
AIAS Pistoia Onlus, nonché di sottoscrizione del contratto di convenzione con l’Azienda
USL 3 di Pistoia per l’erogazione delle prestazioni riabilitative ex art. 26 L.
833/1978”.
Forte dei
riconoscimenti ottenuti dai Comuni di Pistoia e di Montecatini Terme, il dott.
Bardelli si è rivolto alla Regione Toscana ed all’ASL 3 di Pistoia, chiedendo “la
presa d’atto della avvenuta modifica della denominazione della associazione con
conseguente richiesta di aggiornamento dei soggetti accreditati in riferimento
alle strutture sotto indicate”, ed ha ottenuto la “conferma, allo stato degli atti” dell’accreditamento regionale per
i tre centri di riabilitazione funzionale da sempre gestiti dall’AIAS a Pistoia
ed a Montecatini Terme.
Una volta ottenuto l’accreditamento
regionale per la sedicente “nuova denominazione” della associazione – con tale
“nuovo” legale rappresentante – il dott. Bardelli ha chiesto ed ottenuto dalla
ASL 3 di poter stipulare egli stesso la nuova Convenzione per i servizi
riabilitativi, già scaduta ed oggetto di precedenti proroghe.
Dunque: con una sorta
di gioco di prestigio, asseritamente giustificato da delibere giuridicamente inesistenti
ed incredibilmente assecondato da pubblici amministratori, si è tentato di
cancellare arbitrariamente la natura di Sezione AIAS della Associazione
pistoiese, in modo da restituirne il controllo all’ultraquarantennale presidente
ed ai suoi sostenitori, già legittimamente espulsi dall’AIAS, ma con la pretesa
– al tempo stesso – di porsi in linea di totale continuità con la stessa
Sezione, conservando la titolarità di tutti i relativi rapporti giuridici ed
economici.
*
Avverso i suddetti
atti amministrativi, sia l’AIAS Nazionale che il legittimo legale
rappresentante della Sezione AIAS di Pistoia hanno tempestivamente interposto
ricorso straordinario al Capo dello Stato – con atto notificato in data
27.09.2011 – deducendo violazione di legge sotto più profili (LL.RR. Toscana n. 8/1999
e n. 51/2009, D.P.G.R. Toscana n. 61/R/2010) ed eccesso di potere per carenza
di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà
manifesta.
A seguito di notifica di atto di opposizione ex art. 10 D.P.R. 1199/1971 da parte
della Regione Toscana, l’impugnativa è stata trasferita innanzi al T.A.R. della
Toscana (Sez. II), dove pende con R.G. 2302/2011 in attesa di fissazione di
udienza (cfr. atto di costituzione in giudizio AIAS: doc. 13).
*
8.- L’impugnazione
dinanzi al Tribunale di Roma delle sedicenti delibere adottate nelle riunioni
del 23 marzo e 16 aprile 2011.
L’AIAS nazionale ha
impugnato davanti al Tribunale di Roma le delibere delle “assemblee” (in
realtà, private riunioni), che hanno portato ad asserite modifiche statutarie,
con la cancellazione di ogni riferimento all’AIAS Nazionale e la pretesa
ridenominazione della Sezione in “Associazione Pistoiese per la Riabilitazione
Onlus”, oltre che al reinsediamento di un organo amministrativo interamente
composto da soggetti espulsi dall’Associazione (cfr. atto di citazione
introduttivo: doc. 14).
Il giudizio di merito
– nel quale sono stati dedotti (letteralmente) decine di profili illegittimità
e/o nullità/inesistenza delle delibere impugnate – è attualmente in fase
istruttoria (R.G. 40369/2011; G.I. dott. Scerrato).
Tuttavia, all’esito di
procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., il Collegio della Terza Sezione Civile del Tribunale di Roma ha
adottato in data 20.12.2011 un’ordinanza con cui – ravvisando a fondamento dell’istanza
cautelare dei comparenti sia il fumus
boni iuris che il periculum in mora
– ha sospeso l’efficacia delle sedicenti delibere impugnate, con
motivazioni che merita qui integralmente trascrivere:
“IL TRIBUNALE DI ROMA – Terza Sezione Civile – riunito in
camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Raganelli, Presidente – dott. Marco
Vannucci, Giudice – dott. Stefano Cardinali, Giudice rel. – ha pronunciato la
seguente – ORDINANZA – nei procedimenti per reclamo riuniti avverso l’ordinanza
del 30/8-1/9/11 con la quale era stata respinta la richiesta di sospensione
dell’esecuzione delle delibere adottate in data 26/3/11 e 16/4/11 da alcuni
soci della AIAS Sezione di Pistoia ONLUS, nell’ambito del giudizio di merito
avente per oggetto la dichiarazione di inesistenza, nullità, annullabilità e
invalidità delle delibere stesse, introdotto dalla AIAS (Nazionale) e dalla
AIAS Sezione di Pistoia in persona del suo commissario straordinario, Giulio
Francesco Bagnale, nei confronti di Luca Fanucci e Marco Gori (l’atto di
citazione non è stato notificato a Luca Gori e, nei suoi confronti gli attori
hanno dichiarato di rinunciare alla domanda), nella loro qualità di “sedicenti
soci” della AIAS Sezione di Pistoia e, per il Gori, di presidente dell’assemblea
in cui furono adottate le delibere impugnate, nonché del PM; giudizio nel quale
si sono costituiti Luca Fanucci, Marco Gori e la APR – Associazione Pistoiese
per la Riabilitazione (già denominata AIAS Sezione di Pistoia), eccependo l’incompetenza
del Tribunale adito e il difetto di legittimazione attiva degli attori e
chiedendo il rigetto nel merito delle domande da essi formulate, e nel quale
sono intervenuti Giovanna Maria Lenzi e Anna Maria Corretti in qualità di soci
della AIAS Sezione di Pistoia, a sostegno delle domande, anche cautelari, degli
attori;
rilevato
che, nel
giudizio suddetto e nel relativo subprocedimento avente per oggetto la richiesta
di sospensione dell’esecuzione delle delibere, lo stesso soggetto, AIAS Sezione
di Pistoia ONLUS, si è costituito, formulando richieste e deduzioni difensive
contrapposte, per il tramite di due legali rappresentanti diversi: la AIAS
Sezione di Pistoia ONLUS, in persona del commissario nazionale Giulio Francesco
Bagnale (cui è subentrato, nelle more del giudizio, il presidente nominato nell’assemblea
tenutasi il 4/7/11, Ludovico Principato) ha chiesto che, previa sospensione
della loro esecuzione, venisse dichiarata l’invalidità delle delibere in
oggetto, in quanto non riconducibili alla stessa associazione, per essere state
adottate da soggetti che, all’epoca delle decisioni, non ne avevano il potere,
essendo intervenuta una delibera di commissariamento dell’associazione
pistoiese adottata dall’AIAS Nazionale in conformità delie disposizioni del
proprio statuto, e, comunque, in quanto contrastanti con lo statuto della AIAS
Sezione di Pistoia e con quello della AIAS Nazionale, di cui la prima
costituiva una sezione e, quindi, una mera articolazione territoriale; la stessa
AIAS Sezione di Pistoia ONLUS, che, con una delle delibere impugnate, aveva
cambiato denominazione in A.P.R. – Associazione Pistoiese per la
Riabilitazione, in persona dei presidente Egidio Luigi Bardelli, eletto prima delia
nomina dei commissario nazionale, ha sostenuto la piena legittimità delle delibere
in questione, stante la totale autonomia e diversa soggettività giuridica della
AIAS Sezione di Pistoia rispetto alla AIAS Nazionale e la conseguente
illegittimità e improduttività di effetti giuridici delle decisioni unilateralmente
assunte da quest’ultima, ivi comprese quelle relative alla rimozione delle
cariche sociali e al “commissariamento” della Sezione;
ritenuto
che l’oggetto
dei giudizio e della richiesta cautelare formulata dai ricorrenti in corso di
causa è costituito dall’impugnazione di due delibere della AIAS Sezione di
Pistoia con le quali sono state adottate modifiche allo statuto e deciso il
cambio di denominazione dell’associazione in A.P.R. – Associazione Pistoiese
per la Riabilitazione e che la legittimazione a tale impugnativa deve senz’altro
essere riconosciuta, ai sensi dell’art. 23, primo comma, c.c. – analogicamente
applicabile, in parte qua, anche alle associazioni non riconosciute in
conformità con il consolidato orientamento giurisprudenziale –, alle
intervenute Lenzi e Corretti, nella loro qualità di socie di tale associazione;
che, ai
sensi della stessa norma, la legittimazione ad impugnare la delibera assembleare
spetta anche agli organi dell’associazione, e, quindi, al momento dell’introduzione
del giudizio, al suo commissario nazionale Giulio Bagnale e, attualmente, al
suo presidente eletto nelle more del giudizio stesso, Antonio Ludovico
Principato, salva l’inesistenza o l’invalidità delle rispettive nomine
sostenute dai resistenti, che costituiscono oggetto degli accertamenti
richiesti nel merito da entrambe le parti, atteso che il principale motivo di
invalidità delle delibere impugnate è costituito proprio dalla mancanza del
potere di adottarle da parte di soggetti delegittimati a seguito della delibera
di commissariamento assunta dall’AIAS Nazionale;
che anche
il riconoscimento della legittimazione ad impugnare le delibere in questione in
capo alla AIAS Nazionale dipende dall’accertamento nel merito della validità
della delibera di commissariamento della AIAS Sezione di Pistoia e, quindi,
dell’assoggettamento di quest’ultima alle disposizioni statutarie della prima,
così come l’accertamento della competenza del tribunale adito, derivante dal
disposto dell’art. 35 dello statuto della AIAS Nazionale, che prevede la
competenza del Tribunale di Roma per le controversie che concernono la
violazione delle norme dello statuto stesso;
che,
pertanto, secondo la prospettazione degli attori e salva ogni valutazione nel
merito delle richieste delle parti, non può dubitarsi della legittimazione
degli stessi a promuovere le azioni in questione e della competenza dei
Tribunale adito;
che la
questione che costituisce il motivo centrale delle impugnazioni proposte dagli
attori, l’assoggettamento della AIAS Sezione di Pistoia alle disposizioni
statutarie della AIAS Nazionale e ai poteri di controllo attribuiti a quest’ultima,
con conseguente validità delle delibere di commissariamento e annullamento
delle decisioni delle sezioni territoriali che hanno privato i soggetti che
hanno partecipato alle assemblee del 26/3/11 e del 16/4/11 del potere di
deliberare, costituisce oggetto di altro giudizio vertente fra le stesse parti
con riguardo alla validità e legittimità della delibera di commissariamento
adottato dalla AIAS Nazionale;
che, nell’ambito
di tale giudizio, la richiesta di sospensione dell’esecuzione della delibera
adottata dall’AIAS Nazionale che aveva, secondo quanto previsto dal suo
statuto, privato dei propri poteri gli organi della AIAS Sezione di Pistoia, è
stata respinta, con la conseguenza che, allo stato, non può prescindersi dall’operatività
ed efficacia del commissariamento da cui discende la carenza di potere degli organi
della AIAS Sezione di Pistoia che hanno adottato le delibere impugnate nel
presente giudizio;
che, d’altra
parte, l’espressa indicazione contenuta
nello statuto della AIAS Sezione di Pistoia secondo la quale l’associazione
“costituisce Sezione della Associazione Italiana Assistenza agli Spastici
(A.I.A.S.) con sede in Roma”, così come i numerosi richiami e rinvii alle norme
statutarie di quest’ultima, inducono a ritenere che, pur non potendosi dubitare
dell’autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale di quest’ultima, i
suoi associati abbiano accettato il complesso di norme statutarie dell’associazione
nazionale che regola i rapporti fra questa e le sezioni territoriali, ivi
compresi i poteri di controllo, indirizzo e repressivi ad essa attribuiti, e
non possano unilateralmente sottrarre la propria associazione a tali poteri,
indipendentemente dai motivi che giustificherebbero tale decisione, salva la
possibilità di costituire una nuova associazione, avente soggettività giuridica
diversa dalla AIAS Sezione di Pistoia, del tutto svincolata dalla AIAS Nazionale
– circostanza che, nella fattispecie in esame, deve essere esclusa secondo
quanto affermato dagli stessi resistenti, che hanno espressamente sostenuto la
continuità dell’associazione di cui fanno parte, anche a seguito delle modifiche
della denominazione e dello statuto adottate con le delibere qui impugnate;
che ricorre, pertanto, il presupposto del fumus
boni iuris con riguardo all’azione di annullamento delle delibere impugnate
promossa dai ricorrenti nei merito, stante la carenza del potere di adottarle
in capo ai soggetti che hanno partecipato alle assemblee del 26/3/11 e del
16/4/11 e la contrarietà delle stesse alle disposizione dello statuto della
AIAS Nazionale che regolano i rapporti tra quest’ultima e le sezioni
territoriali;
che, per
quanto riguarda il presupposto del periculum in mora, non può dubitarsi del
pregiudizio arrecato agli interessi della sezione territoriale di Pistoia e dei
suoi associati che continuano a ritenersi vincolati, in quanto facenti parte di
una sezione territoriale, alle direttive e ai poteri di impulso e dì controllo
della AIAS Nazionale, dalla decisione di recidere ogni legame con la detta
associazione centrale, nonché del pregiudizio arrecato agli interessi di quest’ultima,
stanti il palese stravolgimento delle finalità inizialmente perseguite e del
sistema organizzativo originariamente scelto dai soci per la loro realizzazione
e l’evidente danno arrecato allo svolgimento dell’attività associativa, anche
nei rapporti con i terzi, dalla presenza di un’organizzazione parallela che,
nell’ambito dello stesso soggetto giuridico, persegue le medesime finalità;
che,
pertanto, in accoglimento del reclamo proposto dai ricorrenti, l’ordinanza
reclamata del 30/8/11 deve essere riformata, disponendo la sospensione dell’esecuzione
delle delibere adottate in data 26/3/11 e 16/4/11 dall’assemblea dei soci della
AIAS Sezione di Pistoia;
P.Q.M.
il Tribunale, visto l’art.
669 terdecies c.p.c., revoca l’ordinanza emessa dal giudice designato in data
30/8/11 e sospende l’esecuzione delle
delibere adottate in data 26/3/11 e 16/4/11 dall’assemblea dei soci della AIAS
Sezione di Pistoia. Si comunichi. Roma, 20/12/11.
Il
Presidente” (cfr.
doc. 15)
*
Risulta
dunque confermato – come del resto evidenziato nel primo ricorso straordinario
già proposto dall’AIAS (ora pendente avanti al T.A.R. Toscana) – che la Sezione
AIAS di Pistoia non ha mai mutato il proprio statuto denominandosi “APR”, né –
soprattutto – si è sciolta dal vincolo di appartenenza all’AIAS Nazionale, né
tantomeno può essere validamente gestita e rappresentata da soggetti che – a
termini di Statuto Nazionale – non solo non sono più soci, ma neppure potranno
più esserlo a seguito della loro definitiva espulsione.
*
9.-
Successivamente a tale pronunciamento del Tribunale di Roma, gli odierni
ricorrenti hanno casualmente ed informalmente appreso che – proprio nelle more dell’instaurazione
del giudizio di impugnazione delle sedicenti delibere asseritamente adottate
nelle riunioni del marzo/aprile 2011 – il
dott. Bardelli, evidentemente presentandosi ancora una volta quale dichiarato
legale rappresentante di un’associazione (l’APR), che pretende di esistere e di
operare in continuità con la Sezione AIAS (come se questa non esistesse più!),
ha avanzato alla Regione Toscana richiesta di riconoscimento della personalità
giuridica in capo alla stessa APR.
Da notizie ufficiosamente assunte (la
circostanza non risulta ad oggi ancora resa nota dalla sedicente APR, neppure
sul proprio sito www.aprpistoia.it), si
è appreso che la Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 5369/2011 – oggi
impugnato –ha deliberato di iscrivere la stessa APR nell’apposito registro
regionale delle persone giuridiche private.
Tale provvedimento della Regione Toscana
è illegittimo e gravemente lesivo degli interessi dei ricorrenti, che,
pertanto, ne chiedono l’annullamento per i seguenti
MOTIVI
Violazione degli artt. 7
e ss. L. 241/1990. Violazione di norme e principi in tema di partecipazione al
procedimento amministrativo e di rilascio dei relativi provvedimenti. Violazione
dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, nonché del giusto
procedimento.
Violazione dell’art. 3 L. 241/1990 e s.m.i. Eccesso di potere per travisamento dei
presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere.
Violazione
di legge sotto ulteriori profili: D.P.R. 361/2000, L.R. Toscana 19/2001,
D.P.G.R. 31/R/2001.
I) Come ricordato in narrativa, la Regione Toscana è da molto tempo pienamente
a conoscenza del contenzioso insorto attorno alla Sezione AIAS e, in particolare,
alla relativa gestione e rappresentanza: a tacer d’altro, l’Amministrazione
regionale è stata, da ultimo, direttamente investita della questione anche in
sede giurisdizionale, allorché essa stessa ha richiesto che il ricorso
straordinario notificatole in data 27.09.2011 fosse trasposto – come poi è
avvenuto – dinanzi al T.A.R. della Toscana.
Risulta pertanto per tabulas
che gli uffici della Regione abbiano avviato, istruito e concluso il
procedimento amministrativo che ha posto capo al provvedimento oggi impugnato –
pur dopo aver appreso della radicale contestazione di legittimità riguardante l’esistenza
stessa dell’APR e la sua “rappresentanza” – senza che i soggetti più direttamente
interessati ad interloquire ed a far valere le proprie ragioni oppositive nello
stesso procedimento (e cioè gli odierni ricorrenti) fossero minimamente
notiziati e tantomeno posti in grado di partecipare.
Il che appare tanto più grave, ove si consideri che il provvedimento impugnato
appare all’evidenza richiesto dal sedicente rappresentante della APR proprio al
fine di utilizzarlo anche e soprattutto nei riguardi dei ricorrenti, nel
tentativo di conferire un qualche fondamento alla propria condotta illecita,
mirante ad appropriarsi non solo degli assets,
ma della stessa soggettività giuridica dell’AIAS.
II) Sotto altri e concorrenti profili, si rileva come l’Amministrazione, con
il suo comportamento, abbia gravemente disatteso quel principio generale ed
inderogabile dell’azione amministrativa, per il quale essa è tenuta a svolgere
comunque un livello minimo di istruttoria, idoneo ad acquisire tutti
gli elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza di un sufficiente collegamento
soggettivo tra chi propone l’istanza e il bene giuridico oggetto della stessa: in particolare, per
quanto qui interessa, la legittimazione del richiedente “APR” ad ottenere il
riconoscimento della personalità giuridica come soggetto che si poneva dichiaratamente
(ma illegittimamente) in continuità con la Sezione AIAS di Pistoia.
Nel caso di specie, l’assenza
di tali verifiche determina non soltanto un palese vizio di difetto di
istruttoria, ma anche una carenza di motivazione particolarmente grave, tenuto
conto della mancata valutazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a
fondamento del ricorso straordinario notificato alla Regione nel settembre 2001
(e, dunque, presumibilmente a ridosso dell’iter
di adozione del provvedimento impugnato).
Se,
infatti, gli uffici della presidenza regionale avessero compiuto un’istruttoria
completa e corretta, avrebbero dovuto esaminare e debitamente valutare le
seguenti circostanze – segnalate nel ricorso straordinario e, come si è visto,
ritenute decisive dal Tribunale di Roma per sospendere ogni efficacia dei
contestati deliberati della APR:
a) la riunione (sedicente “assemblea” della Sezione di Pistoia
dell’AIAS) del 26 marzo 2011 è stata richiesta da soggetti estranei alla
compagine associativa della Sezione di Pistoia dell’AIAS. La richiesta di
convocazione è infatti intervenuta successivamente al provvedimento della
Giunta Nazionale dell’AIAS che aveva azzerato la compagine associativa stessa
per gravi irregolarità: provvedimento, quest’ultimo, che non è stato mai
impugnato da alcuno né sospeso per alcun motivo, e che quindi è pienamente
efficace; alcuni dei soggetti che hanno chiesto la convocazione dell’assemblea
erano stati addirittura espulsi dall’AIAS con provvedimento della Giunta
esecutiva del 23 novembre 2010 (provvedimento, anch’esso, non impugnato né
sospeso e quindi perfettamente legittimo ed efficace);
b) tale riunione si è poi svolta con la partecipazione
pressoché esclusiva di soggetti che non potevano considerarsi più
“associati” in quanto destinatari del provvedimento di azzeramento della compagine
associativa pienamente efficace, o addirittura – i membri del decaduto
Consiglio Direttivo – destinatari del provvedimento di espulsione da parte dell’AIAS;
c) in ogni caso, la sedicente assemblea (in realtà privata
riunione) del 26 marzo 2011 è stata svolta senza dare atto (a) di chi vi avesse partecipato, (b) se direttamente o per delega
(ricordando che lo statuto prevedeva la limitazione delle deleghe ad una),
ed il relativo verbale – privo dell’elenco dei partecipanti – non è stato né redatto
né autenticato dal notaio che aveva provveduto alla convocazione;
d) la sedicente assemblea (in realtà privata riunione) del 26
marzo 2011 ha stabilito che – in caso di inerzia del Commissario nazionale –
una nuova assemblea avrebbe potuto essere convocata dal collegio dei revisori
dei conti dell’associazione “ai sensi
dell’art. 2406 del codice civile”; ma tale disposizione è pacificamente applicabile
solo alle società, mentre per le associazioni l’art. 20 c.c. prevede che, in
caso di inerzia degli amministratori, la convocazione possa essere ordinata solo
dal Presidente del Tribunale;
e) nel corso di tale sedicente assemblea, è stata dichiarata l’illegittimità
dei provvedimenti di espulsione assunti dall’AIAS nazionale nei confronti dei
componenti del Consiglio Direttivo della Sezione di Pistoia; ma è evidente che
tale deliberazione non avrebbe potuto in alcun caso essere presa dall’assemblea
di una Sezione locale/territoriale dell’AIAS – nemmeno se regolarmente convocata
e tenuta – in quanto nessuna Sezione ha competenza a sindacare le deliberazioni
dell’AIAS nazionale. I provvedimenti di espulsione possono essere oggetto
di ricorsi interni all’AIAS ed ovviamente possono essere oggetto di impugnazione
giudiziale, ma non certo di dichiarazione di illegittimità da parte di soggetto
diverso (e statutariamente subordinato…) rispetto a quello che li ha adottati:
nel caso di specie i ricorsi interni esperiti dagli espulsi sono stati respinti,
ed i provvedimenti definitivi di ratifica dell’espulsione adottati dal Consiglio
Nazionale non sono mai stati impugnati da alcuno;
f) per tali gravissimi motivi le delibere assunte dalla
sedicente assemblea del 26 marzo 2011 della Sezione di Pistoia dell’AIAS sono
state infine formalmente e ritualmente annullate dalla Giunta Esecutiva
dell’AIAS Nazionale ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Nazionale, che appunto
consente alla Giunta, nei casi di urgenza, di annullare le delibere delle Sezioni
locali/territoriali “che siano in
contrasto con lo statuto e coi i regolamenti”, come palesemente erano le
delibere assunte dalla sedicente assemblea del 26 marzo 2011;
g) la successiva sedicente assemblea del 16 aprile 2011 –
quella in cui i sedicenti associati hanno modificato lo statuto della Sezione
di Pistoia ridenominando l’associazione ed espungendo ogni riferimento all’AIAS
nazionale – è stata convocata sulla base di una deliberazione palesemente
inesistente, come deve essere ritenuta quella presa dalla riunione del 26
marzo 2011, per i motivi appena esposti;
h) la riunione è stata convocata dai revisori dei conti e non
dal Commissario nazionale o dal Presidente del Tribunale, come chiaramente previsto dall’art. 20
c.c., che esclude che nelle associazioni altri soggetti (come appunto il
collegio dei revisori) possano procedere alla convocazione; inoltre, gli stessi
revisori erano stati espressamente revocati dalla Giunta Esecutiva dell’AIAS
con provvedimento dell’11 aprile 2011 e, dunque, anche sotto questo profilo
erano privi di qualsivoglia legittimazione a procedere alla convocazione di
assemblee;
i) come alla precedente riunione del marzo, anche alla sedicente
assemblea del 16 aprile 2011 hanno partecipato in schiacciante maggioranza
soggetti che non potevano più essere considerati associati, in quanto già
colpiti dai provvedimenti dell’AIAS nazionale di azzeramento della compagine
associativa o addirittura – per ciò che concerne i membri del Consiglio
Direttivo – di espulsione; inoltre, non è stata attestata l’identità dei
partecipanti e l’assetto delle deleghe, e non è stata posta in essere
alcuna forma di registrazione dei partecipanti e dei votanti; così come non
è possibile verificare come sia stato considerato raggiunto il quorum strutturale e quello deliberativo
per le deliberazioni in sede straordinaria;
j) il verbale di assemblea – convocata addirittura in sede
straordinaria, per le programmate modifiche statutarie – non è stato né redatto
né autenticato da notaio ovvero altro pubblico ufficiale;
k) le delibere assunte dalla sedicente assemblea del 16 aprile
2011 sono tutte funzionalmente collegate e volte all’illegittimo sovvertimento
dell’organizzazione della Sezione di Pistoia mediante il suo distacco de facto dall’AIAS nazionale;
tuttavia, l’art. 8 dello Statuto dell’AIAS nazionale prevede che le sezioni locali/territoriali
“non possono recedere dall’associazione”;
le eventuali delibere adottate in contrasto con tale chiaro divieto “sono nulle ed inefficaci di diritto”;
l) qualora una Sezione, ignorando il divieto statutario,
deliberasse comunque l’uscita dall’AIAS nazionale, lo stesso Statuto prevede al
medesimo articolo 8 che gli effetti di tale decisione siano analoghi a quelli
dello scioglimento, in quanto “il
patrimonio della sezione passa nella disponibilità provvisoria per la gestione
temporanea da parte dell’AIAS nazionale secondo le vigenti leggi e/o lo statuto
con le modalità di cui all’articolo 10”;
m) il recesso de facto dall’AIAS nazionale della
Sezione di Pistoia – perseguito artificiosamente e maliziosamente mediante l’espunzione
dallo Statuto della Sezione di ogni riferimento all’AIAS nazionale – è quindi
da considerarsi in primo luogo inesistente o comunque palesemente nullo, in
quanto contrario allo Statuto Nazionale dell’AIAS, al rispetto del quale la
Sezione di Pistoia era pacificamente tenuta;
n) anche se tale delibera per pura ipotesi fosse ritenuta
valida, essa implicherebbe le conseguenze di cui all’art. 8 dello Statuto Nazionale
dell’AIAS – inopinatamente evocato nell’ambito della stessa sedicente assemblea
del 16 aprile 2011 – e dunque comporterebbe il passaggio di tutto il patrimonio
(materiale, immateriale, negoziale, ecc.) nella disponibilità della AIAS
Nazionale, e non certo in capo alla associazione “ridenominata” che si assume
“receduta”;
o) lo Statuto Nazionale AIAS prevede che le modificazioni degli
statuti delle Sezioni locali/territoriali debbano essere sottoposte alla
ratifica del Consiglio Nazionale per assumere validità, circostanza che in
questo caso ovviamente non si è mai verificata né mai si verificherà.
Dunque,
si ribadisce, se una tale impressionante sequenza di macroscopiche
illegittimità – puntualmente evidenziate nel ricordato ricorso straordinario –
fossero state minimamente soppesate e valutate nelle loro implicazioni da parte
della struttura regionale, quest’ultima avrebbe dovuto necessariamente concludere,
come fatto dal Tribunale di Roma, che il cosiddetto legale rappresentante della
APR non aveva alcun titolo e legittimazione per avanzare richiesta di
riconoscimento della personalità giuridica quale ente in asserita continuità
con la Sezione AIAS di Pistoia.
La Regione, infatti, avrebbe dovuto
prendere posizione sulle circostanze che le erano state rappresentate in ordine
all’impossibilità di delineare una qualsiasi continuità fra Sezione AIAS di
Pistoia e la sedicente Associazione Pistoiese per la Riabilitazione: sia in
ragione della palese inesistenza giuridica delle delibere adottate per le modifiche
statutarie, sia per l’impossibilità del “distacco” dall’AIAS Nazionale senza
conseguenze sul piano patrimoniale.
In realtà – come già nel caso degli atti
impugnati con il precedente ricorso straordinario, adottati nonostante le
diffide ricevute – l’Amministrazione regionale appare incomprensibilmente
protesa ad avallare un illegittimo ed abnorme “colpo di mano”, attuato mediante
strumenti solo apparentemente legali, ma in realtà completamente distorti e
giuridicamente mostruosi, da parte di soggetti ormai definitivamente espulsi
dalla compagine associativa, che non si rassegnano ad interrompere un
quarantennale controllo su un ente che gestisce annualmente circa sei milioni
di euro di denaro pubblico.
III) Il Regolamento regionale n. 31/2001, di attuazione della L.R.
24 aprile 2001, n. 19, in materia
di persone giuridiche private, disciplina modalità e presupposti per il
conferimento della personalità giuridica agli enti associativi.
Analogamente a quanto previsto dall’art.
1 D.P.R. 361/2000, l’art. 5 del D.P.G.R. 31/2001 stabilisce che l’istanza per
il riconoscimento della personalità giuridica:
- deve essere sottoscritta e presentata
dal legale rappresentante dell’istituzione (comma 2);
- deve essere corredata dei seguenti
documenti (comma 3):
“a)
copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto;
b)
relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da documentazione
idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio;
c)
relazione sull’attività eventualmente svolta in precedenza e su quella che si intende
svolgere;
d)
elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali ed indicazione
dei relativi codici fiscali nonché, per le associazioni, indicazione della
consistenza associativa;
e)
ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente le finalità dell’istituzione
ed i mezzi per provvedervi”.
Il riconoscimento – si precisa al
successivo comma 4 – “è disposto previa
valutazione dello scopo, degli elementi patrimoniali e personali e della
idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie al perseguimento
delle finalità statutarie”.
Nel caso di specie, è del tutto scontato
che l’istanza di riconoscimento avanzata dalla sedicente APR sia stata
corredata di documentazione unicamente riferibile alla Sezione AIAS di Pistoia:
è ovvio che tutto quanto attiene alla costituzione, alla storia ed alla attività
dell’ente (lettere a) e c) del comma 3 citato) non possa che
riguardare la Sezione odierna ricorrente, indebitamente usurpata nella relativa
identità e soggettività.
Altrettanto deve dirsi anche per quanto
attiene alla dotazione patrimoniale e finanziaria e, più in generale, ai mezzi
utilizzati per il perseguimento dello scopo associativo (lettere c) e d)
del medesimo comma 3).
Conseguentemente, poiché per le
circostanze sopra esposte deve escludersi ogni fondamento alla pretesa
“continuità” fra la sedicente APR e la Sezione AIAS di Pistoia odierna
ricorrente, è giocoforza ritenere che nella fattispecie “la valutazione… degli elementi patrimoniali e personali e della
idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie al
perseguimento delle finalità statutarie” sia avvenuta in violazione delle
disposizioni statali e regionali sopra rubricate e comunque in modo
assolutamente viziato da evidente travisamento, carenza di istruttoria e
motivazione.
Risultano quindi pienamente sussistenti i dedotti
profili di illegittimità degli atti impugnati.
PQM
i ricorrenti confidano
nell’accoglimento del presente ricorso e nell’annullamento dei provvedimenti
impugnati, con ogni conseguente statuizione.
Si chiede inoltre:
- che la Regione provveda tempestivamente
alla trasmissione al Ministero competente per l’istruttoria del presente
ricorso e di tutta la documentazione rilevante, ivi compresi gli atti impugnati
con il ricorso, nonché gli altri documenti citati in narrativa;
- che tutti gli scritti difensivi dell’amministrazione
vengano portati a conoscenza del ricorrente, con assegnazione di congruo
termine per replicare.
- di avere conoscenza, ai sensi della
Direttiva del P.C.M. 27 luglio 1993, del nominativo del responsabile dell’istruzione
del ricorso presentato e del termine entro cui l’istruzione sarà
presumibilmente completata.
Con osservanza.
Firenze-Pistoia-Carrara,
30 marzo 2012
Prof. Avv. Filippo
Donati Avv. Cristina Nicolai Avv. Pierpaolo Ciccarelli
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[Giovedì 5 aprile 2012 -
© Quarrata/news 2012]
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Siamo dispiaciuti per i nostri lettori, ma tutto ciò che scriveranno sarà pubblicato solo dopo una verifica che escluda qualsiasi implicazione di carattere offensivo e penale nei loro interventi.
Grazie.